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Finalità
Con la legge regionale 9 dicembre 2025, n. 17 (Codice regionale del commercio e turismo nella Regione Friuli Venezia Giulia), di seguito Codice, approvata all’unanimità dal Consiglio Regione, la Regione Friuli Venezia Giulia ha attuato un processo di revisione, ammodernamento e semplificazione della disciplina, riunendo in un unico testo le norme inerenti a commercio e turismo. Obiettivo di questo intervento era codificare in maniera organica le due discipline, al fine di una promozione integrata del territorio, introducendo al tempo stesso elementi di novità per favorire la crescita di entrambi gli ambiti: la rilevazione delle attuali aree destinate alla vendita e la definizione di una visione per lo sviluppo futuro del settore commerciale in un’ottica di crescita armonica di territorio (Masterplan); la riforma dell’urbanistica commerciale e il rafforzamento del sostegno ai negozi di prossimità; la difesa del lavoro di qualità; lo sviluppo del turismo lento; il nuovo sistema di classificazione alberghiera; la riforma della tassa di soggiorno.
Nel riunire le due discipline, unico caso in Italia, il Codice ha comportato il passaggio da una normativa sparsa in 14 leggi a un testo unitario di 147 articoli, eliminando così zone d’ombra e restituendo ai destinatari maggior chiarezza riguardo gli adempimenti richiesti, favorendone la conoscibilità e la reperibilità.
Il processo di revisione delle innumerevoli leggi e disposizioni previgenti ha portato da un lato a riservare al Codice la definizione dei princìpi e delle norme di carattere generale e dall’a ltro ad autorizzare l’adozione di atti di natura regolamentare e amministrativa per dettare la disciplina di dettaglio. Significativa è stata la razionalizzazione della disciplina relativa agli incentivi a favore degli operatori del settore del commercio e del turismo.
Struttura della legge
La legge regionale 17/2025 si compone di 6 Titoli:
1) Disposizioni generali (1 capo - articoli 1 e 2)
2) Disposizioni in materia di commercio, di manifestazioni fieristiche e di somministrazione
di alimenti e bevande (10 capi - articoli da 3 a 65)
3) Disposizioni in materia di turismo (12 capi - articoli da 66 a 119)
4) Sanzioni (3 capi - articoli da 120 a 127)
5) Contributi (3 capi - articoli da 128 a 138)
6) Disposizioni finali (5 capi - articoli da 139 a 147)
Le novità del Codice
Le strutture regionali di governance partecipata e coordinata del terziario
1. Osservatorio regionale del commercio e del tursismo
È istituito presso la Direzione centrale attività produttive e turismo con lo scopo di
monitorare, analizzare e promuovere lo sviluppo dei settori commerciale e turistico nella regione,
fornendo dati e informazioni utili per le politiche pubbliche al fine di:
- monitorare la rete distributiva commerciale, gli esercizi di somministrazione di alimenti e
bevande in coordinamento con l’Osservatorio, al fine di promuovere indagini e ricerche rispetto a
problematiche strutturali ed economiche del settore;
- registrare le superfici impegnate per nuove aperture, ampliamenti, trasferimenti di sede,
aggiunte di settore, ovvero resesi disponibili per cessazioni o riduzioni di superfici commerciali,
per identificare i limiti minimi delle quote di mercato regionali, per il vicinato, la media e la
grande struttura di vendita;
- monitorare e analizzare, in collaborazione con PromoTurismoFVG, l’andamento dei flussi
turistici, la capacità ricettiva, la qualità dei servizi turistici, con particolare attenzione alla
promozione e allo sviluppo del turismo, anche sostenibile e accessibile, nonché alla tutela
ambientale e alla valorizzazione del patrimonio culturale e naturale della regione;
- monitorare i fenomeni di desertificazione commerciale, individuando le aree interessate e
definendo le misure urbanistiche e organizzative volte a contrastarne l’aggravamento e a favorire
il presidio commerciale nei contesti maggiormente fragili;
- elaborare e diffondere i dati raccolti.
2. Tavolo di discussione e confronto sullo sviluppo e confronto sullo sviluppo dei settori commerciale e turistico
Anch’esso istituito presso la Direzione attività produttive e turismo, viene convocato almeno una volta all’anno dall’Assessore competente al fine di elaborare, anche in collaborazione con la Commissione regionale per il lavoro, proposte e osservazioni per lo sviluppo dei settori commerciale e turistico e monitorare l’impatto delle politiche commerciali e turistiche su competitività e occupazione, inviando le proprie risultanze all’Osservatorio regionale del commercio e del turismo per il monitoraggio, l’analisi e la promozione dello sviluppo di tali settori nella regione.
Al Tavolo partecipano l’Anci, i manager dei Distretti del commercio, le organizzazioni sindacali, le associazioni di categoria maggiormente rappresentative nei settori del commercio e del turismo e quelle dei consumatori.
