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Finalità
Al fine di
rilanciare le attività culturali e sportive, la gestione dei beni del patrimonio culturale
o di altri luoghi della cultura regionali, nonché di
offrire occasioni di lavoro ai lavoratori dei settori culturale e sportivo
regionale, penalizzati dai provvedimenti di restrizione o chiusura delle attività a
partire dall'inizio dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'Amministrazione regionale è
autorizzata a concedere incentivi annuali per progetti regionali, anche multisettoriali e
integrati, previa procedura valutativa delle domande, a favore dei soggetti che organizzano e
realizzano attività culturali o sportive, o che gestiscono beni del patrimonio culturale o altri
luoghi della cultura regionali, anche mediante la digitalizzazione del patrimonio e l’uso di
tecnologie digitali.
I progetti potranno
prevedere anche la presenza di eventi e attività collaterali sportive di carattere
agonistico, amatoriale, ludico o ricreativo. Saranno privilegiati i progetti in grado di
offrire nuove occasioni di lavoro ai lavoratori e professionisti dei settori culturale e sportivo
regionale, nonché, in coerenza con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di rafforzare il
sostegno alle famiglie e di affrontare efficacemente i casi di fragilità sociale del territorio di
riferimento, di favorire il benessere psico-fisico delle persone e le politiche di sviluppo
sostenibile.
Beneficiari e partner
Sono legittimati a presentare domanda di incentivo come capofila i seguenti
soggetti:
a) i soggetti privati senza fine di lucro, che per statuto svolgono attività prevalentemente
o esclusivamente culturali o artistiche;
b) le società cooperative, senza finalità di lucro o con l’obbligo statutario di reinvestire
gli utili e gli avanzi di gestione nello svolgimento di attività previste nell’oggetto sociale, che
per statuto svolgono attività prevalentemente o esclusivamente culturali o artistiche;
c) gli ecomusei, pubblici e privati, riconosciuti di interesse regionale ai sensi della
previgente legge regionale 20 giugno 2006, n. 10 (Istituzione degli Ecomusei del Friuli Venezia
Giulia);
d) i musei privati di interesse regionale di cui all’articolo 13 della legge regionale 18
maggio 2020, n. 10 (Misure urgenti in materia di cultura e sport);
e) le biblioteche riconosciute di interesse regionale;
f) le associazioni sportive dilettantistiche e le società sportive;
g) soggetti gestori di siti UNESCO;
h) raggruppamenti o associazioni temporanei, costituiti dai soggetti di cui alle lettere da
a) a g), i quali, prima della presentazione della domanda, abbiano conferito mandato collettivo
speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in
nome e per conto proprio e dei mandanti.
I richiedenti appena indicati debbono possedere i seguenti requisiti:
a) essere regolarmente costituiti con atto pubblico o scrittura privata registrata;
b) avere sede legale od operativa in Friuli Venezia Giulia al momento dell’erogazione dell’i
ncentivo.
I richiedenti possono partecipare al presente Avviso, singolarmente, ovvero nell’ambito di un rapporto di partenariato; nel caso di presentazione di progetti nell’ambito di un rapporto di partenariato, il soggetto capofila è l’unico beneficiario e referente nei confronti dell’A mministrazione regionale.
Possono beneficiare degli incentivi di cui al presente Avviso anche i soggetti pubblici e le università, esclusivamente nel caso in cui essi presentino domanda nella qualità di soggetti gestori di ecomusei, musei, biblioteche e siti di cui alle lettere c), d), e) e g) del comma 1 dell'articolo 4 dell'Avviso.
