turismo

Aiuti per gli investimenti produttivi settore turistico - PR FESR 2021-2027

FAQ - Risposte alle domande più frequenti

Per la conversione di un fabbricato attualmente destinato a deposito (cat. Catastale C/2) in B&B, essendo inserita nel bando come requisito per maggior punteggio la presenza di Attestato di Prestazione Energetica pre e post intervento, riscontrando che per tale categoria catastale non è prevista la redazione del documento se non equiparandolo ad altra categoria (residenziale, commerciale, alberghiero…), si chiedono chiarimenti su come debba essere trattata la redazione dell’APE al fine di non essere penalizzata rispetto le altre categorie per le quali è previsto tale documento.

L’articolo 15, comma 3, lettera g) del Bando prevede che nel caso in cui sia previsto un intervento di efficientamento energetico, vada allegato alla domanda l’attestato di prestazione energetica (APE) di cui all’articolo 6 del DLgs 192/2005, relativo allo stato di fatto prima dell’intervento e l’ipotesi dopo l’intervento.Qu alora non fosse fornito tale documento, non può essere attribuito il punteggio di cui al criterio di valutazione n. 2 a) Efficientamento energetico di cui all’allegato B al Bando.

 

In caso di interventi di ristrutturazione importante quali sono le documentazioni da predisporre per l'analisi di resilienza climatica? Quali sono gli strumenti posti a disposizione dall'ADG del programma?

L’Autorità di Gestione ha predisposto un documento di screening per l’analisi di resilienza climatica e per garantire l’immunizzazione dagli effetti del clima, che riguarda le ristrutturazioni importanti previste dall’articolo 8 del bando. Tale documento è stato reso disponibile all’interno della pagina web dedicata al bando: https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/economia-imprese/turismo/FOGLIA112/ nella sezione Documentazione.

Un'impresa ha in previsione la realizzazione di una piscina all’aperto (da realizzarsi con innovative tecniche legate anche queste al risparmio energetico e con attrezzature per facilitare l’accesso ai disabili). Si chiede se tale intervento possa rientrare tra quelli ammissibili dal bando considerando che non si ravvisa una effettiva esclusione dello stesso e che comunque si tratterebbe di un investimento che porterebbe ad un incremento del livello qualitativo della struttura (finalità tra quelle previste dal bando). Si richiede altresì conferma o meno di ammissibilità, in caso di interventi che coinvolgano l'area reception e/o wellness/spa.

Si conferma l’interpretazione dell’ammissibilità degli interventi previsti (piscina, area reception, wellness/spa) dato che non vi è esclusione degli stessi da parte del Bando e che comunque si tratta di investimenti che porterebbero ad un incremento del livello qualitativo della struttura. Tuttavia si ricorda, ai sensi dell’art. 7, comma 5, lett. b) del Bando, che non sono ammissibili progetti che comportino “L’incremento di superficie coperta che implichi nuovo consumo di suolo, ad esclusione di quella relativa all’inserimento di locali tecnici a servizio degli impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili o per interventi atti all’abbattimento di barriere architettoniche”.

Nella sezione 1B) dell’allegato B al Bando (CRITERI DI VALUTAZIONE) è riportato che per la voce “ Risparmio delle risorse idriche”, si richiede la presentazione di una Relazione tecnica. Tale relazione è da presentare in sede di domanda oppure in rendicontazione? Si chiede inoltre se è disponibile un fac-simile o traccia da seguire?

La relazione tecnica prevista dal Bando per interventi relativi al Risparmio delle risorse idriche va presentata in fase di rendicontazione; non è stato previsto un fac-simile o una traccia da seguire: tale relazione dovrà descrivere dettagliatamente l’intervento predisposto, con evidenza dell’ottenimento di un efficientamento nell’utilizzo delle risorse idriche a seguito di tale intervento, e conseguente risparmio idrico. Si segnala
peraltro che già nella fase di domanda, nella relazione illustrativa di cui all’art. 15, comma 2, lett. a), dovrà essere descritto l’intervento di risparmio idrico che si intende effettuare.

Come si deve dimostrare, in sede di domanda, l’incremento dei posti letto? Gli interventi sulla struttura ricettiva devono essere di natura edile? Oppure può essere sufficiente, ad esempio nel caso di un affittacamere (ATECO 55.20.51), la rimodulazione, adeguamento della camera per consentire l’acquisto di nuovi letti così da aumentarne il numero di ospiti al suo interno?

