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L’ESPERIENZA IN FRIULI VENEZIA GIULIA NELLA PREVENZIONE E NEL CONTRASTO
DEL BULLISMO OMOFOBICO:
CONFRONTI E PROSPETTIVE DI SVILUPPO
38
alle persone e alle coppie LGBTI nel sistema
giuridico italiano
8
, a partire innanzitutto dal-
la mancanza di un riconoscimento di diritto
pubblico della relazione stabile e duratura tra
due persone dello stesso sesso, che è valsa
di recente anche la condanna da parte della
Corte di Strasburgo
9
. Lo stesso recepimento
dell’apparato normativo anti-discriminatorio di
fonte europea è avvenuto strettamente entro gli
standardminimi previsti dalle direttive europee,
F TQFDJŮDBNFOUF EBMMB EJSFUUJWB O
CE sul divieto di discriminazioni fondate, tra
l’altro, sull’orientamento sessuale nei rapporti
lavorativi
10
. Ad esempio, l’Italia è tra i pochi
Paesi dell’Unione europea che non ha esteso
MB TQFDJŮDB UVUFMB BOUJEJTDSJNJOBUPSJB SJHVBSEP
al fattore dell’”orientamento sessuale” anche
all’ambito dell’offerta al pubblico di beni e ser-
vizi
11
. La stessa tutela contro le discriminazioni
nei rapporti lavorativi ha trovato sinora scarsa
attuazione concreta
12
. Le Autorità di Garanzia
anti-discriminazione (
Equality bodies
) stentano
ad affermare un proprio ruolo anche rispetto
alle discriminazioni fondate sull’orientamento
sessuale e l’identità di genere. L’estensione del
NBOEBUP EFMMğ6/"3 6GŮDJP /B[JPOBMF "OUJ EJ
-
scriminazioni Razziali) anche alla promozione
della parità di trattamento e alla tutela dalle
discriminazioni fondate sui ‘fattori protetti’
diversi da quello etnico-razziale, tra cui l’o-
rientamento sessuale, è avvenuta solo per via
amministrativa, senza un aggiornamento del
quadro normativo di cui al d.lgs. n. 215/2003
e al D.P.C.M. dell’11 dicembre 2003. La colloca-
zione dell’Autorità antidiscriminazioni all’interno
dell’amministrazione di governo, incardinan-
8
*O CBTF BMMğJOEJDF EFśOJUP EBMMğPSHBOJ[[B[JPOF OPO HPWFSOBUJWB JOUFSOB[JPOBMF *-(" &VSPQF DIF NPOJUPSB MP TUBUVT
legale e sociale delle persone LGBTI in tutti i paesi del continente europeo, sulla base di sei gruppi di indicatori (ugua-
glianza e non discriminazione, diritto familiare, hate crimes e hate speech, misure relative alle persone transessuali
e intersessuali e all’identità di genere, libertà di espressione, associazione e di riunione, politiche di asilo), l’Italia
occupa solo la 35ª posizione tra i 49 Paesi europei, l’ultima tra i Paesi dell’Europa occidentale e centrale. Si veda al
link:
/
(rilevazione effettuata il 3 ottobre 2015).
9
CEDU, sentenza 21 luglio 2015,
DBTP 0MJBSJ F BM $ *UBMJB
, n. 18766/11 e 36030/11. Per una traduzione in lingua italiana
EFJ QBSBHSBś QJ¶ SJMFWBOUJ EFMMB TFOUFO[B TJ SJNBOEB BM MJOL
-
ne-alla-nozione-di-famigliacedu/
. L’obbligo di riconoscimento giuridico di diritto pubblico delle coppie omosessuali
è stato affermato dalle note sentenze della Corte Costituzionale n. 138/2010 e n. 170/2014.
10
Per una disamina recente del quadro normativo europeo in materia di divieto di discriminazioni basate sull’orien-
tamento sessuale e della sua applicazione negli Stati membri dell’Unione europea si veda: European Legal Expert
Network in Gender Equality and Non-discrimination,
$PNCBUJOH TFYVBM PSJFOUBUJPO EJTDSJNJOBUJPO JO UIF &VSPQFBO
6OJPO
, Bruxelles, 2015, scaricabile al link:
-
scrimination-in-the-european-union/
.
11
Dei 28 Paesi UE, solo sei non prevedono l’estensione della tutela antidiscriminatoria per motivi di orientamento
sessuale anche al di fuori dell’ambito dei rapporti lavorativi (Italia, Grecia, Portogallo, Polonia, Lettonia e Estonia).
12
L’unico precedente giudiziario è l’ordinanza del Tribunale di Bergamo del 6 agosto 2014, poi confermata dalla Corte
di Appello di Brescia, con sentenza del 11 dicembre 2014, con la quale un noto avvocato italiano è stato condannato
per violazione del divieto di discriminazioni per aver dichiarato nell’ottobre 2013, durante una trasmissione radio-
fonica, che non avrebbe mai avviato nel suo studio alcuna forma di assunzione o collaborazione con professionisti
omosessuali, accompagnando le sue ‘argomentazioni’ con espressioni omofobiche e volgari. Per il testo completo
delle pronunce richiamate, si rinvia al link:
/
. Per un’analisi
delle pronunce, si rimanda anche a W. Citti,
-B UVUFMB DJWJMF DPOUSP MF EJTDSJNJOB[JPOJ FUOJDP SB[[JBMJ F SFMJHJPTF (VJEB
QSBUJDB BMMB OPSNBUJWB F BMMB HJVSJTQSVEFO[B
, Quaderni dei diritti del Garante regionale dei diritti della persona, 2015,
pp. 47-49 e pag. 86 (pubblicazione scaricabile al link:
/
PUBBLICAZIONE_LibroTutelaCivileControDiscriminazioni_4-RIC.pdf )
.
1...,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37 39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,...56
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