L’ articolo 6 della legge regionale 25/2017 (Norme per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale) disciplina l’autorizzazione alla raccolta dei funghi per fini espositivi, didattici, scientifici e di prevenzione.

La legge regionale 24/2021 ha modificato l’articolo 6 della legge regionale 25/2017 prevedendo il passaggio della competenza al rilascio delle autorizzazioni alla raccolta dei funghi per fini espositivi, didattici, scientifici e di prevenzione al Servizio caccia e risorse ittiche.

Chi può richiedere l'autorizzazione

Possono esercitare gratuitamente la raccolta dei funghi per fini espositivi, didattici, scientifici e di prevenzione, previa acquisizione dell’autorizzazione rilasciata dal Servizio caccia e risorse ittiche:

- i dipendenti, i collaboratori e gli studenti degli enti e istituti pubblici aventi scopo scientifico, didattico, di ricerca o sanitario:
- gli associati delle associazioni micologiche;
- i soggetti in possesso dell’attestato di micologo di cui al Decreto del Ministro della Sanità 686/1996.

L’Amministrazione regionale, le Aziende sanitarie e l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (ARPA) del Friuli Venezia Giulia, nell’ambito dei rispettivi compiti istituzionali, non sono soggetti ad autorizzazione per la raccolta dei funghi per queste finalità.
 

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Tipologie di autorizzazione

L’autorizzazione viene rilasciata, su richiesta, dal Servizio caccia e risorse ittiche secondo due modalità:

- con validità di durata non superiore all’anno solare in cui è rilasciata;
- con validità limitata al periodo di realizzazione di mostre, giornate studio, convegni e seminari, di durata non superiore ai ter giorni precedenti la manifestazione e fino al termine della manifestazione stessa.

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Documentazione necessaria

I legali rappresentanti degli enti, degli istituti e delle associazioni micologiche, nonché i micologi, possono richiedere per sé e per ulteriori dieci persone l’autorizzazione alla raccolta per fini espositivi, didattici, scientifici e di prevenzione. Per fare la richiesta è prevista la seguente documentazione.

Autorizzazione con validità di durata non superiore all’anno solare in cui è rilasciata
a) relazione descrittiva delle finalità, del periodo e del luogo della raccolta;
b) dati identificativi delle persone per le quali si chiede l’autorizzazione;
c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), nella quale il legale rappresentante o il micologo dichiari che le persone per le quali si richiede l’autorizzazione sono in possesso dei requisiti soggettivi di cui al comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 25/2017.

Autorizzazione con validità limitata al periodo di realizzazione di mostre, giornate di studio, convegni e seminari, di durata non superiore ai tre giorni precedenti la manifestazione e fino al termine della manifestazione stessa
a) relazione descrittiva delle finalità, del periodo e del luogo della raccolta;
b) dati identificativi delle persone che partecipano alla manifestazione (può essere autorizzato un numero di persone superiore a quello di cui al comma 2 e anche per persone prive dei requisiti soggettivi di cui al comma 1 dell’articolo 6).

Durante l’attività di raccolta il raccoglitore deve essere in possesso di documento di identità e di copia dell’autorizzazione.

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