Gli interventi non necessariamente devono essere di natura edile; è sufficiente la rimodulazione e l’adeguamento delle camere per l’acquisto di nuovi letti al fine di incrementare il numero di posti letto a disposizione. Tale rimodulazione e adeguamento delle camere vanno peraltro eseguiti nel rispetto della normativa igienico-sanitaria vigente.

Nel caso di una attività di affittacamere situata all'interno di un condominio servito da impianto di riscaldamento centralizzato, può essere considerato come ammissibile la sostituzione del generatore di calore esistente (nello specifico termosifone) attraverso il distacco dall'impianto di riscaldamento centralizzato condominiale, con installazione di condizionatore a pompa di calore?

Non si rilevano motivi ostativi all’ammissibilità dell’intervento prospettato (sostituzione del generatore di calore esistente con installazione di condizionatore a pompa di calore).

Con riferimento all’art.7, comma 3 lett. b) del bando, cosa si intende per edifici, strutture e manufatti esistenti che, all’atto dell’avvio del Progetto come definito al successivo art. 12, comma 3, siano conformi alle norme di settore vigenti? In specie, si sta valutando se l’i nvestimento possa o meno interessare una realità allo stato non agibile, fatiscente, praticamente un rudere in stato di abbandono.

Il quesito verte sul concetto di conformità alle normative di settore vigente in riferimento a un manufatto fatiscente, non agibile allo stato di rudere. In prima istanza è possibile affermare che la disciplina edilizia non trova riscontro nelle fattispecie delle così dette Unità collabenti (ruderi), essendo queste rappresentative di immobili in stato di degrado e abbandono, considerati non abitabili o non utilizzabili. La normativa nel caso di specie prevede tuttavia che tali strutture vengano e/o siano accatastate. Ai fini dell’ammissibilità del progetto di cui all’a rticolo 7 comma 3 del bando non si rappresenta dunque per le unità collabenti l’assoggettamento a ulteriori leggi di settore applicabili oltre al necessario accatastamento. Va tuttavia inteso che la conformità alle norme di settore vigenti, come intesa nell’articolo sopra citato, è intesa quale garanzia, ai fini dell’accesso al cofinanziamento pubblico del progetto, di legittimità dell’i mmobile, ovvero di non difformità del manufatto al titolo abilitativo che lo ha legittimato. Qualora non fosse riscontrabile il titolo abilitativo originario ai fini della conformità dell’o pera è possibile ricorrere alla fattispecie introdotta all’articolo 40 ter della Legge Regionale 19/2009 “stato legittimo degli immobili”.

Un’impresa (villaggio turistico) affitta ai clienti le villette che compongono il villaggio stesso (oltre che di erogare servizi vari come intrattenimento, ristorazione, etc.). Queste villette sono indipendenti (hanno anche contatori e POD separati). L'impresa, fra tutti i lavori che ha in programma di eseguire, effettuerà migliorie su una delle villette, tali da consentire il salto di almeno 2 classi energetiche (dimostrabile confrontando APE pre e post intervento) alla stessa. Questo è sufficiente per ottenere il punteggio di cui al Criterio di valutazione 2 "Capacità degli interventi di contribuire alla neutralità carbonica e alla lotta al cambiamento climatico"?

Al fine dell’ottenimento del punteggio di cui al criterio di valutazione 2 a) del Bando (Efficientamento energetico) sarà necessario presentare, in fase di domanda, l’attestato di prestazione energetica (APE) relativo allo stato di fatto prima dell’intervento e l’ipotesi dopo l’i ntervento, così come indicato all’art. 15, comma 3, lett. g). Successivamente, in fase di rendicontazione del Progetto, sarà necessario presentare l’APE a lavori ultimati, ai sensi dell’a rt. 25, comma 4, lett. c).

Posto che non sono ammissibili spese per la "costruzione di nuovi fabbricati e beni immobili", sono invece ammissibili le spese di impianti, strumenti, attrezzature, ecc., che verranno "inseriti" all'interno di edifici che sono in fase di costruzione/ancora da costruire?

