Contributi destinati alle società sportive professionistiche (imprese) e alle società e associazioni sportive dilettantistiche con sede operativa sul territorio regionale per la realizzazione di iniziative ecosostenibili nell’ambito di manifestazioni sportive.

Contributi di cui all’ articolo 4 commi da 15 a 19, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), per la realizzazione di iniziative ecosostenibili nell’a mbito di manifestazioni sportive, anche di carattere continuativo, coerenti con le azioni del Programma regionale di prevenzione della produzione dei rifiuti approvato con decreto del Presidente della Regione n. 34/2016.

Iniziative oggetto di contributo

Sono oggetto di contributo le iniziative volte a promuovere l’adozione di comportamenti ecosostenibili sotto il profilo della riduzione della produzione dei rifiuti, con particolare riferimento a quelli in plastica, da parte di spettatori ed atleti, nell’ambito di manifestazioni sportive, anche di carattere continuativo.

Le iniziative oggetto di contributo sono realizzate sul territorio regionale successivamente alla presentazione della domanda ed entro il 31 gennaio dell’anno successivo oppure, esclusivamente per le manifestazioni di carattere continuativo, entro il 15 giugno dell’anno successivo.

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Presentazione della domanda

La domanda di contributo, in regola con la normativa in materia d’imposta di bollo, è presentata, unicamente a mezzo posta elettronica certificata intestata alla società o associazione richiedente, alla Direzione centrale competente in materia di ambiente, a pena di irricevibilità, dall’1 al 15 febbraio utilizzando il modello allegato A al regolamento; alla domanda dovrà essere allegata la documentazione prevista all’art. 5 del regolamento.

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Beneficiari

Sono beneficiari dei contributi i seguenti soggetti aventi sede operativa sul territorio regionale:

a) le società sportive professionistiche;

b) le società e le associazioni sportive dilettantistiche.

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Spese ammissibili a contributo

Sono ammissibili a contributo le spese indicate all’articolo 7 del Regolamento.

 

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Importo del contributo

Il contributo è concesso per un importo pari al settanta per cento della spesa ritenuta ammissibile e comunque per l’importo massimo di quindicimila euro.

Il contributo è concesso per un importo pari al cento per cento della spesa ritenuta ammissibile se essa risulta inferiore o pari ad euro mille.

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Erogazione del contributo

Il beneficiario invia, entro il termine fissato nel decreto di concessione del contributo, comunque non inferiore a tre mesi decorrenti dal termine dell’iniziativa finanziata, la documentazione di rendicontazione prevista dall’art. 11 del regolamento.

Il contributo è erogato a fronte della presentazione e della positiva valutazione della documentazione di rendicontazione di cui all’art. 11 del regolamento, nel termine di novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento della medesima documentazione.

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Riferimenti normativi

1. Articolo 4, commi da 15 a 19, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019).

2. Regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 86/Pres. del 24.06.2020, pubblicato nel BUR n. 28 del 08.07.2020.

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