Lavoratori stagionali - decreto flussi "quote" (articolo 24, D.Lgs. 286/98).

La domanda di nulla osta

Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia o le associazioni di categoria per conto dei loro associati, che intendono instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a carattere stagionale con un cittadino extra UE residente all’estero, possono presentare la domanda di nulla osta al lavoro stagionale nell’ambito delle quote definite con apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, (il c.d. decreto flussi).

Il datore di lavoro deve presentare allo Sportello per l’Immigrazione della provincia di residenza apposita istanza telematica tramite il sito WEB del Ministero dell’Interno, secondo i termini indicati dal decreto flusso, che definisce di volta in volta:

  • il numero massimo annuale di quote per le quali è possibile concedere il nulla osta al lavoro stagionale;
  • i Paesi non appartenenti alla U.E. di provenienza dei lavoratori stagionali richiesti;
  • la data a partire dalla quale è possibile iniziare a caricare le istanze telematiche e le scadenze dei termini di presentazione.

La domanda di nulla osta al lavoro stagionale può essere inoltrata SOLO per lavoratori che saranno impiegati in attività a comprovato carattere stagionale (attività agricole o turistiche/alberghiere).

Il nulla osta al lavoro stagionale può essere richiesto a tempo determinato sino ad un massimo di 9 mesi, in corrispondenza della durata del lavoro stagionale richiesto, anche con riferimento all’accorpamento di gruppi di lavoro di più breve periodo da svolgere presso diversi datori di lavoro. L'orario di lavoro non potrà essere inferiore alle 20 ore settimanali e la retribuzione mensile non potrà essere inferiore all'importo dell'assegno sociale.

Una volta accreditati sul sito del Ministero dell’Interno, per l’inoltro di istanze di nulla osta per lavoro stagionale, va compilato il modello C-STAG.

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Cosa succede dopo l'invio dell'istanza

Le istanze telematiche inviate dai datori di lavoro, vengono presa in carico dallo Sportello per l'Immigrazione competente per territorio, il quale acquisisce i pareri tecnici della Questura (in ordine alla non sussistenza di motivi ostativi all’ingresso in Italia a carico del cittadino straniero) e del competente Ufficio della Regione F.V.G.
 
Dette istanze vengono istruite secondo l’ordine cronologico di presentazione. Ai fini del rilascio dei nulla osta, viene richiesta ai datori di lavoro la presentazione della documentazione necessaria, nonché eventuali integrazioni successive. Laddove l’istruttoria dia esito favorevole viene assegnata la quota, se disponibile e quindi il relativo nulla osta.
 
Il termine per la conclusione del procedimento è fissata in 20 giorni, salvo il caso in cui si debba acquisire ulteriore documentazione integrativa. Qualora, decorsi 20 giorni, l'ufficio non comunichi il proprio diniego al datore di lavoro, la richiesta si intende accolta (istituto del “ silenzio-assenso”) solo nel caso in cui, però, ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
 
-     la richiesta riguarda uno straniero già autorizzato almeno una volta nei cinque anni precedenti, a prestare lavoro stagionale, presso lo stesso datore di lavoro richiedente;
-     il lavoratore stagionale è stato regolarmente assunto dal datore di lavoro e ha rispettato le condizioni indicate nel precedente permesso di soggiorno.
 
L'istruttoria degli Uffici regionali prevede la valutazione della capacità economica del datore di lavoro, in relazione al numero di richieste presentate ed alle esigenze dell'impresa, con riferimento agli impegni retributivi ed assicurativi previsti dalla vigente normativa e dai CCNL applicati.
 
Nei casi di esito favorevole, il datore di lavoro viene convocato presso lo Sportello per l'Immigrazione per il ritiro della comunicazione di rilascio del nulla osta al lavoro.
 
In caso di esito sfavorevole, viene, invece, inviata al datore di lavoro una comunicazione, motivata, di preavviso di diniego dell'istanza, avverso la quale lo stesso può produrre, entro i successivi 10 giorni, eventuali memorie e/o documentazione integrativa.
 
In assenza di risposta o laddove la documentazione eventualmente prodotta non sia sufficiente a superare i motivi del rigetto, l'ufficio procederà ad adottare un provvedimento motivato di diniego della domanda di nulla osta.

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Cosa fare dopo aver ottenuto il nulla osta

Conseguita la comunicazione del rilascio del nulla osta, il datore di lavoro ne informa il lavoratore, che può recarsi, entro 180 giorni dalla data di rilascio del nulla osta, presso la rappresentanza diplomatico/consolare nel proprio Paese per il rilascio del visto di ingresso in Italia.

