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Di cosa si tratta
Ai sensi dell'articolo 49-septies del D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171, “Le scuole per l'educazione
marinaresca, la formazione e la preparazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle
patenti nautiche sono denominate scuole nautiche. L'attività di scuola nautica è esercitata nella
forma dell'impresa o del consorzio di imprese.”
Le scuole nautiche sono soggette alla vigilanza amministrativa e tecnica della Regione, che
dispone l’esecuzione di idonei controlli sul loro esercizio e sulla permanenza dei requisiti
prescritti con cadenza almeno triennale e comunque a seguito della ricezione di notizie
circostanziate circa l’irregolare esercizio dell’attività.
Ai fini dell’avvio dell’esercizio dell’attività è necessario l’inoltro di una S.C.I.A.
(Segnalazione certificata di inizio attività) mediante il SUAP (Sportello Unico Attività
produttive).
Requisiti
Requisiti titolare attività
Ai sensi dell’articolo 49-septies del D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171 e del D. M. 30 agosto
2023 n. 142, per l’avvio o l’esercizio dell’attività, sono necessari i seguenti requisiti, che
devono essere posseduti dal titolare ovvero, in caso di società, dal legale rappresentante:
a) aver compiuto gli anni ventuno;
b) essere in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di titolo di
studio estero riconosciuto o dichiarato equipollente dalle competenti autorità italiane;
c) se cittadini stranieri, essere in possesso di un livello di competenza nella conoscenza
della lingua italiana pari almeno al livello B2 (livello intermedio superiore) del quadro comune
europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER). Il requisito della conoscenza della
lingua italiana si intende soddisfatto se l'interessato ha conseguito in Italia il diploma di cui
alla lettera b), ovvero è in possesso della certificazione della conoscenza della lingua italiana
come lingua straniera rilasciato da un ente certificatore (CLIQ);
d) disporre di adeguata capacità patrimoniale o di polizza fideiussoria.
e) non essere stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza;
f) non essere sottoposti a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
g) non aver riportato condanne a una pena detentiva non inferiore a tre anni o a più pene
detentive, che pur singolarmente inferiori a tre anni, nel loro cumulo non siano inferiori a sei
anni, o, a prescindere dalla pena in concreto irrogata, per uno dei delitti previsti dal decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
h) non essere stati dichiarati interdetti, inabilitati o falliti, ovvero avere in corso un
procedimento per la dichiarazione di fallimento.
Per le persone giuridiche i requisiti di cui sopra sono richiesti al legale rappresentante,
ad eccezione della capacità patrimoniale o della polizza fideiussoria, che è richiesta alla persona
giuridica.
La società o ditta individuale deve essere un soggetto con scopo di lucro.
Requisiti insegnanti e istruttori
Ai sensi dell’articolo 49-septies del D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171, gli insegnanti ed
istruttori devono possedere i seguenti requisiti:
a) età non inferiore ad anni ventuno;
b) essere in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di titolo di
studio estero riconosciuto o dichiarato equipollente dalle competenti autorità italiane;
c) non essere stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza;
d) non essere sottoposti a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
e) non aver riportato condanne a una pena detentiva non inferiore a tre anni o a più pene
detentive, che pur singolarmente inferiori a tre anni, nel loro cumulo non siano inferiori a sei
anni, o, a prescindere dalla pena in concreto irrogata, per uno dei delitti previsti dal decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
f) non aver riportato condanne per delitti contro la moralità pubblica e il buon costume;
g) se istruttori pratici, essere in possesso del certificato di idoneità psichica e fisica
rilasciato dai medici della Federazione medico-sportiva italiana o dal personale e dalle strutture
pubbliche e private convenzionate ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n.
663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e delle relative
disposizioni di attuazione;
h) se cittadini stranieri, essere in possesso di un livello di competenza nella conoscenza
della lingua italiana pari almeno al livello B2 (livello intermedio superiore) del quadro comune
europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER). Il requisito della conoscenza della
lingua italiana si intende soddisfatto se l'interessato ha conseguito in Italia il diploma di cui
alla lettera b), ovvero è in possesso della certificazione della conoscenza della lingua italiana
come lingua straniera rilasciato da un ente certificatore (CLIQ).
