contenuti
L’articolo 133 della legge regionale 9 dicembre 2025, n. 17 prevede la concessione di contributi ai Comuni di Aquileia, Cividale del Friuli e Palmanova, in qualità di città dichiarate Patrimonio Mondiale dell'Umanità dall'UNESCO, per la valorizzazione turistica dei rispettivi siti al fine di conservarne il patrimonio culturale e architettonico.
Avviso
- Nelle more dell’adozione della nuova disciplina attuativa, si applica, in via transitoria
e per quanto compatibile, il regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 06 luglio
2007, n. 0209/Pres., concernente criteri, procedure e modalità per la concessione di contributi ai
Comuni per la valorizzazione della vocazione turistica di Aquileia e dei siti archeologici
contigui, ai sensi dell’articolo 6, commi 3 e 4, della legge regionale 25 agosto 2006, n. 18 e
successive modifiche.
- Come stabilito all’articolo 2, comma 24, della legge regionale 6 agosto 2026, n. 9
(Assestamento del bilancio per gli anni 2026-2028 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10
novembre 2015, n. 26), limitatamente all’anno 2026, in deroga all’articolo 8 del suddetto
regolamento n. 0209/Pres. del 2007, i contributi sono assegnati in parti uguali ai Comuni di
Aquileia, Cividale del Friuli e Palmanova.
Indice dei contenuti
Di cosa si tratta
Concessione di contributi ai sensi dell’articolo 133, comma 1, lettera c), della legge regionale 17/2025 (Codice regionale del commercio e turismo nella Regione Friuli Venezia Giulia) in favore dei Comuni di Aquileia, Cividale del Friuli e Palmanova, in qualità di città dichiarate patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO, per la valorizzazione turistica dei rispettivi siti al fine di conservarne il patrimonio culturale e architettonico.
Intensità del contributo
I contributi non possono eccedere la misura del 95 per cento della spesa ammissibile e resta a
carico del beneficiario la quota di spesa ammissibile eventualmente non coperta dal contributo
regionale o da altri finanziamenti concessi.
I contributi in parola sono cumulabili, entro il limite del 95 per cento della spesa
ammissibile, con altri incentivi pubblici previsti da altre normative comunitarie, statali e
regionali, sempreché non sia da queste diversamente stabilito e secondo le procedure e modalità
previste dalle norme medesime.
Iniziative e spese ammissibili
Sono ammissibili le seguenti iniziative:
a) realizzazione, ammodernamento, ampliamento, sistemazione, manutenzione straordinaria e
manutenzione ordinaria di marciapiedi, percorsi pedonali, piste ciclabili, parcheggi, spazi verdi
attrezzati, impianti di illuminazione, arredi urbani e manufatti strettamente connessi o
complementari localizzati su aree circostanti i siti di interesse;
b) realizzazione, ammodernamento, ampliamento, sistemazione, manutenzione straordinaria e
manutenzione ordinaria, comprensiva della pulizia, di servizi di utilità collettiva situati su aree
circostanti i siti archeologici, con particolare riferimento ai servizi igienico-sanitari ubicati
sulle medesime aree;
c) manutenzione ordinaria, comprensiva della pulizia, delle aree circostanti i siti, nonché
dei locali e relativi spazi esterni destinati a ufficio di informazione e accoglienza turistica;
d) installazione o rinnovo di segnaletica turistica su spazi ed aree in disponibilità dei
Comuni;
e) acquisto di attrezzature e materiali tecnologici finalizzati ad una migliore fruizione
turistica dei siti quali audioguide e attrezzature per la visualizzazione dei percorsi virtuali.
Per realizzare gli interventi di cui al punto precedente, sono ammissibili le seguenti
tipologie di spese:
a) lavori e impianti;
b) acquisto di arredi, attrezzature, materiali tecnologici e segnaletica;
c) oneri relativi a contratti, di durata non superiore a dodici mesi, per la manutenzione
ordinaria e la pulizia;
d) spese generali e di collaudo determinate ai sensi dell’articolo 56 della legge regionale
14/2002 e dell’articolo 45 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia
di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento
antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo).
