AVVISO

A decorrere dal 17/07/2025 è entrato in vigore il regolamento emanato con D.P.Reg. n. 69/2025 (Regolamento per la concessione dei contributi concernenti la rimozione e lo smaltimento dell’a mianto da edifici di culto, da edifici sedi di associazioni senza scopo di lucro o da edifici a destinazione industriale o artigianale o commerciale di proprietà di persone fisiche o giuridiche, ai sensi dell’articolo 4, comma 30 bis della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017)) che ha abrogato il D.P.Reg. n. 47/2020.

Il regolamento emanato con D.P.Reg n. 47/2020 (Regolamento per la concessione dei contributi concernenti la rimozione e lo smaltimento dell’amianto da edifici di culto, da edifici sedi di associazioni senza scopo di lucro o di imprese cessate, ai sensi dell’articolo 4, comma 30 bis della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017))  continua ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del nuovo regolamento (contributi concessi e domande pervenute entro il 16/07/2025).

Beneficiari

a) le parrocchie e gli altri enti ecclesiastici civilmente riconosciuti dallo Stato italiano;

b) le associazioni senza scopo di lucro che non esercitano attività d’impresa;

c) proprietari, sia persone fisiche, anche in qualità di titolari di imprese individuali, che società di persone o di capitali, di edifici a destinazione industriale o artigianale o commerciale.

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Interventi finanziabili

Interventi di rimozione e smaltimento di manufatti in amianto compatto o friabile in opera, identificati con i codici ID_Unità e ID_Punto a seguito di mappatura nell’applicativo Archivio regionale amianto (A.R.Am.) relativi alle seguenti tipologie di immobili, in regola con la normativa edilizia ed urbanistica, ubicati sul territorio regionale:

a) edifici pubblici di culto e relative pertinenze;

b) edifici sedi di associazioni senza scopo di lucro;

c) edifici a destinazione industriale o artigianale o commerciale.

Gli interventi relativi ai manufatti in amianto compatto sono ammessi a contributo esclusivamente se gli stessi risultano mappati nell’ applicativo A.R.Am. con lo stato di conservazione “pessimo” o “scadente”.

Gli interventi sono eseguiti in conformità alla normativa vigente ed esclusivamente da parte di imprese iscritte alla categoria dell'Albo Gestori ambientali prevista dalla normativa vigente.

Gli interventi sono realizzati successivamente alla presentazione della domanda.

Non sono finanziabili:
a) gli interventi di solo smaltimento;
b) gli interventi parziali di rimozione e smaltimento del manufatto in amianto.

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Mappatura del manufatto in amianto

1. Verificare se il manufatto è sito in uno dei comuni nei quali è stato fatto il rilievo regionale con drone (25 comuni) o mediante classificazione di immagini iperspettrali (5 comuni sperimentazione 2023 e progressivamente l’intera regione nel triennio) cliccando qui.


2. Manufatti già censiti con mappatura regionale: richiedere il certificato di mappatura come di seguito indicato:
   a. In caso di manufatto già censito occorre richiedere al Comune territorialmente competente il certificato di mappatura che contiene i codici ID_UNITA’/ID_PUNTO;
   b. Verificare la correttezza dei dati presenti nel certificato di mappatura (es. proprietà, indirizzo, quantità stimate di materiale in amianto e tipo di superficie/descrizione dei materiali).

3. Manufatti non censiti: richiedere la mappatura in A.R.Am come di seguito indicato:
   a. Manufatti in amianto in matrice compatta (es. coperture)
     - compilazione del Modulo di comunicazione accertata presenza di materiale contenente amianto;
     - invio, unitamente alla valutazione dello stato di conservazione della struttura, se dovuto, ad ARPA all’indirizzo di posta elettronica progetto.amianto@arpa.fvg.it

   b. Manufatti in amianto libero o in matrice friabile (es. coibentazione centrali termiche)
     - compilazione del Modulo di comunicazione accertata presenza di materiale contenente amianto libero o in matrice friabile;
     - invio alle Aziende del Servizio Sanitario regionale competenti per territorio.

