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Tributi

Contributi in compensazione (L.R. 22/2010, art.2)

L'articolo 2 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 22, come modificato dall'art. 2 della L.R. 1 aprile 2011, n. 4, ha previsto a favore delle imprese operanti nel territorio regionale (microimprese, PMI, GI e imprese artigiane) un contributo per:  
 

  1. salvaguardia del livello occupazionale nel territorio regionale
  2. incremento dell'occupazione e creazione di nuove opportunità di inserimento stabile in ambito lavorativo nel territorio regionale
  3. sostegno e conservazione dei valori tradizionali della panificazione artigiana


Il contributo, concesso nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti di importanza minore "de minimis" e di aiuti esentati ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008, è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 241/ 1997 e non può essere richiesto a rimborso.
Le domande di contributo, le dichiarazioni sostitutive di atto notorio previste dal Regolamento 126/2011 e le comunicazioni di rinuncia al contributo vanno presentate esclusivamente in via telematica. 
Il procedimento di concessione del contributo da utilizzare in compensazione è automatico. 
Il periodo per la presentazione delle domande di contributo, è scaduto il 31 agosto 2011.

Indice dei contenuti
 

Ulteriore concessione di contributi

Con il Decreto n. 619 del 12 aprile 2013 del Direttore del Servizio tributi, adempimenti fiscali e controllo atti del personale della Direzione centrale finanze, patrimonio e programmazione sono stati concessi gli ulteriori contributi, assegnati con la Deliberazione della Giunta regionale n. 2310/2012 per le finalità di cui all’art. 2, comma 1, lettere a) e b) della L.R. 22/2010 relative alla salvaguardia e all’incremento del livello occupazionale nel territorio regionale. 
ll contributo è utilizzabile in compensazione a decorrere dal 12 aprile 2013, mediante modello di pagamento unificato (modello F24) esponendo il codice tributo “3721” denominato “Contributo da utilizzare in compensazione concesso dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – art. 2, c. 1, L.R. n. 22/20102” e indicando quale anno di riferimento l’anno 2013  (decreto del Ragioniere generale n. 620/2013)
 

Comunicazioni

Il termine per l’invio delle dichiarazioni inerenti al rispetto degli obblighi previsti per il mantenimento dei contributi concessi con i Decreti n. 2214/2011 e n. 228/2012, relativamente all’anno 2012, decorre dalle ore 8:00 del 21 gennaio 2013 fino alle ore 24:00 del 1° marzo 2013.

A tal fine si invitano gli utenti interessati a verificare il corretto funzionamento del proprio dispositivo di autenticazione (Carta regionale dei servizi, business key, carta Infocert ecc.) e della propria strumentazione informatica, anche attraverso il link di verifica posto in questa stessa pagina web. Può essere infatti necessario attivare o riattivare il proprio dispositivo, qualora scaduto, o aggiornare la propria strumentazione informatica.

LE RICHIESTE DI VARIAZIONE DEL RAPPRESENTANTE LEGALE DEL BENEFICIARIO E DELL’INTERMEDIARIO, LE RICHIESTE DI VARIAZIONE DELL’INTERMEDIARIO E LE COMUNICAZIONI DI FUSIONE/INCORPORAZIONE DEVONO PERVENIRE ALL’AMMINISTRAZIONE REGIONALE ENTRO LE ORE 13.00 DEL 1° MARZO 2013.


 

Accesso al servizio di invio telematico
 

Per effettuare l'invio telematico dell'istanza di contributo da utilizzare in compensazione mediante modello di pagamento unificato (modello F24), il beneficiario e/o l'intermediario devono possedere la Carta regionale dei servizi (CRS) oppure una smart card o business key standard CNS (es. Infocamere, Infocert).

La carta (o la business key) deve essere intestata al beneficiario che presenta l'istanza, o all'intermediario che la compila, e deve essere dotata di un certificato di autenticazione valido.

Per utilizzare il dispositivo di autenticazione (smart card o chiave USB) sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia, è necessario che il PC dal quale si effettua l'accesso sia configurato correttamente, cioè sia stato installato correttamente tutto il software per la gestione del dispositivo e per l'importazione e la lettura dei certificati.

Il software da installare dipende dal dispositivo utilizzato. Per maggiori dettagli consultare il documento "Informazioni sull'utilizzo della smart card per l'invio on line" disponibile alla voce "invio on line istanza di contributo".

