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Spazio aperto
tutelate dalla presente legge” (art.
1) e cioè “la lingua e la cultura del-
le popolazioni albanesi, catalane,
germaniche, greche, slovene e
croate e quelle parlanti il francese, il
franco-provenzale, il friulano, il ladi-
no, l’occitano e il sardo” (art. 2).
Per quel che riguarda le scuole (limi-
tando, ripetiamo, la nostra osserva-
zione agli Istituti Comprensivi e alle
Scuole Medie di I grado), l’art. 4 (I
comma) della legge recita testual-
mente “…Nelle scuole elementari e
nelle scuole secondarie di primo
grado è previsto l’uso anche della
lingua della minoranza come stru-
mento di insegnamento”.
Siccome riguardano la scuola, con-
tinuiamo con la proposizione anche
degli altri commi (2, 3, 4, 5) dell’art.
4 della legge:
Le istituzioni scolastiche elementa-
ri e secondarie di primo grado, in
conformità a quanto previsto dal-
l’art.3, comma 1, della presente leg-
ge, nell’esercizio dell’autonomia or-
ganizzativa e didattica di cui all’art.
21, commi 8 e 9, della legge 15 mar-
zo 1997, n. 59, nei limiti dell’orario cur-
riculare complessivo definito a livello
nazionale e nel rispetto dei comples-
sivi obblighi di servizio dei docenti
previsti dai contratti collettivi, al fine
di assicurare l’apprendimento della
lingua della minoranza, deliberano,
anche sulla base delle richieste dei
genitori degli alunni, le modalità di
svolgimento delle attività di insegna-
mento della lingua e delle tradizioni
culturali delle comunità locali, stabi-
lendo i tempi e le metodologie, non-
ché stabilendo i criteri di valutazione
degli alunni e le modalità di impiego
di docenti qualificati.
Le medesime istituzioni scolastiche
di cui al comma 2, ai sensi dell’arti-
colo 21, comma 10, della legge 15
marzo 1997, n.59, sia singolarmente
sia in forma associata, possono rea-
lizzare ampliamenti dell’offerta for-
mativa in favore degli adulti. Nell’e-
sercizio dell’autonomia di ricerca,
sperimentazione e sviluppo, di cui al
citato articolo 21, comma 10, le isti-
tuzioni scolastiche adottano, anche
attraverso forme associate, iniziative
nel campo dello studio delle lingue
e delle tradizioni culturali degli ap-
partenenti ad una minoranza lingui-
stica riconosciuta ai sensi degli arti-
coli 2 e 3 della presente legge e per-
seguono attività di formazione e ag-
giornamento degli insegnanti ad-
detti alle medesime discipline. A tale
scopo le istituzioni scolastiche posso-
no stipulare convenzioni ai sensi del-
l’articolo 21, comma 12, della citata
legge n. 59 del 1997.
Le iniziative previste dai commi 2
e 3 sono realizzate dalle medesime
istituzioni scolastiche avvalendosi
delle risorse umane a disposizione,
della dotazione finanziaria attribuita
ai sensi dell’articolo 21, comma 5,
della legge 15 marzo 1997, n.59,
nonché delle risorse aggiuntive re-
peribili con convenzioni, preveden-
do tra le priorità stabilite dal medesi-
mo comma 5 quelle di cui alla pre-
sente legge. Nella ripartizione delle
risorse di cui al citato comma 5 del-
l’articolo 21 della legge n. 59 del
1997, si tiene conto delle priorità ag-
giuntive di cui al presente comma.
Al momento della preiscrizione i
genitori comunicano alla istituzione
scolastica interessata se intendono
avvalersi per i propri figli dell’inse-
gnamento della lingua della mino-
ranza. 2
La legge 482/1999 ha demandato le
questioni applicative della normati-
va in materia di tutela delle mino-
ranze linguistiche ad un apposito Re-
golamento per redigere il quale il Mi-
nistero per gli Affari Regionali con
decreto del 17 marzo 2000 ha inse-
diato un Comitato tecnico-consulti-
vo composto dai rappresentanti del
Ministero per gli Affari Regionali e
degli altri Ministeri interessati, da tre
esperti di nomina ministeriale (il prof.
Mario Bolognari, docente di Antro-
pologia dell’Università di Messina, il
prof. Francesco Altimari, docente di
Lingua e Letteratura albanese all’U-
niversità della Calabria e il prof. Vin-
cenzo Orioles, direttore del Centro
Internazionale sul Plurilinguismo del-
l’Università di Udine), da esponenti
della Associazione Nazionale Comu-
ni Italiani (ANCI), dell’Unione Provin-
cie Italiane (UPI), della Conferenza
dei Presidenti delle regioni e delle
provincie autonome e del Comitato
nazionale federativo minoranze lin-
guistiche (Confemili). Tale comitato
ha provveduto a elaborare una pro-
posta che, dopo i pareri espressi dal-
le Regioni e dal Consiglio di Stato, è
stato approvato dal Consiglio dei
Ministri (11 aprile 2001) e recepita dal
Decreto del Presidente della Repub-
blica (2 maggio 2001, n. 345). 3
QUADRO
NORMATIVO
Per avere un quadro abbastanza
completo del problema (da un pun-
to di vista normativo, ovviamente) ri-
teniamo necessario citare l’ultima
versione (datata 19 luglio 2002) degli
“Orientamenti” per l’applicazione
della legge 482/99, documento che
riassume il lavoro compiuto dalla
commissione di studio istituita dalla
Direzione Generale della Regione
Friuli-Venezia Giulia e composta da
dirigenti e insegnanti di scuole rica-
denti nelle zone di applicazione del-
la legge n. 482/99. Riportiamo inte-
gralmente La Premessa del docu-
mento. “Hanno offerto il loro contri-
buto anche l’Università di Udine e
l’IRRE regionale. Il compito che la Di-
rezione Generale aveva affidato alla
commissione era quello di esaminare
e di approfondire le problematiche
derivanti dall’applicazione dell’art. 4
della norma succitata, che prescrive
che, nelle istituzioni scolastiche com-
prese nelle aree territoriali individua-
te dalle amministrazioni provinciali di
Gorizia, Pordenone e Udine, venga-
no tutelate e valorizzate le lingue re-
gionali storiche presenti nella nostra
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QUADERNI
DI
ORIENTAMENTO
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