Non sono legittimati a presentare domanda di incentivo come capofila i seguenti
soggetti:
a) i soggetti beneficiari per il 2021 di incentivi annuali a progetti o programmi triennali a
valere sui regolamenti attuativi degli articoli 9, comma 2, lettere a), b) e c), 11, comma 1, 12,
comma 1, 13, comma 1, 18, comma 2, lettera a), 19, commi 1 e 2, 24, comma 2, lettera a), e 26,
comma 2, lettera a), e comma 3, della legge regionale 16/2014, e i soggetti indicati agli articoli
10, 17 bis, 20, 25, 26 ter, 27 bis e 28, comma 2, della legge regionale 16/2014;
b) le fondazioni bancarie;
c) le università;
d) le scuole statali e paritarie appartenenti al sistema nazionale di istruzione ai sensi
dell’articolo 1 della legge 62/2000 ed enti di formazione professionale;
e) le associazioni di categoria, le camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, gli ordini e i collegi professionali;
f) le associazioni proloco e i loro consorzi e il Comitato regionale, previsti dal Titolo II,
Capo IV della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel
settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali
in materia di turismo e attività produttive);
g) le parrocchie e gli enti religiosi;
h) i sistemi bibliotecari.
I soggetti appena indicati, possono comunque partecipare al progetto in qualità di partner.
Per partenariato si intende il rapporto fra più soggetti che condividono le finalità e il contenuto del progetto nella sua interezza e concordano le attività e i compiti spettanti a ciascuno di essi.
I partner ammissibili sono quindi:
a) enti locali del Friuli Venezia Giulia;
b) soggetti pubblici del Friuli Venezia Giulia e le articolazioni territoriali di enti
pubblici nazionali presenti nel Friuli Venezia Giulia;
c) soggetti privati senza scopo di lucro, con sede legale od operativa in Friuli Venezia
Giulia;
d) società cooperative che svolgono attività esclusivamente o prevalentemente culturali o
artistiche, con sede legale od operativa in Friuli Venezia Giulia;
e) persone fisiche esercenti arti e professioni e imprenditori individuali, con sede legale
od operativa in Friuli Venezia Giulia;
f) tutti i soggetti che non sono legittimati a presentare domanda di incentivo come capofila
(soggetti di cui all’articolo 5 dell'Avviso);
g) soggetti privati con scopo di lucro, con sede legale od operativa in Friuli Venezia
Giulia.
Ciascuno dei partner dovrà fornire un apporto in termini di finanziamento, di servizi, di logistica o di personale.
Il soggetto beneficiario può comunque remunerare i partner per la fornitura di beni e la prestazione di servizi rese da costoro.
I partner (con l’eccezione delle fondazioni bancarie, delle associazioni proloco e dei loro consorzi e del Comitato regionale, previsti dal Titolo II, Capo IV della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21, nonché delle parrocchie e degli enti religiosi), possono partecipare anche in qualità di “partner co-beneficiari”.
In tali casi, il soggetto beneficiario dell’incentivo può trasferire ai “partner co-beneficiari”, per le attività da essi svolta, una quota dell’incentivo concesso, nella misura massima del 30 per cento dell’ammontare complessivo dell’incentivo richiesto, in presenza di un partner co-beneficiario, e del 40 per cento in presenza di due o più partner co-beneficiari.
La quota di incentivo che si intende trasferire va indicata nella scheda partner da allegare alla domanda. In tali casi, la documentazione giustificativa delle spese è intestata ai partner co-beneficiari ed è annullata in originale dagli stessi, con l’indicazione che la spesa è stata sostenuta, anche solo parzialmente, con incentivo regionale, e riportando gli estremi del decreto di concessione.
I partner possono partecipare in qualità di “partner co-beneficiari” ad una sola iniziativa
progettuale, a pena di esclusione dalla partnership di tutte le iniziative progettuali. La
partecipazione in qualità di partner non co-beneficiario è invece libera e non soggetta a
limitazioni numeriche.
Il Capofila può partecipare in qualità di partner di un’altra iniziativa progettuale senza
limitazioni, ma non in qualità di “partner co-beneficiario”.
Per ogni progetto è previsto un numero massimo di dieci partner (comprensivo di partner non
co-beneficiari e “partner co-beneficiari”).