 

Assistenza tecnica

Per l'assistenza tecnica all'accesso al servizio telematico o al suo utilizzo è attivo il numero telefonico 040 3737177 (orario: lun. – ven. 8.00 - 18.00; sab. 8.00 - 13.00.

Variazione rappresentante legale

La richiesta della variazione del rappresentante legale dell’impresa beneficiaria del contributo deve essere effettuata, esclusivamente in via telematica, direttamente dal rappresentante legale in carica accedendo all’applicativo – tramite la propria smart card - e cliccando il link denominato “ beneficiario”, disponibile nella sezione “invio on line”.
Le istruzioni per la gestione della funzione sono disponibili nella presente pagina – all’i nterno della sezione " invio on line" - istruzioni per la richiesta di variazione del rappresentante legale.

 

Modalità di comunicazione delle operazioni di fusione/incorporazione riguardanti imprese che abbiano presentato istanza o siano assegnatarie / beneficiarie di contributo

Nell’ipotesi in cui un’impresa che abbia presentato istanza o che risulti assegnataria/beneficiaria di contributo sia interessata da un’operazione di fusione/incorporazione è necessario inviare con la massima tempestività una comunicazione al Servizio Tributi.
La nota, sottoscritta dal rappresentante legale della società risultante dalla fusione o della società incorporante, deve contenere:
- il codice fiscale e la denominazione delle società interessate dalla fusione/incorporazione;
- il codice fiscale e la denominazione della società risultante dalla fusione o della società incorporante;
- la data dalla quale la fusione/incorporazione produce i suoi effetti.
Alla nota deve essere allegata la fotocopia dell’atto con cui è stata effettuata la fusione o incorporazione e della carta d’identità del rappresentante legale della società che effettua la comunicazione. 
La nota deve pervenire al seguente indirizzo:

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale finanze, patrimonio e programmazione
Servizio tributi, adempimenti fiscali e controllo atti del personale
Corso Cavour, n. 1
34100, Trieste.

In alternativa è possibile inviare tramite posta elettronica al seguente indirizzo e-mail: s.tributi@regione.fvg.it la scansione della suddetta comunicazione corredata dalla scansione dell’a tto con cui è stata effettuata l’operazione straordinaria e della carta d’identità del rappresentante legale scrivente.
Si richiama l’attenzione sulla disposizione di cui all’articolo 25, comma 2, lettera d) del Regolamento 126/2011 secondo la quale il contributo è revocato in caso di operazioni straordinarie, quando l’impresa subentrante sia priva dei requisiti richiesti in capo al beneficiario originario (a titolo meramente esemplificativo rispetto dei limiti imposti dal regime “ de minimis” in materia di aiuti di stato, rispetto degli obblighi imposti dal Regolamento 126/2011…).
Nell'ipotesi in cui due o più società beneficiarie di contributo siano interessate da un'operazione di fusione/incorporazione, il rappresentante legale della società risultante dalla fusione o dell'incorporante al fine di adempiere all'onere di dichiarare il mantenimento degli obblighi stabiliti dal Regolamento 126/2011, imposto a pena di decadenza dal contributo, dovrà provvedere nei termini all'invio telematico della dichiarazione di mantenimento degli obblighi per ciascuna delle società interessate dall'operazione straordinaria.

Per eventuali ed ulteriori informazioni per casi di specie inviare una e-mail al seguente indirizzo e-mail: s.tributi@regione.fvg.it

 

Utilizzo del contributo in compensazione da parte dei soggetti concessionari ai sensi dei decreti n. 2214/2011 e n. 228/2012

Per i soggetti a cui è stato già concesso il contributo con decreto n. 2214/2011 e con decreto n. 228/2012, ai sensi del Decreto del Ragioniere generale n. 878 del 4 maggio 2012 il contributo è utilizzabile in compensazione, mediante modello di pagamento unificato (modello F24), a decorrere dal 10 maggio 2012 esponendo il codice tributo “3721” denominato “Contributo da utilizzare in compensazione concesso dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - art. 2, c. 1, L.R. n. 22/2010”.



ultimo aggiornamento: Monday 22 April 2013

contatti

Servizio tributi, adempimenti fiscali e controllo atti del personale

direttore di servizio
Patrizia Petullà
indirizzo
TRIESTE - Corso Cavour, 1
telefono
0403772246
e-mail

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