petenza indica i criteri generali
per l’attuazione delle misure con-
tenute nell’articolo 4 della legge.
2. Le istituzioni scolastiche di cui al-
l’articolo 4 della legge, nell’ambi-
to della propria autonomia, pre-
vista dall’art. 21, commi 5,8,9,10 e
1 della legge 15 marzo 1997, n.59
e dei criteri di cui al comma 1,
anche avvalendosi della colla-
borazione delle Università delle
regioni interessate, possono av-
viare una fase di sperimentazio-
ne con l’attivazione di corsi di in-
segnamento di cui all’articolo 4
della legge, per una durata mas-
sima di tre anni a partire dall’av-
venuta comunicazione da parte
dei soggetti di cui al comma 1.
3. Dalla fase di sperimentazione di
cui al presente comma, possono
essere escluse le istituzioni scola-
stiche che usino la lingua slovena
nelle province di Trieste e Gorizia,
ovvero quelle che già usino in via
sperimentale una delle lingue
ammesse a tutela.
4 Per completezza di informazione,
ricordiamo che il 21 dicembre
2001 è stata pubblicata la circo-
lare ministeriale n. 91 (“Norme di
tutela delle minoranze linguisti-
che: art. 9 della legge n. 482 del
15/12/99 e regolamento di attua-
zione emanato con D.P.R. del
02/5/2001 n. 345) e che il 23 feb-
braio 2001 è stata approvata la
Legge n. 38 (“Norme a tutela del-
la minoranza linguistica della Re-
gione Friuli Venezia Giulia) i cui ar-
ticoli 11 (scuole pubbliche con
lingua di insegnamento slovena),
12 (disposizioni per la provincia di
Udine), 13 (organi per l’ammini-
strazione scolastica) e 14 (Istituto
Regionale di Ricerca Educativa)
si riferiscono direttamente al
mondo della scuola.
Silvio Moro
Spazio aperto
lingue minoritarie, la situazione al mo-
mento attuale non si presenta certo
rosea. Anzi fonti attendibili rilevano
che solo per il 55% degli studenti del-
le scuole medie e per il 68% dei ra-
gazzi delle scuole elementari del Friu-
li che hanno fatto domanda, sono
state progettate attività in friulano.
Secondo la stessa indagine, l’inse-
gnamento normale (orale e scritto)
della lingua viene fatto solo nel 5%
dei casi nelle scuole medie e nel 19%
in quelle elementari. Certo, per poter
fare un discorso veramente comple-
to, sarebbe opportuno pubblicare
per intero le programmazioni delle
scuole coinvolte nel progetto. Come
sarebbe opportuno pubblicare tutto
il materiale riguardante le iniziative di
enti (come l’Università di Udine) e di
sodalizi (come la Società Filologica
Friulana) che, da sempre o ultima-
mente si stanno impegnando con-
cretamente per la formazione dei
docenti che intendono dedicarsi al-
l’insegnamento della cultura e della
lingua friulane. Occorre tuttavia ricor-
dare che l’attuazione di quanto pre-
visto dalla Legge 482/99 è diretta-
mente legata, almeno nelle zone pe-
riferiche, alla stabilità degli insegnanti
e che i tagli del personale della scuo-
la non favoriscono certo iniziative di
questo genere.
NOTE
1 La seconda esperienza è costitui-
ta dai Percorsi individualizzati per
l'orientamento realizzati da So-
gea e rivolto agli studenti delle
classi quarte delle scuole medie
superiori.
2 Per avere un quadro completo,
riportiamo anche gli artt. 5 e 6
della legge, che riguardano, ri-
spettivamente, il Ministero dell’I-
struzione (ormai si chiama così) e
l’Università.
Art. 5
1. Il Ministero della pubblica istruzio-
ne, con propri decreti, indica i cri-
teri generali per l’attuazione del-
le misure contenute nell’articolo
4 e può promuovere e realizzare
progetti nazionali e locali nel
campo dello studio delle lingue e
delle tradizioni culturali degli ap-
partenenti ad una minoranza lin-
guistica riconosciuta ai sensi de-
gli articoli 2 e 3 della presente
legge. Per la realizzazione dei
progetti è autorizzata la spesa di
lire 2 miliardi annui a decorrere
dall’anno 1999.
2. Gli schemi di decreto di cui al
comma 1 sono trasmessi al Parla-
mento per l’acquisizione del pa-
rere delle competenti Commis-
sioni permanenti, che possono
esprimersi entro sessanta giorni.
Art. 6
1. Ai sensi degli articoli 6 e 8 della
legge 19 novembre 1990, n. 341,
le università delle regioni interes-
sate, nell’ambito della loro auto-
nomia e degli ordinari stanzia-
menti di bilancio, assumono ogni
iniziativa, ivi compresa l’istituzione
di corsi di lingua e cultura delle
lingue di cui all’articolo 2, finaliz-
zata ad agevolare la ricerca
scientifica e le attività culturali e
formative a sostegno delle fina-
lità della presente legge.
3 Di esso riportiamo la parte dell’ar-
ticolo 2 (“Uso della lingua delle
minoranze nelle scuole materne
elementari e secondarie di primo
grado”) che interessa gli Istituti
Comprensivi e le Scuole Medie di
I grado.
Art. 2
1. Al fine di assicurare l’apprendi-
mento della lingua ammessa a
tutela nelle istituzioni scolastiche
di cui all’articolo 4 della legge, il
Ministro della pubblica istruzione,
di concerto con il Ministero del-
l’Università e della Ricerca Scien-
tifica Tecnologica, entro un anno
dall’entrata in vigore del presen-
te regolamento e nell’ambito
della propria autonomia e com-
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QUADERNI
DI
ORIENTAMENTO
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