Progetti ammissibili ed entità dei contributi
Sono ammissibili a contributo i progetti consistenti in produzione, organizzazione, realizzazione e promozione di eventi, manifestazioni, festival, stagioni o rassegne nel settore dello spettacolo dal vivo, di attività espositive, di attività di divulgazione della cultura umanistica e scientifica e di valorizzazione della cultura cinematografica, nonché i progetti di gestione e valorizzazione dei beni del patrimonio culturale o di altri luoghi della cultura regionali, anche mediante la digitalizzazione del patrimonio e l’uso di tecnologie digitali.
I progetti in esame, prevedono necessariamente l’assunzione di almeno un dipendente
artistico, sportivo o tecnico, con un numero minimo di 30 giornate lavorative nel corso della
durata del progetto (comprensivo delle eventuali giornate di prove nel caso di dipendente
artistico), con applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento, laddove
esistente, ovvero l’incarico ad almeno un professionista o imprenditore individuale artistico,
sportivo o tecnico con partita IVA, con esclusione della modalità di pagamento per prestazione
occasionale con ritenuta d’acconto o con cessione dell’opera dell’ingegno, d’immagine o
d'autore.
I progetti possono essere anche multisettoriali e integrati, e possono prevedere anche la presenza di eventi e attività collaterali sportive di carattere agonistico, amatoriale, ludico o ricreativo, devono svolgersi prevalentemente nel territorio del Friuli Venezia Giulia, devono prevedere forme e modalità di realizzazione dell’iniziativa culturale alternative allo svolgimento alla presenza del pubblico, nel caso di provvedimenti di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 di sospensione o restrizione che vietino la presenza di pubblico.
Non sono ammissibili domande di incentivo per progetti già finanziati nel 2021 a valere sugli Avvisi Pubblici approvati con deliberazioni della Giunta regionale n. 1752 del 20 novembre 2020 e n.229 del 19 febbraio 2021, sui regolamenti attuativi degli incentivi annuali a progetti o programmi triennali di cui agli articoli 9, comma 2, lettere a), b) e c), 11, comma 1, 12, comma 1, 13, comma 1, 18, comma 2, lettera a), 19, commi 1 e 2, 24, comma 2, lettera a), e 26, comma 2, lettera a), e comma 3, della legge regionale 16/2014, nonché ai sensi degli articoli 29 bis e 30 bis della legge regionale 16/2014. Non sono altresì ammissibili domande di incentivo che comprendano iniziative finanziate, ai sensi degli articoli 11 e 18 della legge regionale 8/2003, nel 2020 e 2021 e non ancora svolte.
Gli importi concedibili sono compresi fra 50.000,00 euro e 100.000,00 euro; qualora il contributo richiesto sia inferiore al minimo o superiore al massimo indicati al comma 1, la domanda è inammissibile e viene archiviata d’ufficio.
I progetti sono finanziati fino ad esaurimento delle risorse. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti ad assicurare l’entità del contributo determinato a favore dell’ultima iniziativa inserita in graduatoria fra quelle ammissibili a finanziamento, il contributo può essere assegnato per un importo inferiore, a condizione che il beneficiario assicuri una quota di cofinanziamento ulteriore a copertura dell’intero fabbisogno di finanziamento.
Qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse si procederà allo scorrimento della graduatoria a cominciare dal primo assegnatario non finanziato o parzialmente finanziato.
Nei limiti di cui al comma 1 dell'articolo 10 dell'Avviso, la misura del contributo è pari al cento per cento del fabbisogno di finanziamento della spesa ammissibile ovvero alla percentuale inferiore al cento per cento, come calcolata ai sensi dell’articolo 18, comma 3 dell'Avviso. Il contributo non può superare il fabbisogno di finanziamento.
Modalità di presentazione della domanda di incentivo
La domanda di incentivo è compilata e presentata al Servizio Attività Culturali, esclusivamente
attraverso l’utilizzo del sistema informatico per la presentazione delle istanze on line (IOL) cui
si accede dal sito istituzionale della Regione, www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle
attività culturali, previa autenticazione con una delle modalità previste dall’articolo 65, comma
1, lettera b), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale);
la domanda si considera sottoscritta e inoltrata, al termine della compilazione e del caricamento
degli allegati, all’atto della convalida finale.
