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La Regione promuove il rinnovo ed il miglioramento qualitativo delle unità da diporto, mediante la concessione di contributi a favore dei soggetti residenti o aventi sede legale o unità operativa in Friuli Venezia Giulia, proprietari da almeno due anni delle unità da diporto con più di vent’a nni di vita, oltre che a favore dei Comuni per la demolizione delle unità da diporto abbandonate.
Indice dei contenuti
Di cosa si tratta
Concessione e contestuale erogazione di un bonus per il refitting o per la demolizione a favore dei proprietari da almeno due anni delle unità da diporto con oltre vent’anni di vita, ai sensi dell’articolo 9 della Legge regionale 03 dicembre 2024, n. 11.
I Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia possono usufruire del bonus per la demolizione in riferimento alle unità da diporto abbandonate, anche costituenti relitto.
Con il Bando approvato con delibera di Giunta regionale del 1° agosto 2025 n. 1068 sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione ed erogazione, nonché le modalità e i termini di presentazione delle domande di contributo.
È prevista l’approvazione di un bando per ogni annualità a partire dal 2025. Sono ammesse le spese sostenute a partire dal 1° gennaio dell’anno di approvazione di ciascun bando.
Regime di aiuto
I contributi sono concessi nel rispetto del Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti "de minimis".
Beneficiari
I beneficiari sono:
i proprietari delle unità da diporto da almeno due anni, che al momento della presentazione
della domanda sono:
a) persone fisiche residenti in Friuli Venezia Giulia;
b) soggetti diversi dalle persone fisiche aventi sede legale o unità operativa in Friuli
Venezia Giulia.
Ciascun soggetto può presentare domanda per una sola unità da diporto.
I Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia possono usufruire del bonus per la demolizione in riferimento alle unità da diporto abbandonate, anche costituenti relitto, comprese le unità a remi e le unità da diporto con meno di venti anni di vita, anche per più unità da diporto.
Intensità del contributo
I bonus per il refitting o per la demolizione sono concessi nel limite del settantacinque per cento della spesa sostenuta e ritenuta ammissibile.
Il bonus per il refitting è pari a 3.000,00 euro per le unità da diporto fino a 5 metri di lunghezza ed è aumentato di 500,00 euro per ogni metro ulteriore a 5 metri di lunghezza, fino ad un massimo di 15.000,00 euro. Oltre i 5 metri, per le frazioni di metro, l’importo del bonus per il refitting e dell’eventuale aumento viene determinato in misura proporzionale.
Il bonus per la demolizione è pari a 2.500,00 euro per le unità da diporto fino a 10 metri di lunghezza ed è aumentato di 250,00 euro per ogni metro ulteriore ai 10 metri di lunghezza, fino ad un massimo di 8.000,00 euro. Oltre i 10 metri, per le frazioni di metro, l’importo del bonus per la demolizione e dell’eventuale aumento viene determinato in misura proporzionale.
Per i Comuni, in deroga ai limiti previsti per i soggetti privati, il bonus per la demolizione ricopre il costo totale per il recupero e per la demolizione.
Spese ammissibili
Per gli interventi di refitting, sono ammesse le spese sostenute dai proprietari dell’unità da
diporto, a partire dal 1° gennaio dell’anno di approvazione del Bando e relative a:
• interventi sugli impianti elettrici, idraulici e meccanici;
• lavori di falegnameria e riverniciatura;
• trattamento antiosmosi e rifacimento dello scafo;
• ricondizionamento del teak;
• ripristino o sostituzione di pulpiti e candelieri;
• sostituzione della tappezzeria;
• acquisto del mobilio;
• interventi di miglioramento tecnologico, compreso l’acquisto di attrezzatura;
• sostituzione delle vele;
• sostituzione e acquisto di tendalini;
• sostituzione cordame.
Sono ammissibili al contributo le spese per gli interventi di refitting effettuati in economia, limitatamente alle spese sostenute dai proprietari persone fisiche, solo per natanti non immatricolati e relative esclusivamente all’acquisto dei materiali (non attrezzatura), purché documentate e congrue rispetto all’intervento da realizzare.
Per gli interventi di demolizione, sono ammesse le spese sostenute dal 1° gennaio dell’anno di approvazione del Bando dai proprietari dell’unità da diporto.
Per gli interventi di demolizione delle unità da diporto abbandonate, sono ammesse le spese sostenute dal 1° gennaio dell’anno di approvazione del Bando dai Comuni, comprese le spese per il recupero.
L’imposta sul valore aggiunto (IVA) è ammissibile all’agevolazione solo se la stessa rappresenta per il beneficiario un costo effettivo non recuperabile.
Domande
Presentazione della domanda
Le domande di finanziamento per il bando 2025 devono essere presentate esclusivamente con procedura informatizzata attraverso il sistema “ISTANZE ON LINE” (IOL), a cui si accede dal link pubblicato in questa pagina, utilizzando le credenziali di accesso (SPID-Sistema pubblico di identità digitale, CNS-Carta nazionale dei servizi, CRS - Carta regionale dei servizi, CIE-Carta d’identità elettronica) del proprietario dell’unità da diporto richiedente o della persona delegata con procura.
Le domande possono essere presentate a partire dalle ore 9.00 del giorno 4 settembre 2025 ed entro il termine perentorio delle ore 16.00 del giorno 6 ottobre 2025.
