Di cosa si tratta

Ai sensi dell’art. 80 Codice della Strada (Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285), sono sottoposti a revisione i veicoli a motore e i loro rimorchi, al fine di accertare che sussistano in essi le condizioni di sicurezza per la circolazione e di silenziosità e che i veicoli stessi non producano emanazioni inquinanti superiori ai limiti prescritti.
La tipologia e la periodicità dei controlli si diversificano in base alla categoria di appartenenza dei veicoli (autoveicoli e rimorchi, ciclomotori e motoveicoli, veicoli d’epoca, veicoli a trazione animale in servizio di piazza).

Le imprese di autoriparazione che svolgono la propria attività nel campo della meccanica e motoristica, carrozzeria, elettrauto e gommista (ora meccanica e elettrauto riunite nella meccatronica) ovvero ad imprese che, esercendo in prevalenza attività di commercio di veicoli, esercitino altresì, con carattere strumentale o accessorio, l’attività di autoriparazione, previa autorizzazione, possono effettuare le revisioni periodiche dei veicoli a motore capaci di contenere al massimo 16 persone compreso il conducente, o con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t, ovvero superiore a 3,5 t se destinati al trasporto di merci non pericolose o non deperibili in regime di temperatura controllata (ATP) e dei relativi rimorchi e semirimorchi.

Tali imprese devono essere iscritte nel registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione di cui all'art. 2, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 122.

Le suddette revisioni possono essere altresì affidate in concessione ai consorzi e alle società consortili, anche in forma di cooperativa, appositamente costituiti tra imprese iscritte ognuna almeno in una diversa sezione del medesimo registro, in modo da garantire l'iscrizione in tutte e quattro le sezioni.

I centri di revisione sono soggetti ad autorizzazione e vigilanza amministrativa da parte dell’Amministrazione regionale (servizio Motorizzazione civile regionale) ai sensi del comma 10 dell’art. 80 del Codice della Strada

L’ispettore dei centri di controllo privati è il soggetto abilitato ad effettuare i controlli tecnici sui veicoli.
Il Decreto Dirigenziale 16 febbraio 2022 prot. n. 40, disciplina il regime di autorizzazione degli ispettori dei centri di controllo privati ed i relativi requisiti.
I requisiti personali e professionali per svolgere tale mansione devono sussistere durante tutto il periodo in cui l’impresa è operativa ed il controllo viene effettuato dal Servizio Motorizzazione civile regionale.

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Requisiti

Requisiti del titolare (ai sensi art. 240 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495)

  • maggiore età;
  • non essere sottoposto a misure restrittive di sicurezza personale o di prevenzione
  • non essere e non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito ovvero non avere in corso procedimenti per dichiarazione di fallimento
  • essere cittadino italiano o altro stato membro della Comunità Europea o di altro Stato con cui sia operante specifica condizione di reciprocità
  • non avere riportato condanne per delitti, anche colposi e non essere stato ammesso a godere dei benefici previsti dall'art. 444 del codice di procedura penale e non essere sottoposto a procedimenti penali

Requisiti dell’ispettore dei centri di controllo privati (ai sensi dell’art. 240 D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, così come aggiornato dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2019 e del Decreto dirigenziale 16 febbraio 2022, prot. n. 40)

  • avere raggiunto la maggiore età;
  • non essere e non essere stato sottoposto a misure restrittive di sicurezza personale o a misure di prevenzione;
  • non essere e non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito ovvero non avere in corso un procedimento per dichiarazione di fallimento;
  • essere cittadino italiano o di altro stato membro dell'Unione Europea, ovvero di uno Stato anche non appartenente all'Unione Europea, con cui sia operante specifica condizione di reciprocità;
  • non avere riportato condanne per delitti, anche colposi e non essere stato ammesso a godere dei benefici previsti dall'articolo 444 del codice di procedura penale e non essere sottoposto a procedimenti penali;
  • aver conseguito uno dei titoli di studio previsti dall'art. 3, comma 2, dell'Accordo del 17 aprile 2019;
  • aver superato un apposito corso di formazione, come regolamentato dall'art. 3 dell'Accordo del 17 aprile 2019.