Lo stesso soggetto può presentare una sola domanda di incentivo a valere sul presente Avviso;
in caso di invio di più domande relative allo stesso progetto sull’Avviso, verrà ritenuta valida
esclusivamente l’ultima domanda pervenuta in ordine di tempo, purché ammissibile.
Costituisce parte integrante della domanda la seguente documentazione:
a) le dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente
della Repubblica 445/2000, attestanti, in particolare, la qualità di legale rappresentante ovvero
di procuratore del richiedente e il possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all’articolo 4,
nonché di essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali;
b) la descrizione del progetto e le informazioni per l’attribuzione dei criteri qualitativi
oggettivi e qualitativi valutativi;
c) il quadro logico del progetto;
d) la scheda partner compilata per ciascun componente della partnership, sia come partner
co-beneficiario che come partner non co-beneficiario, e sottoscritta digitalmente dal partner
stesso;
e) le attestazioni di presa visione della informativa sul trattamento dei dati personali, ai
sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27
aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati), di conoscenza degli obblighi di pubblicazione
previsti dall’articolo 1, commi da 125 a 127, della legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per
il mercato e la concorrenza) e di assunzione di responsabilità dei contenuti della documentazione
di domanda e di impegno al rispetto degli obblighi di cui all’articolo 26 dell'Avviso;
f) copia del modello attestante l’assolvimento dell’imposta di bollo, salvi i casi di
esenzione.
La domanda di incentivo è sottoscritta e inoltrata dal legale rappresentante del richiedente
o da persona munita di procura (sottoscritta digitalmente) generale o speciale alla presentazione e
sottoscrizione della domanda medesima o, per gli enti pubblici, dal soggetto legittimato secondo il
proprio ordinamento.
La mancata presentazione della documentazione di cui alle lettere a) e b), comporta l’i
nammissibilità della domanda e l’archiviazione d’ufficio.
Il termine per la presentazione della domanda di incentivo è scaduto
alle ore 16:00 del 12 luglio 2021.
Criteri di valutazione e priorità dei progetti
I progetti risultati ammissibili in esito all’attività istruttoria vengono valutati da
un'apposita commissione di valutazione, che attribuisce i punteggi qualitativi valutativi di cui
alla
Tabella 1 dell'Avviso sulla base delle informazioni fornite nella domanda di contributo e nei
suoi allegati.
La commissione, è composta:
a) dal Direttore centrale cultura e sport o suo delegato, con la funzione di presidente;
b) dal Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali, o da un suo
delegato;
c) dal Direttore del Servizio competente in materia di beni culturali, o da un suo delegato;
d) dal Direttore del Servizio competente in materia di sport, o da un suo delegato;
e) da un dipendente della Direzione centrale competente in materia di cultura.
Nei casi in cui la valutazione tecnica di qualità dei progetti richieda, per le
caratteristiche specifiche del tema oggetto di contributo e dei criteri di selezione definiti negli
avvisi pubblici, conoscenze specialistiche particolarmente elevate, la commissione di valutazione è
integrata con uno o più componenti esperti individuati in elenchi o, in subordine, designati dalla
Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia o dal Comitato
Regionale per il Friuli Venezia Giulia del CONI, previa verifica dell’assenza di cause di
incompatibilità o conflitto di interessi, in capo agli stessi. Tali soggetti svolgono l’incarico a
titolo gratuito, salvo il riconoscimento, ove spettante, del solo rimborso delle spese nella misura
prevista per i dipendenti regionali.
Ai fini della formulazione della graduatoria sono definiti nella Tabella 1 del presente
Avviso i criteri di valutazione qualitativi oggettivi e qualitativi valutativi dei progetti e i
rispettivi punteggi.
A parità di punteggio l’ordine di graduatoria è determinato dall’applicazione successiva dei
seguenti criteri di priorità:
a) progetti che hanno ottenuto un punteggio maggiore quanto a criteri qualitativi valutativi;
b) ordine cronologico di presentazione della domanda.
