La recente Riforma del mercato del lavoro ha abrogato il contratto di lavoro ripartito.
Si tratta di un contratto di lavoro col quale due lavoratori prendono l'impegno di
svolgere insieme un'unica attività (ad es. due gestori che si impegnano nei confronti del
proprietario ad assicurare l'apertura di un negozio per un certo numero di ore la settimana). Il
contratto deve contenere:
In genere i lavoratori possono gestire in maniera autonoma le reciproche sostituzioni,
l'importante è che la prestazione nel suo complesso venga svolta per intero. Eventuali sostituzioni
da parte di terzi, nel caso di impossibilità di uno o entrambi i lavoratori, sono generalmente
vietate ma possono essere ammesse solo previo consenso del datore di lavoro. Per consentire di
verificare eventuali assenze, i lavoratori sono tenuti a informare preventivamente il datore di
lavoro, con cadenza almeno settimanale, in merito all'orario di lavoro di ciascuno di loro. Salvo
diverso accordo tra le parti, le dimissioni o il licenziamento di uno dei lavoratori comportano la
fine dell'intero contratto a meno che, su richiesta del datore, l'altro prestatore di lavoro si
renda disponibile ad adempiere l'obbligazione lavorativa, integralmente o parzialmente. In tal
caso il contratto di lavoro ripartito si trasforma in un normale contratto di lavoro subordinato.