
Finanziamenti per il consolidamento di debiti volto al riequilibrio, al risanamento e al rafforzamento della situazione finanziaria aziendale, per operazioni di riscadenzamento, sospensione temporanea e allungamento di piani di ammortamento e per il rimborso di pregresse esposizioni finanziarie.
Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio
del Friuli Venezia Giulia
La legge regionale 11/2009, pubblicata sul BUR S.O. n. 9 del 10 giugno 2009, contenente
misure anticrisi a favore delle imprese, autorizza il Fondo speciale di rotazione a favore delle
imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli Venezia Giulia (legge regionale 29/2005,
art. 98, co. 3 bis) ad utilizzare le proprie dotazioni anche per la concessione di finanziamenti a
tasso agevolato, di durata non superiore a dieci anni, per il consolidamento di debiti a breve
termine in debiti a medio e lungo termine, finalizzati al rafforzamento delle strutture aziendali,
nonché per altre operazioni di rimodulazione dei rapporti in essere.
Iniziative finanziabili
Sono finanziabili le seguenti iniziative:
a) consolidamento di debiti a breve termine in debito a medio e lungo termine, finalizzato al
rafforzamento delle strutture aziendali, a condizione che la situazione economica dell'impresa non
risulti irrimediabilmente compromessa e che gli interventi di consolidamento siano finalizzati al
riequilibrio, al risanamento e al rafforzamento della situazione finanziaria aziendale;
b) operazioni di riscadenzamento, sospensione temporanea e allungamento di piani di
ammortamento per il rimborso di pregresse esposizioni finanziarie.
Beneficiari:
Le microimprese, piccole e medie imprese che operano nei settori del commercio, del turismo e
dei servizi individuati con decreto del Direttore centrale alle attività produttive 1° luglio 2009,
n. 1568/PROD/COMM.
Regime di aiuto comunitario
L'aiuto è concesso in base al regime degli aiuti di importo limitato secondo l'articolo 3 del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 2009 (di seguito decreto). In questo
caso il tasso applicato è del 2% annuo, in misura fissa per tutta la durata del finanziamento.
In alternativa e su espressa richiesta dell'impresa, l'aiuto può essere concesso sotto forma
di tasso di interesse agevolato secondo l'art. 5 del decreto; in tal caso si applica il tasso
overnight, come previsto dall'articolo 5 del decreto.
Entrambe i regimi di aiuto sono applicabili alle imprese che al 30 giugno 2008 non erano in
difficoltà nonché alle imprese entrate in difficoltà da tale data, a causa della crisi finanziaria
ed economica mondiale, purché la situazione delle imprese medesime non risulti irrimediabilmente
compromessa, così come accertata al momento della concessione del finanziamento.
Ammontare e durata del finanziamento
I finanziamenti hanno un ammontare minimo di € 10.000,00 e massimo di € 300.000,00.
La loro durata non è inferiore a 5 anni e non è superiore a 10 anni.
Per informazioni
Mediocredito del Friuli Venezia Giulia S.p.A.
via Aquileia, 1
33100 Udine
tel. 0432 245511
areacom@mediocredito.fvg.it