Con il trasferimento dallo Stato di beni e funzioni del demanio marittimo nella Laguna di Marano e Grado, alla Regione compete il rilascio delle relative concessioni demaniali e l’introito dei canoni concessori.

La legge n. 366 del 5 marzo 1963, "Nuove norme relative alle Lagune di Venezia e di Marano e Grado", ha definito la Laguna di Marano e Grado "bacino demaniale marittimo d’acqua salsa che si estende dalla foce del Tagliamento alla foce del canale Primero ed è compresa fra il mare e la terraferma" (articolo 30) e ha disposto l’applicazione delle norme in essa contenute anche alla Laguna di Marano e Grado.

Il decreto legislativo n. 265 del 25 maggio 2001, "Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia per il trasferimento di beni del demanio idrico e marittimo, nonché funzioni in materia di risorse idriche e di difesa del suolo", ha disposto il trasferimento in proprietà alla Regione dei beni demaniali marittimi dello Stato e relative pertinenze situati nella Laguna di Marano e Grado, mediante la sottoscrizione di appositi verbali di consegna, che costituiscono titolo per la trascrizione, la voltura catastale e l’intavolazione dei beni stessi a favore della Regione.

Proventi e spese

Ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 265/2001, per l'esercizio delle funzioni amministrative relative ai beni trasferiti è stata sottoscritta, tra il presidente della Regione e il magistrato delle Acque di Venezia, l’intesa di data 13 gennaio 2005 nella quale, per quanto attiene ai proventi e alle spese derivanti dalla gestione dei beni in questione, viene ribadito quanto stabilito dal decreto legislativo 265/2001, ovvero che gli stessi spettino alla Regione a decorrere dalla data della consegna.

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Nuove concessioni regionali e validità delle concessioni già in essere

L’Amministrazione regionale prende atto delle concessioni precedentemente rilasciate dallo Stato, relativamente ai beni del demanio marittimo che via via vengono trasferiti in proprietà con puntuali Verbali di consegna, ai sensi dell’articolo 5 del D.lgs. 265/2001, dallo Stato alla Regione, ovvero rilascia nuove concessioni ai sensi della legge regionale 21 aprile 2017, n. 10 (Disposizioni in materia di demanio marittimo regionale e demanio stradale regionale, nonché modifiche alle leggi regionali 17/2009, 28/2002 e 22/2006), con rinvio, per quanto non espressamente previsto nella legge regionale medesima, alla normativa nazionale vigente in materia di demanio marittimo, quale, principalmente, il Codice della navigazione e il relativo Regolamento di attuazione e - fino all’entrata in vigore della normativa regionale in materia di canoni - la legge n. 296 del 27 dicembre 2006 "Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)", articolo 1, commi 250-256, "Canoni per concessioni turistico ricreative e diporto nautico".

Ai sensi del comma 9 dell’articolo 58 della L.R. 10/2017, in conformità a quanto previsto dall’a rticolo 24, comma 3 septies, del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113 (Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio), convertito, con modificazioni, dalla legge 160/2016, al fine di garantire certezza alle situazioni giuridiche in atto, assicurare l’interesse pubblico all’o rdinata gestione del demanio senza soluzione di continuità e assicurare uniformità di trattamento nell’esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo, le concessioni in essere alla data del 30 dicembre 2009 e quelle in essere alla data del 31 dicembre 2016, conservano validità fino alla data del 31 dicembre 2020

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Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo Regionale (PUDMAR)

Per una migliore gestione e valorizzazione dei beni del demanio marittimo regionale e dei beni statali situati nella laguna di Marano-Grado e non ancora consegnati dallo Stato alla Regione secondo le procedure previste dall’articolo 5 del D.Lgs. 265/2001, la cui gestione avviene ai sensi dell’articolo 9, commi 2 e 5, del decreto legislativo 111/2004, la Regione predispone il Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo Regionale (PUDMAR), avente natura ricognitiva e programmatoria, che è subordinato alle scelte pianificatorie operate dagli strumenti urbanistici e alle previsioni della pianificazione paesaggistica e ambientale.