Novità in materia di commercio
Masterplan
Il Codice introduce il Masterplan del commercio, da adottarsi entro 18 mesi dall’entrata in
vigore della legge, al fine:
a) della ricognizione delle strutture commerciali;
b) della definizione di indirizzi e strategie per gli insediamenti per la pianificazione
integrata.
La pianificazione commerciale comunale dovrà armonizzarsi alla direttive del Masterplan, conseguentemente le medie e grandi superfici di vendita potranno insediarsi solo se coerenti con la pianificazione territoriale e ambientale. Verranno superati i piani di settore e potranno essere attuate iniziative per contrastare il consumo del suolo e la dispersione insediativa, consentendo la riqualificazione del territorio e il recupero della competitività del tessuto commerciale regionale.
In particolare, nel masterplan saranno individuati, di concerto con i Comuni, i centri storici e le aree ad indebolimento commerciale.
Urbanistica commerciale
Il Codice si pone l’obiettivo di dare impulso agli investimenti nei centri cittadini con i
seguenti strumenti:
a) contributi apertura esercizi di prossimità nei centri storici, in piccoli comuni e in aree
indebolimento commerciale;
b) semplice SCIA per le medie e grandi superfici di vendita che si insediano in un centro
storico;
c) conferenza dei servizi per medie e grandi superfici di vendita che si insediano fuori da
un centro storico; eventuale preventiva conferenza di servizi istruttoria cui partecipano i manager
del Distretto del commercio, le associazioni di categoria e le associazioni di consumatori
maggiormente rappresentative;
d) possibilità per i comuni di alzare oneri di urbanizzazione nel caso di insediamenti in
aree non commerciali.
Distretti del commercio
Il Codice, confermando la rilevanza strategica delle alleanze territoriali generate dai
Distretti del commercio, ha previsto delle novità destinate a rafforzarne la struttura:
- al fine di consolidare il legame con il territorio, i progetti integrati di rigenerazione
economica da essi proposti, oltre a definire interventi di infrastrutturazione urbana, investimenti
effettuati dalle imprese e attività di marketing e animazione urbana del distretto, dovranno
prevedere l’attivazione di servizi a favore dell’economia locale;
- viene istituito l’Elenco dei manager di distretto cui i soggetti in possesso di specifiche
competenze e professionalità funzionali allo svolgimento delle attività dei Distretto possono
iscriversi a seguito di avviso;
- per l’attuazione delle finalità del Distretto del commercio l’Amministrazione regionale
concerta con i Comuni e con il singolo Distretto le azioni di riqualificazione del sistema
commerciale e di rigenerazione del territorio, che costituiscono nel loro insieme il Piano di
distretto, la cui redazione e attuazione è finanziata dall’Amministrazione regionale attraverso il
Fondo per lo sviluppo dei distretti del commercio di cui all’articolo 130 del Codice;
- qualora il Comune scelga il Manager di distretto tra gli iscritti all’Elenco, il relativo
compenso potrà essere finanziato con il Fondo sopra citato;
- al fine di sostenere i negozi fisici, sono previste delle premialità per i Distretti del
commercio che stipulano accordi con le piattaforme di welfare aziendale con coinvolgimento del
maggior numero di piccole e medie strutture di vendita presenti nel Distretto.
Somministrazione di alimenti e bevande
In continuità con quanto già normato con la legge regionale 29/2005, i Comuni possono
individuare specifiche zone di tutela all’interno del territorio comunale, nelle quali gli esercizi
di somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti al rilascio di autorizzazione ai sensi del
decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222. In tali zone i Comuni stabiliscono i criteri e le
condizioni per il rilascio delle autorizzazioni riguardanti sia le nuove aperture, sia i
trasferimenti di sede degli esercizi di somministrazione.
Home restaurant e home food
Sono entrambe attività effettuate da persone fisiche presso la propria abitazione o comunque
in locali adibiti principalmente ad abitazione privata, senza che ciò comporti la modifica della
destinazione d’uso dell’immobile stesso:
- home restaurant: attività di somministrazione di alimenti e bevande, soggetta a SCIA, per
la quale è richiesto il rispetto delle procedure di igiene, conformi al sistema HACCP (Regolamento
(CE) n. 852/2004) e che può essere effettuata per un massimo di 10 coperti al giorno e di 500
coperti all’anno;
- home food: attività di produzione e relativa vendita di alimenti, destinati alla vendita al
dettaglio, con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione che rientra nella disciplina
delle attività artigianali avendone tutte le caratteristiche prevalenti, (norma inserita nella LR
12/2002).
Valorizzazione di locali e attività storici
Il Codice conferma la disciplina per il riconoscimento dei locali storici e delle attività
storiche prevedendo un censimento annuale e introducendo dei contributi al fine di supportare tali
attività attraverso la promozione e spese di investimento.
Novità in materia di turismo
Classificazione delle strutture ricettive
Al fine di innalzare la qualità dell’offerta delle strutture ricettive regionali attraverso
un nuovo sistema di «presentazione» al turista, il Codice ha previsto la soppressione dei 10
allegati alla LR 21/2016 (elenchi di requisiti molto dettagliati), per conseguire l’adozione di un
sistema di classificazione-base ispirato alla classificazione europea.
