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L’articolo 6 della legge regionale 25/2017 (Norme per la raccolta e la commercializzazione dei
funghi epigei spontanei nel territorio regionale) disciplina l’autorizzazione alla raccolta dei
funghi per fini espositivi, didattici, scientifici e di prevenzione.
La legge regionale 26/2020 (Legge di stabilità 2021) ha modificato l’articolo 6 della legge
regionale 25/2017 prevedendo – a partire dal 1° gennaio 2021 –
il passaggio della competenza al rilascio delle autorizzazioni alla raccolta dei
funghi per fini espositivi, didattici, scientifici e di prevenzione
agli Enti di Decentramento Regionale (EDR).
Indice dei contenuti
Chi può richiedere l'autorizzazione
Possono esercitare gratuitamente la raccolta dei funghi per fini espositivi, didattici,
scientifici e di prevenzione, previa acquisizione dell'autorizzazione rilasciata dall’EDR
competente per territorio:
- i dipendenti, i collaboratori e gli studenti degli enti e istituti pubblici aventi scopo
scientifico, didattico, di ricerca o sanitario;
- gli associati delle associazioni micologiche;
- i soggetti in possesso dell'attestato di micologo di cui al Decreto del Ministro della
Sanità 686/1996.
L'Amministrazione regionale, le Aziende sanitarie e l'Agenzia Regionale per la Protezione
dell'Ambiente (ARPA) del Friuli Venezia Giulia, nell'ambito dei rispettivi compiti istituzionali,
non sono soggetti ad autorizzazione per la raccolta dei funghi per queste finalità.
Tipologie di autorizzazione
L'autorizzazione viene rilasciata, su richiesta, dall’EDR competente per territorio, secondo due
modalità:
- con validità di durata non superiore all’anno solare in cui è rilasciata;
- con validità limitata al periodo di realizzazione di mostre, giornate di studio, convegni e
seminari, di durata non superiore ai tre giorni precedenti la manifestazione e fino al termine
della manifestazione stessa.
Documentazione necessaria
I legali rappresentanti degli enti, degli istituti e delle associazioni micologiche, nonché i
micologi, possono richiedere per sé e per ulteriori dieci persone l'autorizzazione alla raccolta
per fini espositivi, didattici, scientifici e di prevenzione.
Per fare la richiesta è prevista la seguente documentazione.
Autorizzazione con validità di durata non superiore all’anno solare in cui è
rilasciata
a) relazione descrittiva delle finalità, del periodo e del luogo della raccolta;
b) dati identificativi delle persone per le quali si chiede l'autorizzazione;
c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del Decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), nella quale il legale
rappresentante o il micologo dichiari che le persone per le quali si richiede l'autorizzazione sono
in possesso dei requisiti soggettivi di cui al comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale
25/2017.
Autorizzazione con validità limitata al periodo di realizzazione di mostre, giornate di
studio, convegni e seminari, di durata non superiore ai tre giorni precedenti la manifestazione e
fino al termine della manifestazione stessa
a) relazione descrittiva delle finalità, del periodo e del luogo della raccolta;
b) dati identificativi delle persone che partecipano alla manifestazione (può essere
autorizzato un numero di persone superiore a quello di cui al comma 2 e anche per persone prive dei
requisiti soggettivi di cui al comma 1 dell’articolo 6).
Durante l'attività di raccolta il raccoglitore deve essere in possesso di documento di
identità e di copia dell'autorizzazione.