L’avvio e l’esercizio dell’attività di studio di consulenza, scuola nautica, officina di revisione e scuola guida sono sottoposti al controllo e alla vigilanza del Servizio Motorizzazione civile regionale.

Studi di consulenza automobilistica

L’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto consiste nello svolgimento di compiti di consulenza e di assistenza nonché di adempimenti ad essi connessi, come specificati nella tabella A allegata alla legge 8 agosto 1991, n. 264 , relativi alla circolazione di veicoli e di natanti a motore, effettuato a titolo oneroso per incarico di qualunque soggetto interessato (art. 1 L. 264/1991).
L’esercizio dell’attività è sottoposto alla vigilanza ed al controllo del Servizio motorizzazione civile regionale.

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Scuole nautiche

Ai sensi dell'articolo 49-septies del D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171, “Le scuole per l'educazione marinaresca, la formazione e la preparazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche sono denominate scuole nautiche. L'attività di scuola nautica è esercitata nella forma dell'impresa o del consorzio di imprese.”
Le scuole nautiche sono soggette alla vigilanza amministrativa e tecnica della Regione, che dispone l’esecuzione di idonei controlli sul loro esercizio e sulla permanenza dei requisiti prescritti con cadenza almeno triennale e comunque a seguito della ricezione di notizie circostanziate circa l’irregolare esercizio dell’attività.

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Officine di revisione

Ai sensi dell’art. 80 Codice della Strada (Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285), sono sottoposti a revisione i veicoli a motore e i loro rimorchi, al fine di accertare che sussistano in essi le condizioni di sicurezza per la circolazione e di silenziosità e che i veicoli stessi non producano emanazioni inquinanti superiori ai limiti prescritti.

Le imprese di autoriparazione che svolgono la propria attività nel campo della meccanica e motoristica, carrozzeria, elettrauto e gommista (ora meccanica e elettrauto riunite nella meccatronica) ovvero ad imprese che, esercendo in prevalenza attività di commercio di veicoli, esercitino altresì, con carattere strumentale o accessorio, l’attività di autoriparazione, previa autorizzazione, possono effettuare le revisioni periodiche dei veicoli a motore capaci di contenere al massimo 16 persone compreso il conducente, o con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t, ovvero superiore a 3,5 t se destinati al trasporto di merci non pericolose o non deperibili in regime di temperatura controllata (ATP) e dei relativi rimorchi e semirimorchi.

I centri di revisione sono soggetti ad autorizzazione e vigilanza amministrativa da parte dell’Amministrazione regionale (Servizio motorizzazione civile regionale) ai sensi del comma 10 dell’art. 80 del Codice della Strada

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Ispettori della revisione dei veicoli

Sono aperti fino al 17 aprile 2024 i termini per la presentazione delle domande per l’esame degli Ispettori della revisione dei veicoli.

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Autoscuole

Ai sensi dell’articolo 123 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 sono denominate autoscuole le scuole per l’educazione stradale, l’istruzione e la formazione dei conducenti.

Le autoscuole sono soggette alla vigilanza amministrativa e tecnica da parte della Regione (Servizio motorizzazione civile regionale), alla quale compete inoltre l’applicazione delle sanzioni (comma 11-bis dell’art.123 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285). Le verifiche sono svolte ad intervalli di tempo non superiori a tre anni.

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Programmazione e gestione dell’attività di istituto

L’Ufficio programmazione e gestione dell’attività di istituto coordina le funzioni in capo al Servizio motorizzazione relative all’atto di indirizzo per la determinazione dei diritti a carico dell’utenza correlati ad alle attività e servizi resi per operazioni di motorizzazione civile al di fuori dalla sede istituzionale (c.d. “conto privati”), nonché le incombenze di cui all’atto di indirizzo per la determinazione dei diritti a carico dell’utenza correlati alle medesime attività.

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