turismo

Contributi per progetti unitari finalizzati alla creazione di alberghi diffusi o al potenziamento degli esistenti

FAQ -

No, la spesa dell’acquisto viene ammessa solo se su tale immobile vengono poi realizzate delle opere di ammodernamento di cui all’art. 5, comma 1, lettere a), b) e c). Pertanto oltre alla spesa di acquisto dovranno essere rendicontate alternativamente anche le spese relative a (art. 6 comma 1):
a) lavori e impianti, anche digitali
c) acquisto di arredi, anche urbani, e attrezzature, purché nuovi di fabbrica
f) spese relative alla realizzazione, l'acquisto e l'ammodernamento di impianti dedicati all'attività
di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande a servizio dell’albergo diffuso.

Il 20% viene calcolato sul totale della spesa relativa ai lavori di ammodernamento relativi all’i mmobile acquistato, non sulla base dell’importo complessivo del progetto.

In questo caso resta inteso che:
1. Nel caso di immobile inserito nel progetto unitario ma non soggetto a “lavori” di adeguamento/ammodernamento, il Comune acquisisce anche la presa d’atto del nudo proprietario alla sottoscrizione dell’accordo di cui all’art. 2, comma 1, lett. g)
2. Nel caso di immobile inserito nel progetto unitario ed oggetto di “lavori” di adeguamento/ammodernamento per cui è richiesto un contributo, il Comune acquisirà, oltre alla presa d’atto di cui sopra:
a) Autorizzazione del nudo proprietario a far eseguire i lavori;
b) Delega del nudo proprietario all’usufruttuario a richiedere il contributo ed eseguire i lavori autorizzati.
L’art. 2 del regolamento definisce alla lettera f) la definizione di “comune capofila” specificando che, nel caso il progetto interessi più Comuni, il Comune capofila è quello in cui hanno sede l’ufficio di ricevimento principale e la sala comune dell’albergo diffuso.
Tale definizione pertanto indica specificatamente il Comune che deve presentare la domanda, restringendo tale possibilità al solo Comune ove ha sede l’ufficio di ricevimento principale e la sala comune dell’albergo diffuso.

Significa che gli interventi possono interessare immobili che si trovano anche in più comuni ma che la domanda deve essere effettuata solamente dal comune capofila ovvero, nel caso il progetto interessi più Comuni, il Comune in cui hanno sede l’ufficio di ricevimento principale e la sala comune dell’albergo diffuso. Laddove s’intenda creare un nuovo albergo diffuso il Comune capofila sarà quello in cui saranno definite la sede dell’ufficio di ricevimento principale e la sala comune dell’albergo diffuso. L’accordo tra i Comuni deve trovare motivazione esclusivamente sulla base delle finalità del progetto unitario, non sono necessari ulteriori requisiti.

Sulla base del rapporto che intercorre tra i singoli soggetti (e quindi eventualmente anche tra Comuni diversi), sarà stipulato un atto in cui viene specificato il Comune capofila, la quota di partecipazione e le attività/interventi attuati da ciascun sottoscrittore dell’atto. L’Accordo deve contenere la delega dei soggetti sottoscrittori a favore del Comune capofila per la presentazione della domanda. A titolo esemplificativo potrebbe essere una convenzione.

Nel caso di lavori è richiesta sempre una restituzione grafica, ovvero la generazione di un’i mmagine che fornisce l’aspetto finale del progetto che s’intende realizzare. Nel caso di “ manutenzione straordinaria” ovvero di interventi che hanno lo scopo di modificare, realizzare o rinnovare parti di edifici esistenti  quali ad esempio interventi di miglioria di impianti, opere ed edifici, in particolare per l’adeguamento alle normative tecniche di settore, alle norme sulla sicurezza ed igiene del lavoro, a nuove tecnologie è sufficiente  predisporre, relazione, sottoscritta dal legale rappresentante, descrittiva dell’opera da realizzare, quadro economico e cronoprogramma come indicato nell’art. 9, comma 5, lett. f)

Il Comune capofila ha un ruolo fondamentale in quanto è l’amministrazione comunale responsabile della predisposizione e della presentazione del progetto unitario proposto nonché del coordinamento in tutte le sue fasi. Non presenta quindi solo la domanda ma è uno dei soggetti sottoscrittori dell’accordo e come tale è soggetto beneficiario come indicato dall’art. 3 comma 1 del regolamento. Ne conseguono, come esplicitato nel regolamento, funzioni, obblighi, benefici ed attività collegate, tuttavia non necessariamente deve proporre un proprio intervento. 

Sì, gli immobili possono essere ubicati in Comuni diversi rispetto al Comune capofila e non è necessario coinvolgere, quale soggetto beneficiario, il Comune ove l’immobile è ubicato a meno che quest’ultimo non sia anche proprietario dello stesso (e quindi diventa ulteriore soggetto beneficiario). Si ritiene tuttavia opportuno che, a monte, vi sia un’intesa con il Comune limitrofo, che può eventualmente sottoscrivere l’Accordo senza essere beneficiario di parte del contributo.

Nel caso del privato firma il proprietario dell’immobile che si assume la responsabilità dei contenuti o, in alternativa, il proprietario trasmette copia della documentazione trasmessa a firma del tecnico abilitato.

Nel caso del privato firma il proprietario dell’immobile che si assume la responsabilità dei contenuti o, in alternativa, il proprietario trasmette copia della documentazione trasmessa a firma del tecnico abilitato.