Domande
Avviso
Le disposizioni del regolamento n. 0209/Pres. concernenti i termini di presentazione delle
domande non trovano applicazione per l’anno 2026, in quanto incompatibili con la sopravvenuta
disciplina legislativa e con l’esigenza di assicurare l’effettiva possibilità di accesso agli
interventi contributivi previsti dalla legge regionale 9/2026. Pertanto, per l’anno 2026, le nuove
domande di contributo relative agli interventi previsti dall’articolo 2, commi 23 e seguenti, della
legge regionale 9/2026, sono state presentate dal 31 agosto al 30 settembre 2026, fatte salve le
domande di contributo già presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima
legge regionale.
Le domande di contributo sono presentate dal 1° gennaio al 31 marzo di ogni anno.
Nell’ipotesi di più iniziative ammissibili a contributo, i soggetti beneficiari presentano più
domande, ciascuna delle quali riferita a una singola tipologia di iniziativa.
La domanda include:
a) una relazione illustrativa dell’iniziativa da realizzare, comprensiva del riferimento
alle procedure, autorizzazioni e altri titoli abilitativi eventualmente necessari per la
realizzazione degli interventi e per la stipula di eventuali contratti;
b) il parere conforme di PromoTurismo FVG in merito alle tipologie di segnaletica turistica,
attrezzature e materiali tecnologici, nel caso di iniziative concernenti l’installazione o rinnovo
di segnaletica turistica su spazi ed aree in disponibilità dei Comuni o l’ acquisto di attrezzature
e materiali tecnologici finalizzati ad una migliore fruizione turistica dei siti quali audioguide e
attrezzature per la visualizzazione dei percorsi virtuali;
c) il preventivo dettagliato delle spese;
d) il piano finanziario di copertura della spesa e impegno ad assumere l’onere delle spese
non coperte da contributi pubblici.
e) la dichiarazione relativa agli eventuali altri contributi richiesti o ottenuti dallo
Stato o da altri soggetti pubblici o privati per il medesimo intervento.
Modalità di presentazione della domanda
La domanda di contributo è trasmessa alla Direzione centrale attività produttive e turismo
esclusivamente tramite il sistema "Istanze On Line" a cui si accede dal link pubblicato nel sito
della Regione nella pagina web dedicata alla linea contributiva, previa autenticazione con una
delle modalità previste dall’articolo 65, comma 1, lettera b), del Codice dell’Amministrazione
digitale (SPID-Sistema pubblico di identità digitale, CIE-Carta di identità elettronica, CNS Carta
nazionale dei servizi), o con firma digitale qualora contenente un certificato di autenticazione
CNS compatibile.
La domanda si considera sottoscritta e inoltrata, al termine della compilazione e del
caricamento degli allegati, all’atto della convalida finale.
Se prevista, la sottoscrizione digitale dei documenti allegati alla domanda e caricati sul sistema, la firma digitale o la firma elettronica qualificata apposta è considerata valida se basata su un certificato qualificato rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato e conforme ai requisiti di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (cd. regolamento EIDAS). La firma deve essere apposta utilizzando dispositivi che soddisfino i requisiti di cui all’allegato II del regolamento EIDAS.
La domanda è sottoscritta e trasmessa dal legale rappresentante del Comune richiedente. La compilazione della domanda può essere effettuata anche da un soggetto terzo delegato che accede al sistema con proprie credenziali; in tal caso, la sottoscrizione e la trasmissione finale restano in capo al legale rappresentante del Comune richiedente.
Procedimento
I contributi sono concessi con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di
turismo sulla spesa risultante dal quadro economico, entro i termini, con le modalità e nella
misura massima definiti dal regolamento di attuazione.
Il decreto di concessione fissa il termine di ultimazione dell’iniziativa e il termine di
rendicontazione.
La rendicontazione è presentata ai sensi dell’articolo 41 della legge regionale 7/2000
corredata di una relazione descrittiva delle iniziative realizzate.
Liquidazione del contributo
Per le iniziative comportanti lavori, il contributo viene erogato, previa richiesta, sulla base delle obbligazioni giuridiche assunte, limitatamente a quanto previsto dal cronoprogramma della spesa del contributo concesso, certificate dal responsabile unico del progetto dell'ente beneficiario ai sensi dell’articolo 57 della legge regionale 14/2002, subordinatamente alla presentazione della documentazione richiesta.
Per le iniziative non comportanti lavori, i contributi sono liquidati ed erogati in via definitiva e in un’unica soluzione con il decreto di concessione.

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