Incentivi triennali per progetti relativi a manifestazioni espositive ed altre attività culturali, anche a carattere didattico e formativo.

La Regione promuove e finanzia progetti triennali almeno di rilevanza regionale relativi all'organizzazione di manifestazioni espositive e di altre attività culturali, anche a carattere didattico e formativo, nelle discipline delle arti figurative, delle arti visive, della fotografia e della multimedialità, proposti da organismi e associazioni operanti nel settore di riferimento.

Il Regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 7 dicembre 2016, n. 237, così come modificato con D.P.Reg. n. 139/2022 stabilisce i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, le modalità di selezione dei progetti da ammettere a finanziamento, la composizione e i compiti della commissione valutativa, le modalità di quantificazione della quota delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione del finanziamento e le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di verifiche e controlli, le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali anticipi, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento e i termini del procedimento .

   Le modifiche apportate con l'ultimo regolamento di modifica approvato in corso di pubblicazione riguardano:

  • nuovi requisiti di ammissibilità: i soggetti istanti devono dimostrare di aver realizzato almeno tre manifestazioni negli ultimi cinque anni antecedenti a quello della prima annualità del triennio. Devono inoltre possedere, per tutta la durata del triennio, i seguenti requisiti: a) assunzione di almeno 1 unità di personale amministrativo con contratto a tempo indeterminato o determinato, ovvero somministrato o dipendente di soggetti con cui il soggetto istante stesso abbia stipulato contratti di prestazioni di servizi; b) presenza di entrate risultanti dal bilancio diverse dal contributo regionale; c) attinenza delle attività proposte nel progetto triennale con le proprie finalità statutarie; d) messa a disposizione sul proprio sito internet di ricerche, pubblicazioni e cataloghi d’arte realizzati con il contributo regionale nel triennio di riferimento; e) fabbisogno di finanziamento non inferiore a euro 40.000,00 e non superiore a euro 100.000,00;
  • nuovi criteri numerici per la determinazione del finanziamento: i punteggi attribuiti agli indicatori qualitativi triennali e annuali di cui agli allegati A e B al Regolamento rileveranno per una quota del 70 per centro nella determinazione del finanziamento, mentre gli indicatori quantitativi annuali di cui all’allegato C rileveranno per una quota del 30 per centro;
  • nuovi criteri premianti: in particolare, con riferimento agli indicatori qualitativi triennali di cui all’allegato A al Regolamento, è stato introdotto il criterio della coerenza del progetto triennale con le finalità della legge regionale 31/2019 (Disposizioni per il sostegno di Gorizia Capitale europea della Cultura 2025); ulteriori modifiche sono state apportate agli indicatori qualitativi e quantitativi annuali di cui agli allegati B e C al Regolamento;
  • modifiche agli obblighi: è previsto l’obbligo di apporre su tutto il materiale promozionale dell’iniziativa progettuale finanziata, oltre al logo della Regione, anche il lettering "#IOSONOFRIULIVENEZIAGIULIA”;
  • modifiche alle categorie di spese ammissibili: in particolare, le modifiche riguardano le categorie a) spese di personale, b) spese di produzione e c) spese di pubblicità e promozione
 

Queste modifiche non si applicano ai procedimenti relativi ai contributi concessi per le annualità 2021 e 2022.  

 

Per l'annualità 2023, il termine per la presentazione della domanda di incentivo è scaduto il 30 novembre 2022.    

 

Il termine per la presentazione della rendicontazione delle spese sostentute con il contributo concesso per l'annualità 2021 è scaduto il 31.12.2022.

  

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