A seguito dell’attribuzione da parte della commissione di valutazione del punteggio ai
progetti, l’entità dell’incentivo concedibile è determinato nelle misure che seguono:
a) nel caso di attribuzione di punteggio complessivo compreso tra 80 e 100 punti, l’incentivo
è pari al 100 per cento del fabbisogno di finanziamento;
b) nel caso di attribuzione di punteggio complessivo compreso tra 70 e 79 punti, l’incentivo
è pari al 90 per cento del fabbisogno di finanziamento;
c) nel caso di attribuzione di punteggio complessivo compreso tra 60 e 69 punti, l’incentivo
è pari al 80 per cento del fabbisogno di finanziamento;
d) nel caso di attribuzione di punteggio complessivo compreso tra 50 e 59 punti, l’incentivo
è pari al 70 per cento del fabbisogno di finanziamento.
In caso di attribuzione di punteggio complessivo inferiore a 50 punti, l’incentivo non è
concedibile.
Nei casi di finanziamento parziale, dovranno essere specificate l’entità e la fonte del
cofinanziamento necessario a garantire la parte di fabbisogno di finanziamento non coperto dall’i
ncentivo regionale. Il cofinanziamento ricomprende anche i finanziamenti riconosciuti utili ai fini
dell’Art Bonus FVG.
Con decreto del Direttore centrale competente in materia di attività culturali, entro 90
giorni dal termine di presentazione delle domande è approvata la graduatoria dei progetti da
finanziare, di quelli ammissibili ma non finanziabili per carenza di risorse, e l’elenco dei
progetti non ammissibili a incentivo. Il decreto è pubblicato sul sito web istituzionale, nella
sezione dedicata alle attività culturali.
Concessione, erogazione, modalità di rendicontazione del contributo
Gli incentivi sono concessi con decreto del Direttore del Servizio o suo delegato entro 90 giorni dalla pubblicazione della graduatoria. Su richiesta del beneficiario viene contestualmente erogato in via anticipata un importo corrispondente al cento per cento dell’incentivo medesimo. L’erogazione in via anticipata non è subordinata alla presentazione di fideiussioni bancarie o di polizze assicurative o alla prestazione di garanzie patrimoniali, ai sensi dell’articolo 32 bis, comma 1 ter della legge.
Qualora si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura e pubblicato sul sito della Regione, viene approvato lo scorrimento della graduatoria dei progetti da finanziare, con l’indicazione dell’incentivo regionale assegnato.
L’incentivo è concesso entro novanta giorni dalla pubblicazione dello scorrimento della graduatoria.
La rendicontazione della spesa, redatta esclusivamente sul modello approvato con decreto del Direttore del Servizio e pubblicata sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali, è presentata ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II, capo III, della legge regionale 7/2000.
Oltre alla documentazione prevista dalla legge regionale 7/2000, costituisce parte integrante della rendicontazione la seguente documentazione:
a) la relazione riepilogativa del progetto realizzato;
b) la dichiarazione sostitutiva attestante il costo complessivo del progetto realizzato, comprensivo dell’incentivo di cui al presente Avviso, nonché l’entità e la fonte del cofinanziamento necessario a garantire la parte di fabbisogno di finanziamento non coperto dall’incentivo regionale nei casi di finanziamento parziale.
La documentazione giustificativa della spesa non può essere datata antecedentemente alla data dell’11 febbraio 2021, né riferirsi ad attività antecedenti a tale data.
La rendicontazione è presentata alla Direzione centrale cultura e sport - Servizio competente in materia di attività culturali ed è sottoscritta dal legale rappresentante del beneficiario o altro soggetto debitamente autorizzato a ricevere e trasmettere in nome e per conto del beneficiario medesimo, e inviata esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo cultura@certregione.fvg.it, entro il termine del 31 dicembre 2022. La mancata presentazione della rendicontazione nei termini, eventualmente prorogati, comporta la revoca del contributo.
Il termine di rendicontazione può essere prorogato, a condizione che la richiesta motivata sia presentata prima della scadenza del termine medesimo.