Requisiti locali e materiale didattico
I locali della scuola nautica, ai sensi del Decreto Ministeriale 30 agosto 2023 n. 142
devono possedere i seguenti requisiti:
a) un’aula di almeno 25 mq di superficie e comunque tale che per ogni allievo siano
disponibili almeno 1,5 mq, dotata di idoneo arredamento e separata dagli uffici e da altri locali
adibiti a ricevimento del pubblico;
b) un ufficio di segreteria di almeno 10 mq di superficie ubicato nella stessa sede e con
ingresso autonomo;
c) servizi igienici adeguati secondo la vigente normativa.
Ogni scuola nautica deve essere fornita delle dotazioni d’arredo e di uso didattico indicate
all’art. 8 del Decreto Ministeriale 30 agosto 2023 n. 142.
Requisiti dell’unità da diporto
Ai sensi dell’art. 9 del Decreto Ministeriale 30 agosto 2023 n. 142 l’unità da diporto in
dotazione deve essere in disponibilità della scuola nautica sulla base di uno dei seguenti
titoli:
- proprietà totale dell’imbarcazione;
- locazione finanziaria;
- dichiarazione di armatore;
- locazione della durata di almeno sei mesi avente ad oggetto l’uso commerciale ai fini dell’i nsegnamento professionale della navigazione da diporto, con attestazione che la scuola nautica è conduttrice unica dell’unità;
- comodato d’uso gratuito o oneroso registrato della durata di almeno sei mesi avente ad oggetto l’uso commerciale ai fini dell’insegnamento professionale della navigazione da diporto, con attestazione che la scuola nautica è comodataria unica dell’unità.
L’unità da diporto deve esporre ben visibile su ciascuna murata la scritta “SCUOLA NAUTICA”, essere abilitata almeno per il tipo di navigazione per cui si erogano i corsi di conseguimento della patente nautica ed avere la copertura assicurativa prescritta dalla lett. b) dell’art. 9 del Decreto Ministeriale 30 agosto 2023 n. 142.
Modalità di inoltro S.C.I.A.
L’esercizio dell’attività di scuola nautica prevede la presentazione di una S.C.I.A. da
inoltrare esclusivamente tramite sportello
SUAP
regionale del Comune sede della scuola nautica.
Qualora il Comune sede della scuola nautica non aderisca al SUAP regionale, i relativi
recapiti sono reperibili al seguente
link
.
Ulteriori pratiche da presentare a mezzo
SUAP
:
- adesione/revoca adesione a Centro di Istruzione nautica
- cessazione
- comunicazione tenuta registri
- modifica imbarcazioni
- modifica insegna
- modifica legale rappresentante
- modifica ragione sociale
- modifica residenza-sede legale
- nomina insegnanti/istruttori
- nomina responsabile didattico sede secondaria
- revoca insegnanti/istruttori
- riapertura attività al termine della sospensione
- sospensione temporanea
Pratiche residuali da inoltrare a mezzo p.e.c. all’indirizzo motorizzazione.territorio@certregione.fvg.it :
- comunicazione/variazione listino prezzi
Accesso agli sportelli della Motorizzazione regionale
Per consentire ai propri collaboratori l’accesso agli sportelli della Motorizzazione Civile, in luogo della procedura di rilascio del tesserino, è sufficiente l’invio di una semplice comunicazione via P.E.C. all’indirizzo: motorizzazione.territorio@certregione.fvg.it sottoscritta da parte del titolare o legale rappresentante, con la quale vengono elencate le persone (dipendenti, collaboratori o titolari) delegate ad operare con la Motorizzazione. Una copia della richiesta va conservata e portata con sé da ciascun operatore in caso di richiesta da parte del personale della Motorizzazione.
Referenti / Contatti
Responsabile del procedimento
P.O. autotrasporto e operatori professionali
dott. Paolo Abramo
tel. 0481.385177 - 0432.1920033
email
paolo.abramo@regione.fvg.it
pec
motorizzazione.territorio@certregione.fvg.it
Per informazioni
Bruno Sella
tel. 0432.1920016
email.
bruno.sella@regione.fvg.it
Fucci Elisabetta
tel. 040.3775321
email
elisabetta.fucci@regione.fvg.it