Di cosa si tratta

La revisione è il controllo tecnico a cui devono sottoporsi gran parte dei veicoli in circolazione, con l’obiettivo di accertare la sussistenza delle condizioni di sicurezza necessarie per la circolazione su strada, il rispetto dei limiti di rumorosità e la conformità delle emissioni inquinanti.

La periodicità dei controlli varia in base alla categoria del veicolo. La revisione può essere:

  • ordinaria e a scadenza, con scadenza programmata annuale o quadriennale/biennale;
  • straordinaria, richiesta su segnalazione delle forze dell’ ordine a seguito di  provvedimento di revisione singola emesso dalla motorizzazione nei seguenti casi: 
    • dubbi sulla persistenza dei requisiti di sicurezza della circolazione, silenziosità e antinquinamento
    • incidente
    • controllo a campione sui veicoli sottoposti a revisione presso i centri revisioni autorizzati.

Al termine della revisione vengono rilasciati contestualmente l’etichetta di avvenuta revisione, da applicare sulla Carta di Circolazione e il certificato di revisione.

Qualora la revisione abbia avuto esito sfavorevole (RIPETERE) il veicolo può continuare a circolare fino a un mese dalla data di annotazione sulla carta di circolazione dell’esito dell’avvenuto controllo. Resta fermo l’obbligo del ripristino della prescritta efficienza che deve risultare da apposita documentazione (dichiarazione dei lavori a regola d’arte).

In caso di anormalità o difetti riscontrati tali da compromettere la sicurezza della circolazione, o tali da determinare inquinamento acustico od atmosferico sulla carta dio circolazione è apposta la dicitura “ veicolo SOSPESO dalla circolazione” fino a nuova visita con esito favorevole.

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Dove effettuare la revisione

Le revisioni possono essere effettuate:

  • Presso le imprese di autoriparazione autorizzate ai sensi dell’art. 80 del Codice della Strada, per i veicoli con massa complessiva a pieno carico pari o inferiore a 3,5 tonnellate, compresi motoveicoli e i ciclomotori, esclusi i rimorchi.
  • Presso i centri autorizzati ex art. 870/86 ed ex 446/21, per i veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate o destinati al trasporto di più di 9 unità e per i rimorchi con massa complessiva minore di 3,5 tonnellate.
  • Presso le stazioni di controllo regionali della Motorizzazione di Trieste, Udine, Gorizia e Pordenone, per:
    • veicoli con massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate
    • rimorchi con massa complessiva pari o inferiore a 3,5 tonnellate
    • autovetture (quando sia possibile effettuare la revisione entro la scadenza; qualora la prenotazione risulti datata oltre al mese di scadenza non è garantita la circolazione nel periodo tra scadenza e data della revisione).

È inoltre possibile effettuare la revisione di motocicli e ciclomotori presso le sedi di Trieste e Gorizia, previa prenotazione tramite il contact center regionale.

N.B.
La massa massima a carico ammissibile del veicolo, espressa in kg, si trova al punto F.2 della carta di circolazione.

 

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A chi rivolgersi

Direttamente presso le imprese di autoriparazione autorizzate alle revisioni e ai centri autorizzati ex art. 870/86 ed ex 446/21.

Agli studi di consulenza automobilistica sparsi in tutto il territorio regionale per effettuare le prenotazioni delle revisioni anche presso la motorizzazione.

Al Contact Center regionale (chiamando il numero 848.000.388 da fisso o il numero 040.9892531 da cellulare) per ricevere le informazioni necessarie sulle modalità per la gestione della revisione presso le stazioni di controllo regionali della motorizzazione civile.

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Documenti da presentare


Per le revisioni effettuate tramite imprese di autoriparazione autorizzate alle revisioni, centri autorizzati ex art. 870/86 ed ex 446/21 o studi di consulenza automobilistica, è necessario informarsi direttamente presso ciascuna struttura riguardo le modalità di pagamento da seguire.
 

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Quando va fatta la revisione

Gli autoveicoli di massa complessiva pari o inferiore a 3,5 tonnellate (ad eccezione degli autobus, taxi, noleggio con conducente, veicoli atipici ed autoambulanze) come le autovetture, gli autocaravan, i motoveicoli, i ciclomotori e i rimorchi di massa complessiva fino a 3,5 tonnellate (ad es. roulotte, carrelli porta barche, ecc.) devono fare:

  • la prima revisione: 4 anni dopo la prima immatricolazione, entro il mese in cui è stata eseguita la prima immatricolazione (vedere il punto B della carta di circolazione)
  • ogni successiva revisione: 2 anni dopo la revisione precedente, entro il mese in cui è stata eseguita la precedente revisione (vedere tagliando della revisione precedente o nel terzo quadrante della Carta di Circolazione/DU). 


Gli autoveicoli di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate, gli autobus, gli scuolabus, i taxi e i veicoli adibiti a noleggio con conducente, autoambulanze, rimorchi di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate devono fare:

  • la prima revisione: 1 anno dopo la prima immatricolazione, entro il mese in cui è stata eseguita la prima immatricolazione (vedere il punto B della carta di circolazione)
  • ogni successiva revisione: 1 anno dopo la revisione precedente, entro il mese in cui era stata eseguita la precedente revisione (vedere tagliando della revisione precedente o nel terzo quadrante della Carta di Circolazione/DU). 

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