L’articolo 9 del Bando prevede, al comma 3, tra le spese ammissibili anche la spese per la fornitura e l’installazione di impianti, macchinari, strumenti, attrezzature, finiture e arredi nuovi di fabbrica, qualora direttamente imputabili agli interventi descritti nella domanda e pertinenti alle attività elencate all’articolo 7 (Progetti ammissibili). Tuttavia l’articolo 5, comma 1 del Bando (requisiti di ammissibilità) indica che alla
data di presentazione della domanda di aiuto le imprese beneficiarie devono possedere, tra gli altri, i seguenti requisiti di ammissibilità:

- rientrare nei parametri dimensionali di microimpresa, piccola e media impresa;
- essere iscritte nel Registro delle imprese della Camera di commercio competente per territorio della Regione Friuli Venezia Giulia;
- avere la propria sede legale, ovvero un’unità locale/sede secondaria, attiva sul territorio regionale, nella quale realizzare il Progetto, in cui viene svolta attività rientrante in una delle seguenti classificazioni ATECO: 55.10, 55.20.10, 55.20.20, 55.20.30, 55.20.40, 55.20.51 e 55.30, corrispondenti all’esercizio di impresa turistica; qualora l’impresa non abbia indicato nella visura camerale il codice ATECO di cui sopra, al momento della domanda è tenuta a dimostrare di aver effettuato la richiesta di attribuzione di tale codice all’Agenzia delle entrate;

Infine al comma 5 dell’articolo 5 è previsto che: “Nel caso in cui alla presentazione della domanda la sede di realizzazione del Progetto rispetti quanto previsto al comma 1 lettere b) e c) ma non sia attiva, dovrà risultare attiva in visura camerale prima dell’avvio del progetto e prima della concessione; tale requisito andrà mantenuto fino alla scadenza del vincolo di stabilità di cui all’a rt. 29”.

Un’azienda (marina resort), stante l’ammissibilità del codice Ateco e il già raggiungimento del punteggio minimo, avrebbe intenzione di presentare un progetto di investimento sul bando circa la ristrutturazione di una zona del complesso del marina resort.L’intervento si compone delle seguenti spese: smantellamento della porzione di struttura esistente; creazione di una fondazione in calcestruzzo basata su pali in calcestruzzo in profondità; realizzazione di nuova pavimentazione isolata con riscaldamento a pavimento; realizzazione di copertura con colonne e travi in acciaio: la copertura avrà un solaio in lamiera coibentata più isolamento termico; Finitura del tetto con un manto erboso; Perimetralmente ci saranno vetrate scorrevoli con vetro unico da 1 cm. L’azienda inoltre ha intenzione di: - ampliare l’area giochi per bambini; - realizzare un sistema di recupero e riutilizzo dell’acqua piovana per l’irrigazione del giardino e del tetto; - digitalizzare l’area tramite sistemi di domotica avanzata; - adeguare l’accessibilità con abbattimento delle barriere architettoniche. Il quesito è volto a comprendere l’ammissibilità delle spese dell’intervento principale (ristrutturazione di una zona del complesso del marina resort) rispetto all’a mmissibilità degli interventi “accessori”, di evidente ammissibilità rispetto ai criteri di valutazione del bando.

I lavori edilizi citati nel quesito sono ammissibili, tenuto conto delle seguenti prescrizioni:
- gli interventi non devono implicare nuovo consumo di suolo, ai sensi dell'art. 7 comma 4 del bando;
- se previsto un intervento di efficientamento energetico, alla domanda deve essere allegato l'attestato di prestazione energetica (APE) di cui all’articolo 6 del DLgs 192/2005, relativo allo stato di fatto prima dell’intervento e l’ipotesi dopo l’intervento.