Le domande di contributo sono presentate, unitamente alla rendicontazione della spesa, dopo la realizzazione degli interventi di refitting o dopo la demolizione.
Presentazione della domanda del bonus refitting e, per i soggetti diversi dai Comuni, del bonus demolizione
Ciascun beneficiario può presentare domanda per una sola unità da diporto per ciascun bando
secondo le modalità e con la documentazione di cui all’articolo 9 del Bando, in particolare alla
domanda di contributo devono essere allegate:
- copia dell’eventuale procura di cui ai "Modelli dichiarazioni e procura", pagina "procura
eventuale";
- copia dell’eventuale procura degli altri comproprietari di cui al Modello "Modello procura
comproprietari";
- la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui ai "Modelli dichiarazioni e
procura", pagina "dichiarazioni";
- la copia dei documenti giustificativi delle spese, di data uguale o successiva al 1°
gennaio 2025;
- la dichiarazione relativa agli aiuti di Stato (solo nel caso in cui il soggetto richiedente
sia un’impresa o il titolare di un'impresa individuale o il socio d'impresa o il soggetto abbia
dichiarato di utilizzare il bene a fini commerciali);
- copia di un documento di identità in corso di validità del/i sottoscrittore/i nel caso di
firma autografa degli allegati alla domanda;
- ai fini dell’attestazione del pagamento dell’imposta di bollo, la copia del modello F23 o
F24 o la scansione del frontespizio della domanda su cui è stata apposta e annullata la marca da
bollo.
Alla domanda di contributo va altresì allegata la seguente documentazione:
per il bonus refitting
- per le unità da diporto registrate in Italia: la copia della licenza di navigazione
registrata nell’Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN);
- per i natanti non registrati: la copia dell’attestazione per i natanti da diporto italiani.
Per le persone giuridiche è eventualmente ammessa anche la copia del libro cespiti o inventario da
cui risulti l’unità da diporto quale bene di proprietà;
- per le unità da diporto registrate all’estero: la copia del documento equivalente alla
licenza di navigazione rilasciato dallo Stato estero, purché appartenente all’Unione Europea e, ad
eccezione dei documenti redatti in lingua inglese, la relativa traduzione in lingua italiana;
per il buonus demolizione
- per le unità da diporto registrate in Italia: la copia della dichiarazione di cancellazione
dal registro italiano delle unità da diporto;
- per i natanti non registrati: la copia dell’attestazione per i natanti da diporto italiani;
per le persone giuridiche è eventualmente ammessa anche la copia del libro cespiti o inventario da
cui risulti l’unità da diporto quale bene di proprietà; la copia della dichiarazione del
centro/dell’impresa autorizzato/a che attesti la demolizione dell’unità da diporto ed il corretto
smaltimento nel rispetto delle normative ambientali;
- per le unità da diporto registrate all’estero: la copia della dichiarazione di
cancellazione dal relativo registro estero e, ad eccezione dei documenti redatti in lingua inglese,
relativa traduzione in lingua italiana; la copia della dichiarazione del centro/dell’impresa
autorizzato/a che attesti la demolizione dell’unità da diporto ed il corretto smaltimento nel
rispetto delle normative ambientali.
Presentazione della domanda del bonus demolizione per i Comuni
La domanda si considera valida se sottoscritta dal Sindaco o dal Responsabile del procedimento competente, come risultante agli atti dell’Amministrazione comunale.
Le domande di contributo, ai sensi dell’articolo 10 del Bando, sono presentate, unitamente alla rendicontazione della spesa, dopo la demolizione delle unità da diporto abbandonate, anche costituenti relitto, per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2025. La documentazione tecnica attestante la compiuta realizzazione degli interventi e la documentazione di spesa ad essi relativa devono recare una data successiva al 31 dicembre 2024.
Alla domanda, presentata dai Comuni, va allegata la seguente documentazione:
- la copia della determina comunale che qualifica l’unità da diporto oggetto del contributo
come rifiuto e ne stabilisce la demolizione;
- la dichiarazione di cui all’articolo 42 della legge regionale 7/2000 che attesti, ai fini
della rendicontazione che l'attività per la quale l'incentivo è stato concesso è stata realizzata
nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e che le spese sono state
sostenute in data uguale o successiva al 1° gennaio 2025;
Per ulteriori dettagli sulla documentazione da allegare, si rinvia:
- all’articolo 9 del bando, per la domanda del bonus refitting e, per i soggetti diversi dai
Comuni, del bonus demolizione;
- all’articolo 10 del bando, per la domanda del bonus demolizione da parte dei Comuni.
Procedimento
I contributi sono concessi tramite procedura valutativa con procedimento a sportello, ai sensi dell’articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000, fino ad esaurimento delle risorse. Le domande presentate sono istruite secondo l’ordine cronologico di presentazione.
Per l’annualità 2025 sono stanziate risorse pari a € 260.000.
L’avvio del procedimento è comunicato, ai sensi dell’articolo 14 della legge regionale 7/2000, mediante pubblicazione della nota informativa sulla presente pagina del sito istituzionale. Tale comunicazione costituisce comunicazione individuale dell’avvio del procedimento.
Contatti
Per informazioni contattare:
Servizio turismo e commercio
email
turismoecommercio@regione.fvg.it
Michela Pistarelli
email
michela.pistarelli@regione.fvg.it
Linda Gorasso
email
linda.gorasso@regione.fvg.it
Stefano Colombo
email
stefano.colombo@regione.fvg.it