In particolare, il PUDMAR è lo strumento che identifica le aree del demanio marittimo in funzione degli utilizzi di seguito indicati:
a) turistico - ricreativo;
b) nautica da diporto;
c) cantieristica navale;
d) attività sportive;
e) pesca e acquacoltura;
f) attività dedicate ad associazionismo senza fini di lucro;
g) pubblico interesse.

Le concessioni, previa acquisizione dei pareri di cui all’articolo 6 della L.R. 10/2017, possono, in particolare, riguardare:
a) l’utilizzazione di specchi acquei per finalità turistico ricreative o nautica da diporto, compresa la realizzazione di nuovi porti o approdi;
b) gli attraversamenti con linee tecnologiche, acquedotti, fognature e transiti (strade, rampe, guadi);
c) utilizzi con finalità agricole, per attività turistico commerciali, deposito materiale o attrezzature, a vario titolo a fini privati o per attività produttive e industriali;
d) scarichi di acque bianche o depurate;
e) utilizzi particolari per manifestazioni sportive;
f) usi diversi per posa di strutture fisse (tralicci, pali, cartelli pubblicitari, apparecchiature fisse).

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Competenze, deleghe, eccezioni

L’Ufficio regionale competente al rilascio delle concessioni demaniali nella Laguna di Marano e Grado è il Servizio demanio della Direzione centrale patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi.
Il rilascio delle concessioni demaniali nella Laguna di Marano e Grado è disciplinato dalla L.R. 10/2017, che prevede, inoltre, i criteri e le modalità cui l’amministrazione deve attenersi per l’individuazione del concessionario.
La LR 10/17 prevede altresì la delega ai Comuni di funzioni amministrative sui beni demaniali nella Laguna di Marano e Grado, comprensive dell’introito dei relativi canoni e dell’esercizio dell’attività di controllo e vigilanza, previo concerto con l’ente locale territorialmente competente.
Ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della L.R. 10/2017 sono escluse dall’ambito di applicazione della predetta legge le funzioni amministrative inerenti al rilascio delle concessioni per l'allevamento di molluschi bivalvi nella Laguna di Marano e Grado, che sono state conferite alle Amministrazioni comunali territorialmente competenti, ai sensi della legge regionale n. 31 del 16 dicembre 2005, e successive modifiche e integrazioni, recante "Disposizioni concernenti l'allevamento di molluschi bivalvi nella Laguna di Marano e Grado".
Sono altresì escluse dall’ambito di applicazione della LR 10/2017 le funzioni relative al rilascio delle concessioni per finalità di pesca e acquacoltura disciplinate dalla legge regionale 31/2005 la cui competenza è attribuita al Servizio caccia e risorse ittiche della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche
A seguito dell’approvazione da parte della Giunta regionale della deliberazione n. 1448 del 21 luglio 2010 e del commissario straordinario al Comune di Grado del decreto n. 32 del 20 luglio 2010 è stato sottoscritto in data 30 agosto 2010 un Accordo con il Comune di Grado, ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale n. 7 del 20 marzo 2000, per permettere il rilascio di concessioni demaniali marittime da parte del Comune stesso lungo il canale dei Moreri e il canale di Belvedere, rimanendo impregiudicata la questione della titolarità dei beni interessati, intavolati attualmente parte a nome della Regione e parte a nome del Comune di Grado.

Ai sensi dell’articolo 13, comma 30, della legge regionale n. 11 dell'11 agosto 2011, "Assestamento del Bilancio 2011 e del Bilancio pluriennale per gli anni 2011–2013", il concessionario di beni del demanio marittimo non è tenuto a prestare la cauzione finalizzata al rispetto degli obblighi concessori qualora l'importo annuo del canone di concessione sia inferiore o uguale a 500 euro.

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