La nostra società ha iniziato un progetto di ristrutturazione di un immobile per dedicarlo ad attività di affittacamere. Abbiamo ottenuto il codice Ateco 55.20.51 (affittacamere) da Agenzia delle Entrate ma non possiamo ottenerlo da Camera di Commercio prima di aver terminato gli importanti lavori di ristrutturazione e quindi l'autorizzazione dal Comune ove ha sede l'immobile. Poniamo gentilmente il seguente quesito: La sede di realizzazione del progetto è iscritta nel registro della Camere di Commercio e il codice Ateco 55.20.51 (affittacamere) è stato richiesto e ottenuto dall’Agenzia delle Entrate. Ritengo in base all’art.5 (requisiti di ammissibiltà dei beneficiari) comma 1 lett. b) e c) che al momento della domanda non sia necessario avere ottenuto ANCHE da Camera di Commercio l’iscrizione del codice Ateco ma questo sia necessario in un momento successivo (concessione contributo? Rendicontazione?). Essendo l’immobile in corso di ristrutturazione per adeguarlo all’attività di affittacamere che non è ancora iniziata, il codice Ateco 55.20.51 non si riesce di fatto ad ottenere ANCHE dalla Camera di commercio PRIMA che i lavori di ristrutturazione siano ultimati ed il Comune abbia autorizzato l’esercizio della attività di affittacamere. Il quesito quindi è il seguente: La domanda può essere presentata ed il contributo può essere potenzialmente concesso anche ad una attività di affittacamere non ancora in corso al momento della presentazione della domanda? Il codice Ateco in camera di commercio deve essere attivo prima del momento della rendicontazione?

Dalla lettura del quesito pare che l'impresa abbia necessità di ultimare dei lavori di ristrutturazione prima di rendersi attiva e prima che il Comune abbia autorizzato l'esercizio dell'attività di affittacamere. Si evince inoltre che tale impresa non sia mai stata attiva come affittacamere. Si segnala che l'articolo 5, comma 5 del bando prevede che. "Nel caso in cui alla presentazione della domanda la sede di realizzazione del Progetto rispetti quanto previsto al comma 1 lettere b) e c) ma non sia attiva, dovrà risultare attiva in visura camerale prima dell’avvio del progetto e prima della concessione; tale requisito andrà mantenuto fino alla scadenza del vincolo di stabilità di cui all’art. 29".

Si intende sostituire la vecchia caldaia con una a condensazione ad alta efficienza di ultima generazione. In questo caso dovremo produrre una APE dello stato di fatto attuale ed una che simuli la condizione a fine lavori (poi in fase di rendiconto ci sarà l’esibizione della APE definitiva post intervento). Non sappiamo, ora come ora, se questo comporterà un miglioramento di classe energetica, ma abbiamo inteso che in ogni caso ci verrà assegnato il punteggio minimo di 2 punti. È corretta questa interpretazione?

Sì, è corretta.

Che cosa si intende per “creazione di spazi attrezzati per lavorare con il PC e dotati di accesso internet”? Non capiamo se questo spazio/postazione debba essere destinato all’uso della clientela o del personale dell’Hotel oppure possa essere fruita indistintamente da tutti coloro che ne abbiano la necessità (quindi sia clienti che personale interno).

Il criterio 3 a) - Incremento del livello qualitativo è rivolto unicamente alla clientela (vedi Allegato B – Sez. 1B Criteri di valutazione).

L’impresa vorrebbe attrezzare una camera per essere destinata in via esclusiva alle persone con disabilità. Per tale motivo si prevedono, in maniera molto sintetica, questi lavori: installazione di doccia a filo pavimento; installazione di WC dedicato, di maniglioni e barre laterali atte ad agevolare i movimenti; predisposizione di rampa di accesso; installazione di citofono a comandi vocali con funzione apriporta. Da quanto sopra, ci pare l’idea abbracci tutti i tre interventi descritti per detto criterio. Per tal motivo ci dovrebbe essere assegnato il punteggio corrispondente. È corretto?

Sì, la vostra interpretazione è corretta.

La struttura è attualmente dotata di n. 5 “Family rooms”. Sono camere che hanno uno spazio e una disposizione che permettono una riorganizzazione interna per l’inserimento di un posto letto in più in ognuna di esse. Pertanto in totale si otterrebbe un aumento di 5 posti letto. Il rendiconto comporterebbe i costi relativi ai letti, compreso materassi e quant’altro, oltre al mobilio necessario. Non sono previsti importanti lavori di adeguamento e/o di modifica in quanto, come già riferito, le Family rooms già ora sono ben strutturate. Da quanto abbiamo potuto apprendere dal Bando, l’intervento sopra descritto, non ci risulta precludere l’ottenimento del punteggio previsto.

La vostra interpretazione è corretta; la riorganizzazione interna delle camere va peraltro eseguita nel rispetto della normativa igienico-sanitaria vigente.

ultimo aggiornamento: Fri Feb 14 10:34:39 CET 2025