In caso di variazioni del proprietario dell’immobile oggetto dell’intervento finanziato(art.17 del regolamento) , per atto tra vivi o per causa di morte, gli incentivi assegnati, concessi o erogati possono essere, rispettivamente, concessi o confermati in capo al subentrante a condizione che tale soggetto:
a) presenti specifica domanda di subentro;
b) sia in possesso dei requisiti soggettivi previsti per l’accesso all’incentivo in capo al beneficiario
originario;
c) si impegni a rispettare i vincoli di cui all’articolo 15 per il periodo residuo.
La spesa eventuale per l’acquisto dell’immobile NON rientra tra le fattispecie di cui all’art. 16 del regolamento e pertanto non potrà in nessun caso essere ammessa quale “variazione progettuale”. 
E’ ammessa a fronte dell’acquisto dell’immobile su cui viene proposto l’intervento di ammodernamento per un importo non eccedente il 20 per cento della spesa relativa ai lavori. (art. 6, comma 1, punto b))
 

Atteso che la legge regionale 3/2021, art 35, comma 7 prevede quali beneficiari dei contributi di cui trattasi le  amministrazioni comunali, gli operatori economici, i proprietari di immobili da destinare all'esercizio dell'attività di albergo diffuso e le associazioni del territorio, va da se sé, che le persone fisiche possono beneficiare del contributo partecipando al Progetto unitario solo se già proprietarie di un immobile.

Pertanto l’articolo 6, comma 1, lettera b) del Regolamento approvato con DPReg 56/2023, che ammette la spesa per l’ acquisto dell’immobile a fronte del quale viene proposto l’intervento di ammodernamento per un importo non eccedente il 20 per cento della spesa relativa ai lavori, deve essere letto in combinato disposto con l’articolo 3, comma 1 del medesimo Regolamento.
Da ciò ne consegue che la spesa per l’acquisto dell’immobile è ammissibile solo se richiesta dai Comuni, dalle imprese o dalle associazioni del territorio, alle condizioni poste dal Regolamento.

La legge regionale 21/2016, art. 22, comma 7 prevede, in particolare, che gli alberghi diffusi sono costituiti da unità abitative e servizi centralizzati, quali tra l’altro uffici di ricevimento e sala a uso comune, dislocati in uno o più edifici separati. Pertanto per ufficio di ricevimento si intende il luogo in cui l’albergo diffuso accoglie la clientela e funge da reception, mentre la sala ad uso comune è il luogo a disposizione di tutti gli ospiti dell’albergo diffuso, che può avere funzioni varie legate all’ospitalità. Se la sede legale dell’albergo diffuso non ha queste funzioni, non può essere oggetto di intervento ai sensi dell’articolo 5 del Regolamento approvato con DPReg 56/2023. 

L'immagine coordinata è l'insieme coerente di stile, colore e forme da utilizzare per la comunicazione visiva dell’albergo diffuso, che contribuisce a rafforzarne la riconoscibilità all'esterno. Ciò consente l’avvio o il consolidamento di un processo di progressivo riconoscimento dell'azienda e della sua attività. Gli interventi oggetto di contributo devono essere, pertanto, quanto più coerenti possibili con i temi estetici e architettonici che consentano all’utente di percepire l’albergo diffuso come un tutt’uno.

L’impegno della spesa è definito dall’Amministrazione regionale a favore direttamente dei beneficiari, sottoscrittori dell’Accordo, che realizzano le iniziative oggetto del progetto unitario in relazione alla quota di partecipazione dichiarata nell’accordo stesso (art. 14 comma 2 del regolamento).
 



L’articolo 35, comma 7 della legge regionale 3/2021 stabilisce che i beneficiari siano le Amministrazioni comunali del Friuli Venezia Giulia che, congiuntamente a operatori economici, proprietari di immobili da destinare all’esercizio dell’attività di albergo diffuso e associazioni del territorio, intendano realizzare progetti unitari finalizzati alla creazione di alberghi diffusi o al potenziamento degli esistenti.
L’art. 9, comma 5, lettera i) del Regolamento approvato con DPReg. 056/2023 prevede poi che la domanda debba essere accompagnata dalla “dichiarazione del/dei legale/i rappresentante/i o del/dei proprietario/i dell’/degli immobile/i relativa al titolo di proprietà o altro diritto reale riferito all’oggetto di intervento”.
Dal combinato disposto delle norme sopra riportate si evince che per gli interventi proposti da persone fisiche è necessaria la proprietà dei beni oggetto di intervento, mentre negli altri casi (Comuni, associazioni, operatori economici) l’intervento può essere proposto anche in relazione ad immobili per i quali vi è la titolarità di altro diritto reale. Resta inteso che tali diritti reali devono consentire al richiedente l’esercizio di analoghi diritti che spettano al proprietario e che consentano di eseguire tutte le opere oggetto dell’intervento da finanziare (sono ammissibili sicuramente la superficie e l’usufrutto, ma anche l’uso derivante da Concessione pubblica) . Inoltre la durata di tali diritti deve essere tale da garantire il mantenimento del vincolo di destinazione per la durata di dieci anni dalla data del collaudo o dalla data di fruizione dell’infrastruttura da parte del pubblico, nel rispetto della disposizione di cui all’a rticolo 15 del predetto Regolamento.
Il comodato d’uso non consente la presentazione della domanda di contributo in quanto non si tratta di diritto reale ai sensi del codice civile, bensì di contratto intuitu personae.

ultimo aggiornamento: Fri Feb 02 13:20:54 CET 2024