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Contributi alle imprese per l'insediamento di strutture ricettive alberghiere nuove ovvero per la riconversione di immobili da destinare a struttura ricettiva alberghiera, aventi requisiti qualitativi sufficienti alla classificazione contrassegnata da un numero di stelle non inferiore a quattro.
Di cosa si tratta
Realizzazione di strutture ricettive alberghiere nuove o riconversione di immobili da
destinare a struttura ricettiva alberghiera avente i requisiti minimi qualitativi della
classificazione contrassegnata da un numero di stelle non inferiore a quattro.
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Individuazione delle Aree di insediamento di strutture ricettive alberghiere
Tali insediamenti devono essere ubicati nell’ambito dei Comuni siti all'interno dei comprensori
sciistici o facenti parte della filiera turistica dei comprensori sciistici di cui all'allegato B
alla deliberazione della Giunta regionale del 10 settembre 2021, n. 1375, nonché nell’ambito dei
Comuni considerati Poli turistici montani e ambiti turistici montani di cui rispettivamente agli
allegati A e B alla legge regionale 2 agosto 2022, n. 11 e nei Comuni di cui all’allegato 2 della
deliberazione della Giunta regionale n. 874 del 27 giugno 2025, pubblicata su B.U.R. n. 28 del 09
luglio 2025.
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Regime di aiuto
I contributi sono concessi in osservanza delle condizioni prescritte dall’articolo 56 (Aiuti
agli investimenti per le infrastrutture locali) del regolamento UE 651/2014.
Per i costi non ammissibili ai sensi dell’articolo 56 del regolamento (UE) 651/2014, i
contributi sono concessi secondo la regola “de minimis” di cui al Regolamento (UE) 13 dicembre
2023, n. 2831/2023.
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Soglie dimensionali, intensità dell’aiuto e cumulo
L’investimento complessivo deve avere un valore minimo di 4 milioni di euro.
Per i contributi concessi in applicazione dell’articolo 56 del Regolamento (UE) 651/2014,
l'importo dell'aiuto non supera la differenza tra i costi ammissibili e il risultato operativo
dell'investimento. Il risultato operativo viene dedotto dai costi ammissibili ex ante, sulla base
di proiezioni ragionevoli, solo quando positivo. Il calcolo del risultato operativo dovrà tenere
conto degli ulteriori contributi eventualmente già ottenuti dal richiedente. Qualora l’aiuto
effettivamente concedibile, valutato sulla base del risultato operativo sia superiore al 30 per
cento dei costi ammissibili, l’importo da concedere sarà rimodulato nel limite massimo del 30 per
cento delle spese ammissibili e, comunque, non potrà superare l’importo di 2.500.000,00 euro. La
percentuale di aiuto in relazione alle diverse aree individuate, è differenziata nel limite massimo
del contributo concedibile pari al 30 per cento delle spese ammissibili nei Comuni di cui all’a
llegato B alla deliberazione della Giunta regionale 1375/2021 e agli allegati A e B alla legge
regionale 11/2022 ed nel limite massimo del contributo concedibile pari al 20 per cento delle spese
ammissibili nei restanti Comuni di cui all’allegato 2 della deliberazione della Giunta regionale n.
874 del 27 giugno 2025.
I contributi concessi e erogati non possono superare le soglie previste dall’art. 4 del
regolamento UE 651/2014. In ogni caso sono concessi nel limite delle risorse disponibili sul
bilancio regionale dell’anno di riferimento.
Al fine del calcolo dei costi ammissibili gli importi sono intesi al lordo di qualsiasi
imposta e onere non recuperabile dal beneficiario.
I finanziamenti concessi sono cumulabili con altri aiuti conformemente a quanto stabilito all’a
rticolo 5 del Regolamento (UE) 2831/2023 e all’articolo 8 del Regolamento (UE)
651/2014.