Entro otto giorni dall’ingresso in Italia del lavoratore, lo stesso ed il datore di lavoro devono recarsi, previo appuntamento, presso lo Sportello per l'Immigrazione per la sottoscrizione del contratto di soggiorno; contestualmente, viene rilasciata la modulistica necessaria per l'invio, alla Questura competente per territorio, della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno, da effettuarsi mediante l'invio dell'apposito kit postale.

Contestualmente alla registrazione d'ingresso del lavoratore e della sottoscrizione del contratto di soggiorno, il rapporto di lavoro ha automaticamente inizio mediante la creazione e l'invio, da parte del sistema telematico in uso, della comunicazione Unilav di inizio rapporto. In ogni caso l'attività lavorativa può iniziare solo dopo l'invio del kit postale alla Questura competente, poiché la relativa ricevuta costituisce a tutti gli effetti permesso di soggiorno provvisorio. 

Nel caso, invece, di mancato utilizzo del nulla osta il datore di lavoro è tenuto a restituirlo allo Sportello per l'Immigrazione, fornendo anche le spiegazioni del mancato ingresso del lavoratore straniero richiesto.

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La durata del permesso di soggiorno

Il permesso di soggiorno viene rilasciato per la durata indicata nel nulla osta al lavoro.

Fermo restando il limite massimo di 9 mesi stabilito dalla Legge, il nulla osta al lavoro stagionale si intende prorogato ed il permesso di soggiorno può essere rinnovato - in caso di nuova opportunità di lavoro stagionale offerta dallo stesso o da altro datore di lavoro - fino alla scadenza del nuovo rapporto di lavoro stagionale.

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Che attività consente di svolgere il permesso di soggiorno

Il permesso di soggiorno per lavoro stagionale consente di svolgere SOLO attività di lavoro stagionale nei settori agricolo e turistico-alberghiero. Può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro subordinato (determinato od indeterminato) qualora il Decreto flussi ne stabilisca  termini e condizioni.

 

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Documentazione da produrre

  • n.1 marca da bollo da euro 16,00 indicata nella domanda telematica;
  • copia della prima pagina del passaporto del lavoratore straniero;
  • fotocopia del documento d’identità e del codice fiscale del datore di lavoro e, se straniero, fotocopia del titolo di soggiorno; 
  • matricola INPS e codice INAIL – PAT dell’azienda; 
  • documentazione attestante la capacità economica del datore di lavoro;
  • documentazione volta a comprovare il collegamento dell’attività per la quale viene richiesta l’a ssunzione dello straniero con la stagionalità (in genere attività collegate all’agricoltura od al settore turistico-alberghiero, quest'ultimo con comprovati picchi di attività annuali);
  • l’attestazione di idoneità alloggiativa o ricevuta dell’avvenuta richiesta, per l’alloggio ove risiederà il lavoratore straniero in Italia; nell'ipotesi sia il datore di lavoro ad offrire l'alloggio, dovrà esibire un titolo idoneo a provarne l'effettiva disponibilità e le condizioni alle quali l'alloggio è fornito (l'eventuale canone di locazione  non può essere eccessivo rispetto alla qualità dell'alloggio offerto e non può superare 1/3 della retribuzione del lavoratore; non può inoltre essere portato in diminuzione della medesima retribuzione).

L’ufficio provvederà autonomamente all’acquisizione del DURC  e della  visura camerale dell'azienda. 

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Il nulla osta al lavoro stagionale pluriennale

Allo straniero che dimostri di essere venuto in Italia almeno una volta nei cinque anni precedenti per prestare lavoro stagionale, può essere rilasciato, qualora si tratti di impieghi ripetitivi, un permesso pluriennale, a tale titolo, fino a tre annualità, con indicazione del periodo di validità per ciascun anno. Il permesso pluriennale è revocato se lo straniero non si presenta all'ufficio di frontiera esterna al termine della validità annuale e alla data prevista dal visto di ingresso per il rientro nel territorio nazionale.

Sulla base del nulla osta triennale al lavoro stagionale, i visti di ingresso per le annualita' successive alla prima, sono concessi dall'autorità consolare, previa esibizione della proposta di contratto di soggiorno per lavoro stagionale, trasmessa al lavoratore interessato dal datore di lavoro, che provvede a trasmetterne copia allo Sportello per l'Immigrazione competente.

La domanda di nulla osta al lavoro stagionale pluriennale va inoltrata in via telematica tramite il sito web del Ministero dell’Interno.

Una volta accreditati, per l’inoltro di istanze di nulla osta per lavoro stagionale pluriennale va compilato:

  • il modello CSP - conferma della richiesta di assunzione del lavoratore pluriennale stagionale (nel caso di medesimo datore di lavoro);
  • il modello CSP - AD nel caso di altro datore.

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