Dopo aver superato il corso di formazione di cui all’art. 7 del Decreto Dirigenziale 16 febbraio 2022 prot. n. 40 organizzato presso Enti di Formazione accreditati dalla Regione, il candidato ispettore sosterrà un esame abilitativo presso il Servizio Motorizzazione civile, superando il quale potrà ottenere l’iscrizione al RUI (Registro Unico degli ispettori).

 


Requisiti locali

Le sedi delle officine di revisione, devono possedere i requisiti di cui all’art. 239 D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e devono essere autorizzate.

I locali e le attrezzature devono rispondere ai requisiti stabiliti dall’art. 241 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 , ovvero:

  • idoneità urbanistica, edilizia, di destinazione d’uso e igienico-sanitaria dei locali
  • rispetto delle norme di sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui al D. Lgs. n. 81/2006
  • dotazione di attrezzature e strumentazioni indicate nell’appendice X, titolo III del l D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 approvate, od omologate dai competenti Uffici del Ministero dei trasporti e della navigazione.

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Aggiornamento della formazione dei responsabili tecnici autorizzati al 31.8.2018

Ogni Ispettore della revisione, al fine di mantenere il proprio titolo abilitativo, è tenuto a frequentare con profitto un corso di aggiornamento della durata minima di 30 ore con periodicità triennale.

Gli ispettori in attività autorizzati “ope legis” quali ex responsabili tecnici al 31.8.2018 devono assolvere all'obbligo della formazione di aggiornamento secondo le seguenti tempistiche:

  • entro il 31.12.2024, per gli ispettori abilitati o autorizzati prima del 31.12.2010;
  • entro il 31.12.2025, per gli ispettori abilitati o autorizzati tra il 1.1 2011 e il 31.8.2018.

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Sostituto del responsabile tecnico - modifica normativa

Si comunica che a seguito dell’adozione del Decreto Ministeriale 15.11.2021 n.446, a decorrere dal 23.11.2021 (data di entrata in vigore delle nuove norme), cessa di avere efficacia il regime transitorio relativo alla prosecuzione dell'utilizzazione dei sostituti del responsabile tecnico (oggi ispettori), in base al quale, in caso di temporanea assenza o impedimento del responsabile tecnico era ammessa la sua sostituzione, per un periodo non superiore a 30 giorni l'anno con persona che possedeva determinati requisiti.

Pertanto, dalla suddetta data non è possibile sostituire l'ispettore, in caso di suo impedimento o temporanea assenza.

In tali casi, ai fini dell'operatività del centro di controllo, è richiesta la nomina di un secondo ispettore/responsabile tecnico autorizzato.

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Modalità di inoltro domande

L’esercizio dell’attività di officine di revisione di veicoli a motore prevede la presentazione di una domanda da inoltrare esclusivamente tramite sportello  SUAP   regionale del Comune sede dell' officina.
Qualora il Comune sede dell' officina non aderisca al SUAP regionale, i relativi recapiti sono reperibili al seguente link .

Ulteriori pratiche da presentare a mezzo SUAP :

  • ampliamento/riduzione
  • cessazione
  • comunicazione tenuta registri
  • modifica legale rappresentante
  • modifica ragione sociale
  • modifica residenza-sede legale
  • nomina responsabile sede secondaria
  • riapertura attività al termine della sospensione
  • sospensione temporanea
  •  trasferimento

Ricerca officine di revisione

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Referenti / Contatti

Responsabile del procedimento
P.O. autotrasporto e operatori professionali
dott. Paolo Abramo
tel. 0481.385177 - 0432.1920033
email  paolo.abramo@regione.fvg.it
pec motorizzazione.territorio@certregione.fvg.it

Per informazioni
Fucci Elisabetta
tel. 040.3775321
email elisabetta.fucci@regione.fvg.it

 

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