
Avendo lo Stato trasferito beni e funzioni del demanio idrico alla Regione , spetta a quetst'ultima il rilascio di concessione per l'utilizzo dei beni demaniali ed il conseguente introito del canone.
Con decreto legislativo 265/2001 lo Stato ha previsto il trasferimento alla Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia dei beni e delle funzioni del demanio idrico, in particolare stabilendo
all'articolo 5 che il trasferimento avvenga con verbale di consegna, dalla cui data la Regione è
legittimata all'esercizio delle funzioni amministrative, in particolare per quanto concerne il
rilascio degli atti di concessione per l'utilizzo dei beni in parola ed il conseguente introito del
canone.
Al momento sono stati trasferiti quasi tutti i corsi d'acqua e risultano in essere le
procedure per la verifica di altri beni del demanio statale che saranno consegnati alla Regione in
caso di accertata funzionalità idraulica.
Il presupposto per l'esercizio delle funzioni amministrative rimane pertanto l'avvenuta
consegna del bene alla Regione, come espressamente previsto dell'articolo 6, comma 2 della legge
regionale 15 ottobre 2009, n. 17, la quale ha disciplinato in maniera organica la procedura per il
rilascio delle concessioni di beni del demanio idrico regionale, rimanendo escluse dal suo ambito
di applicazione le concessioni di derivazione d'acqua ed estrazione di materiale litoide, come
previsto dall'articolo 1, comma 2, che, data la loro particolare valenza “idraulica”, trovano posto
in altre norme regionali, in particolare al momento nelle legge regionale 16/2002.
Le concessioni di beni del demanio idrico regionale possono riguardare:
- realizzazione di opere di pubblica utilità quali acquedotti, fognature, ecc. rilasciate a
favore di comuni, province, amministrazioni statali, comunità montane, consorzi di bonifica e
A.A.T.O. (Autorità d'ambito territoriale ottimale);
- realizzazione di interventi di recupero ambientale e di messa in sicurezza dei corsi
d'acqua, per la realizzazione di riserve naturali e per l'utilizzo a fini ambientali, sociali o
ricreativi rilasciate a favore di comuni, province, amministrazioni statali, comunità montane e
consorzi di bonifica;
- realizzazione di opere finalizzate all'erogazione di pubblici servizi, quali elettrodotti,
metanodotti, oleodotti, linee di telefonia, rilasciate a favore di soggetti privati;
- realizzazione di opere a fini esclusivamente privati, quali accessi con ponticelli,
tombinature, ecc.;
- utilizzo a fini agricoli in genere o a fini ittiogenici di aree golenali;
- utilizzo a fini di arboricoltura da legno;
- utilizzo a fini di deposito e lavorazione inerti;
- utilizzo a fini produttivi, commerciali, industriali e, per i beni del demanio idrico
navigabile, turistico-ricreativi e nautica da diporto.
La citata legge regionale 17/2009, assieme ai Regolamenti attuativi previsti, con lo scopo di
garantire che l'utilizzo di beni di così alta valenza ambientale avvenga nel rispetto di tutte le
normative vigenti, costituisce un quadro organico della disciplina concessoria del demanio idrico
regionale, in particolare individuando all'articolo 10 i pareri e le autorizzazioni necessarie per
il rilascio dell'atto di concessione, al cui ottenimento da parte del soggetto terzo, pubblico o
privato, rimane subordinato il legittimo utilizzo del bene, pena l'avvio delle procedure
giudiziarie a tutela della proprietà demaniale.
In attuazione dell'articolo 6, comma 3, è stato adottato con Decreto del Presidente della
Regione n. 0180/Pres. dd. 29.07.2010 il Regolamento per la disciplina del rilascio delle
concessioni, che individua in particolare la loro durata massima, le modalità di assolvimento del
canone di concessione, l'entità delle garanzie finanziarie da prestare, i casi di decadenza e
revoca e gli obblighi del concessionario nel periodo di vigenza e alla scadenza della concessione.
In attuazione dell'articolo 14, comma 1, è stato emanato con Decreto del Presidente della
Regione n. 058/Pres. dd. 21.03.2011 il Regolamento per la determinazione dei canoni di concessione
di beni del demanio idrico regionale , che trova applicazione a decorrere dal 1 aprile 2011.
Si fa presente che in relazione ai beni del demanio idrico regionale (rogge minori, canali
consortili, ecc.) gestiti dai Consorzi di Bonifica ai sensi della legge regionale 28/2002, i
Consorzi stessi assumono competenza anche in ordine al rilascio del provvedimento di concessione,
che deve avvenire comunque nel rispetto della legge regionale 17/2009 e dei Regolamenti attuativi
citati.
Si segnala che la presentazione dell'istanza di concessione al competente ufficio regionale
deve avvenire secondo il modello allegato alla presente (vedi "modulistica") e corredata della
documentazione richiesta, pena il mancato avvio del procedimento di concessione, e che la mancata
accettazione dei contenuti della bozza dell'atto di concessione entro i termini indicati
dall'Amministrazione regionale comporta la chiusura e l'archiviazione del procedimento di
concessione.
Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale
( Decreto del Presidente della Regione 29 luglio 2010, n. 0180/Pres.)
(approvato con Decreto del Presidente della Regione 21 marzo 2011, n. 058/Pres)
Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di beni del demanio idrico e marittimo, nonché di funzioni in materia di risorse idriche e di difesa del suolo modulistica