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Soggetti beneficiari
I soggetti beneficiari sono le imprese che, alla data della presentazione della domanda, sono in
possesso dei seguenti requisiti:
a) essere attive al momento della presentazione della domanda o, in caso di imprese di nuova
costituzione, si impegnano ad essere attive entro 90 giorni dalla conclusione dell’i
niziativa;
b) non essere sottoposte a procedura concorsuale e non trovarsi in stato di fallimento, di
liquidazione coattiva o volontaria o in qualsiasi altra situazione equivalente e di non trovarsi in
condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come definita all’articolo 2, punto 18 del
Regolamento 651/2014;
c) essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia e
urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni, della salvaguardia dell’ambiente e
degli obblighi contributivi;
d) non essere state destinatarie, nei tre anni precedenti la domanda di contributo, di
provvedimenti di revoca totale di agevolazioni concesse dall’amministrazione regionale, ad
eccezione di quelli derivanti da rinunce
e) non trovarsi in condizioni ostative ai sensi della disciplina antimafia;
f) essere proprietarie degli immobili o terreni su cui insiste l’intervento oggetto della
domanda di contributo o titolari di altro diritto reale di durata pari a quella dell’ammortamento
del bene finanziato, comunque almeno ventennale.
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Iniziative finanziabili
Realizzazione di strutture ricettive alberghiere nuove o riconversione di immobili da
destinare a struttura ricettiva alberghiera, risultanti da interventi aventi rilevanza urbanistica
ed edilizia e comprendenti tutte le opere eseguite su terreno inedificato o sul patrimonio edilizio
esistente (v. articolo 4 comma 1 lettere a), b) e c) e comma 2 lettere b), c) e d) della LR 19/2009
- Codice regionale dell’edilizia), consistenti in:
a) nuova costruzione;
b) ampliamento;
c) ristrutturazione edilizia;
d) manutenzione straordinaria;
e) restauro e risanamento conservativo;
f) attività di edilizia libera.
Le iniziative sono avviate dopo la presentazione della domanda.
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Spese ammissibili
Sono ammissibili le spese strettamente legate alla realizzazione del progetto finanziabile,
sostenute dal giorno successivo la data di presentazione della domanda:
a) spese per l’esecuzione dei lavori per la realizzazione delle opere, principali e
complementari, compresi gli annessi impianti funzionali alla destinazione alberghiera dell’i
mmobile;
b) spese per l’acquisto di ulteriori immobili (terreni o edifici) necessari all’eventuale
ampliamento del progetto qualora la spesa rientri nell’ambito di applicazione dell’articolo 56 del
regolamento UE 651/2014 e comunque fino al limite massimo del 20 per cento della spesa ammissibile,
macchinari e attrezzature;
c) acquisto di arredi;
d) oneri per le spese tecniche e di collaudo;
e) spese connesse all’attività di certificazione della spesa, per l’importo massimo di euro
diecimila;
Non sono ammissibili le spese per la manutenzione ordinaria, le spese notarili e l’imposta sul
valore aggiunto salvo che quest’ultima non rappresenti un costo a carico del
beneficiario.
Non sono in ogni caso ammissibili le spese sostenute prima della presentazione della
domanda.
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Presentazione della domanda di contributo
La domanda di contributo, redatta sul modello scaricabile nella sezione modulistica, e e
sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa richiedente con firma digitale o firma
elettronica qualificata a garanzia della paternità e integrità della stessa, è presentata
esclusivamente mediante posta elettronica certificata (PEC) a
economia@certregione.fvg.it.