Tali requisiti minimi quantitativi e qualitativi per la classificazione delle strutture ricettive sono individuati con decreto del Direttore centrale competente in materia di turismo, che inoltre stabilisce i requisiti e le caratteristiche tecniche delle strutture.Le strutture ricettive così classificate, possono ottenere una attestazione di qualità aderendo al disciplinare predisposto da PromoTurismoFVG unitamente alle associazioni di categoria maggiormente rappresentative, in cui sono individuati ulteriori standard di qualità volti all’ottenimento di una premialità nei procedimenti contributivi previsti dal Codice, oltre che all’inserimento nel circuito promozionale dei servizi e dei prodotti turistici di PromoTurismoFVG.
Consorzi turistici e reti d’impresa
Viene riconosciuto il ruolo strategico di consorzi turistici e delle reti d’impresa iscritte
al Registro Imprese costituiti prevalentemente da imprese turistiche e da soggetti pubblici o
privati che perseguono finalità di sviluppo economico turistico e prevedono nello statuto, come
finalità principale, lo svolgimento di attività dirette alla conoscenza e valorizzazione delle
peculiarità di un determinato territorio e la gestione della commercializzazione del prodotto
turistico.
Con deliberazione di Giunta regionale sono definiti i criteri per il loro riconoscimento utile a partecipare alla suddivisione del fondo contributivo ad hoc per il finanziamento del piano operativo di marketing annuale che deve in ogni caso conformarsi al piano del turismo di PromoTurismoFVG. Conseguentemente è previsto il blocco all’accesso alla linea contributiva dei progetti mirati di cui all’articolo 133, comma 1, lettera b), punto 1 del Codice
Promozione del turismo lento
Il Codice promuove azioni per lo sviluppo del turismo lento ovvero di quelle esperienze che
comprendono itinerari percorribili a piedi o percorsi ciclabili a valenza turistica e favoriscono
pratiche escursionistiche e ricreative all’aria aperta.
Pertanto, oltre a confermare il sostegno per la manutenzione e promozione dei cammini turistici,
per la manutenzione dei rifugi alpini, per gli investimenti per la promozione delle pratiche
sportive ed escursionistiche all’aria aperta e a stimolare il turismo di prossimità attraverso il
voucher TUReSTA in FVG, il Codice prevede, le seguenti novità:
- l’assegnazione di risorse a PromoTurismoFVG per interventi di manutenzione dei percorsi
ciclabili a valenza turistica, individuati con DGR e definiti in accordo con i soggetti pubblici
competenti per la gestione dei percorsi stessi;
- contributi per la realizzazione di strutture ricettive ovvero di aree, attrezzature o
strutture collocate lungo i percorsi ciclabili a valenza turistica e i cammini iscritti al Registro
della rete dei cammini del Friuli Venezia Giulia;
- il riconoscimento degli alloggi del pellegrino offrono ospitalità gratuita in strutture
situate lungo i cammini;
- l’istituzione di un Tavolo permanente per il coordinamento, la valorizzazione, il
monitoraggio e la programmazione degli interventi di manutenzione e riqualificazione dei rifugi
alpini, dei rifugi escursionistici e dei bivacchi presenti nel territorio regionale.
Tassa di soggiorno
La modifica della legge 18/2015, attuata dal Codice in materia di tassa di soggiorno, estende
a tutti i comuni della Regione la possibilità di introdurre la tassa, eleva al 50% la percentuale
massima di risorse che il Comune potrà destinare ad investimenti (in precedenza 35%), stabilisce
che, al fine di una promozione coordinata del territorio regionale, l’uso delle risorse destinate
alla promozione debba essere concordato con PromoTurismoFVG oltre che in coerenza con il Piano
turistico regionale e prevede l’istituzione del tavolo con PromoTurismoFVG e le organizzazioni di
settore solo laddove il gettito è superiore a 100 mila euro.
Incentivi per il commercio e il turismo
Il Titolo V del Codice è dedicato agli incentivi che l’Amministrazione regionale offre al fine di sostenere il settore terziario.
Tali contributi sono concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, oltre che della normativa sulla ludopatia di cui alla legge regionale 14 febbraio 2014, n. 1.
I Regolamenti e gli altri atti di attuazione degli incentivi del commercio e del turismo prevederanno delle premialità per le imprese che applicano la contrattazione collettiva di cui all’a rticolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), anche al fine di prevenire l’applicazione di condizioni contrattuali inferiori a quelle stabilite dai contratti collettivi stessi.
Nelle more dell’approvazione dei Regolamenti e gli altri atti di attuazione del Codice, continua ad applicarsi la normativa regionale previgente, così come ai procedimenti contribuitivi in corso alla data di entrata in vigore del Codice.
Contatti
Per informazioni sul Codice regionale del commercio e turismo scrivi a:
e-mail infocodice@regione.fvg.it
posta certificata economia@certregione.fvg.it