4. Aggiornamento mappatura
Nel caso in cui si fossero riscontrati errori nel certificato di mappatura o fosse necessario aggiornarne i dati, scrivere illustrando tutti i dettagli al Comune territorialmente competente in caso di mappatura regionale, oppure all’ARPA FVG all’indirizzo progetto.amianto@arpa.fvg.it, per verificare le modalità di aggiornamento della mappatura dei manufatti.

5. Utilizzo ID_UNITA’/ID_PUNTO
Il certificato di mappatura che contiene i codici ID_UNITA’/ID_PUNTO va trasmesso prima dell'inizio dei lavori alla ditta incaricata dei lavori di rimozione.

La ditta incaricata dell’attività di bonifica inserisce, nell’applicativo Me.L.Am., al momento della trasmissione del piano di lavoro (decreto legislativo 81/2008), i codici ID _UNITA’/ ID_PUNTO. Tale inserimento attiva un collegamento tra le banche dati Me.L.Am. e A.R.Am.

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Modalità di presentazione della domanda

Fino all’attivazione del sistema IOL, le domande di contributo, in regola con la normativa in materia di imposta di bollo, sono presentate a pena di inammissibilità, a mezzo posta elettronica certificata, al seguente indirizzo PEC ambiente@certregione.fvg.it utilizzando la modulistica adottata con decreto del direttore del Servizio competente in materia di rifiuti pubblicata nella sezione modulistica.

Per l’anno 2025, le domande sono presentante dal 1° agosto al 15 settembre.

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Spese ammissibili a contributo

Sono ammissibili a contributo le seguenti spese, da sostenere successivamente alla presentazione della domanda:

a) spese relative alla rimozione, al trasporto e allo smaltimento dei manufatti contenenti amianto;

b) spese per le analisi di laboratorio;

c) spese per la redazione del piano di lavoro di cui all’articolo 256 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);

d) spese inerenti l’approntamento delle condizioni di lavoro in sicurezza;

e) l'IVA solo se costituisce un costo per il beneficiario e non è da questi recuperabile.

Le spese inerenti l’approntamento delle condizioni di lavoro in sicurezza sono ammissibili fino ad un massimo di 8.000 euro.

Non sono ammissibili le spese relative alla sostituzione del materiale rimosso e ad interventi di bonifica mediante incapsulamento o confinamento dei manufatti contenenti amianto.

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Importo del contributo

Il contributo è concesso nella misura del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per un importo massimo di euro 15.000,00.

 

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Procedimento di concessione del contributo

Per la concessione dei contributi si applica il procedimento valutativo a sportello di cui all'articolo 36 comma 4 della legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) nei limiti delle risorse finanziarie stanziate nel bilancio regionale per l’anno di riferimento.

L’istruttoria delle domande di contributo è svolta secondo l’ordine cronologico di trasmissione delle domande.

Il procedimento si conclude entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda.

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Erogazione del contributo

Il contributo è erogato a fronte della presentazione e positiva valutazione della documentazione di rendicontazione.

La generazione nell’ applicativo “Medicina del Lavoro Amianto” (Me.L.Am.) dell’“attestato di convalida piano di lavoro - smaltimento amianto” è condizione necessaria per l’erogazione del contributo.

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Rendicontazione

Entro dodici mesi decorrenti dalla data di emissione del decreto di concessione del contributo, il beneficiario è tenuto a inoltrare al seguente indirizzo di posta elettronica certificata ambiente@certregione.fvg.it  la seguente documentazione, utilizzando la modulistica adottata:

- fatture intestate al beneficiario, contenenti l’indicazione dell’intervento eseguito e dell’i mmobile oggetto dello stesso specificando ID_Unità e ID_Punto nonché l’indicazione dettagliata delle spese di cui all’articolo 6, con particolare riferimento all’importo relativo alle spese per l’approntamento delle condizioni di lavoro in sicurezza;

- ricevuta del bonifico bancario o postale definitivo;

- dichiarazione resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico sulla documentazione amministrativa) attestante:

  • 1)      la conformità all’originale della documentazione di spesa;
  • 2)      il mantenimento dei requisiti di cui all’articolo 2 del Regolamento;
  • 3)      l’insussistenza di altri contributi pubblici.

Le modalità di rendicontazione per i procedimenti in corso alla data del 16/07/2025 sono disciplinati dal DPReg. n. 47/2020 e s.m.i.

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