Deve essere corredata da:
a) attestazione del possesso di requisiti da parte dell’istante (inserita nel modello di
domanda predisposto e approvato dal Servizio turismo e commercio)
b) dichiarazione (inserita nel modello di domanda predisposto e approvato dal Servizio turismo
e commercio) con cui l’istante
- si impegna a rispettare le disposizioni in materia di cumulo indicando eventuali ulteriori
finanziamenti ricevuti
- prende visione della nota informativa sul procedimento e trattamento dei dati
- si impegna a osservare la normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro
c) attestazione delle informazioni non rinvenibili totalmente o parzialmente nel registro
nazionale sugli aiuti di Stato per la concessione di aiuti in “de minimis”
d) descrizione dell’iniziativa, con evidenza degli elementi di attrattività turistica al fine
dell’attribuzione dei punteggi
e) progetto preliminare dettagliato contenente:
1) relazione generale;
2) relazione tecnica, corredata da rilievi, accertamenti, indagini e studi specialistici;
3) relazione di verifica preventiva dell’interesse archeologico;
4) studio di impatto ambientale, per le opere soggette a valutazione di impatto ambientale;
5) relazione di sostenibilità dell’opera;
6) rilievi plano-altimetrici e stato di consistenza delle opere esistenti e di quelle
interferenti nell’immediato intorno dell’opera da progettare;
7) elaborati grafici delle opere, nelle scale adeguate;
8) computo estimativo dell’opera;
9) quadro economico di progetto;
10) cronoprogramma con indicazione della data di inizio e fine lavori;
11) piano di sicurezza e di coordinamento, finalizzato alla tutela della salute e sicurezza
dei lavoratori nei cantieri, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
12) piano preliminare di manutenzione dell’opera e delle sue parti; 13) piano particellare
delle aree interessate dall’intervento.
Per maggiori dettagli sulla documentazione da allegare si rimanda all’art. 10 del regolamento
(DPReg 124/Pres del 12 luglio 2023).
Inoltre, ai sensi dell'articolo 4, comma 2 del Regolamento (DPReg 124/Pres del 12 luglio 2023)
l'istante dovrà trasmettere il calcolo del risultato operativo dell'investimento, dedotto dai costi
ammissibili ex ante, in applicazione dell'articolo 56 del Regolamento UE 651/2014.
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Graduatoria
I contributi sono concessi tramite procedura valutativa con procedimento a graduatoria, secondo
i punteggi attribuiti in base all’allegato A del regolamento (DPReg 124/Pres del 12 luglio
2023).
I contributi sono concessi nel limite delle risorse disponibili annualmente sul relativo
bilancio regionale.
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Variazioni e proroga dell’iniziativa
I beneficiari del contributo sono tenuti all’esecuzione dell’iniziativa conformemente al
progetto iniziale e alle voci di spesa e agli importi ammessi a contributo.
Le proposte di variazione nei contenuti e nelle modalità di esecuzione sono comunicate
tempestivamente unitamente alla documentazione tecnica relativa alla modifica progettuale e alla
relazione illustrativa.
Le proroghe dei termini di inizio e fine lavori stabiliti nel decreto di concessione sono
ammesse purché motivate e presentate prima della scadenza dei termini.
In caso di variazioni soggettive dei beneficiari deve essere presentata a mezzo PEC la domanda
di subentro allegando copia dell’atto e le dichiarazioni attestanti i requisiti e l’impegno alla
prosecuzione dell’attività e all’assunzione dei relativi obblighi.
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Rendicontazione
Il beneficiario presenta - con invio a mezzo PEC - la rendicontazione delle spese sostenute
entro il termine stabilito con il provvedimento di concessione. Sono ammesse proroghe purché
motivate e presentate prima della scadenza.
I documenti di spesa devono essere intestati al beneficiario, riportare la dicitura “
Intervento finanziato con LR 13/2022, comma 13 – FVG”, avere una data compresa tra la data di
presentazione della domanda ed il termine di presentazione della rendicontazione, essere
strettamente legati alla realizzazione dell’iniziativa oggetto del finanziamento e regolarmente
quietanzati.
Il pagamento delle spese deve essere effettuato esclusivamente tramite bonifico bancario o
postale che riporti nella causale data e numero del documento fiscale cui si riferisce il
pagamento.
Tutte le fatture emesse e portate a rendicontazione della spesa, e le relative quietanze,
dovranno recare il CUP (Codice Unico di Progetto) assegnato per l’intervento e comunicato al
beneficiario.
Per maggiori dettagli sulla modalità di rendicontazione e la documentazione da allegare si
rimanda all’art. 19 del regolamento (DPReg 124/Pres del 12 luglio 2023).
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ultimo aggiornamento: mercoledì 09 luglio 2025