In una zona grigia tra lavoro autonomo e lavoro subordinato troviamo il lavoro parasubordinato
che ha caratteristiche intermedie rispetto agli altri due. Si tratta di rapporti di lavoro con cui
ci si impegna a svolgere una certa attività in favore di un altro soggetto, coordinandosi con la
sua attività aziendale ma senza alcun vincolo di subordinazione. Attento: guarda che sarà una delle
possibilità più frequenti che ti capiterà di questi tempi, quindi informati bene! Spesso questi
contratti vengono utilizzati per mascherare, in realtà, veri e propri rapporti di lavoro
subordinato ed è quindi molto importante conoscerne le caratteristiche per non rischiare di subire
uno sfruttamento da parte del datore di lavoro. O perlomeno per agire in modo consapevole!
Collaborazioni coordinate e continuative a progetto (co.co.pro.)
Si tratta di un particolare tipo di collaborazione coordinata e continuativa
collegata alla realizzazione di uno o più specifici progetti. Il progetto è determinato
dal committente, ma l'attività lavorativa è gestita in maniera autonoma dal collaboratore in
funzione del risultato che gli viene chiesto: egli non ha vincoli di orario, obbligo di presenza
nella sede dell'impresa e non deve sottostare a indicazioni precise da parte del committente, né al
suo potere disciplinare. Egli è e rimane un lavoratore sostanzialmente autonomo.
Il progetto deve essere funzionalmente connesso al conseguimento di un risultato finale e non
può più consistere in una mera riproposizione dell’oggetto sociale dell’impresa committente, né in
compiti meramente ripetitivi.
La legge prevede la forma scritta ai fini della prova del progetto: se manca, il lavoratore
potrà provare l'esistenza di un rapporto di lavoro di diversa natura. Il contratto deve
indicare:
Il contratto a progetto termina alla scadenza prevista oppure al momento della realizzazione del
progetto. Se ritieni che il contratto a progetto che hai sottoscritto non sia regolare (ad esempio
perché vieni trattato come un vero e proprio dipendente, con vincoli di orario e nessuna
autonomia), devi contestarlo al committente entro 60 giorni dalla fine del rapporto mediante un
atto scritto. Nei successivi 270 giorni dovrai poi depositare in tribunale il ricorso per vedere
riconosciute le tue pretese (es. differenze retributive, regolarizzazione contributiva,
ecc.).
Collaborazioni coordinate e continuative (co.co.co.)
Il lavoratore esercita un'attività senza un vincolo di subordinazione, in favore di
un committente, in maniera continuativa e senza dover utilizzare propri mezzi organizzati.
L'attività svolta è collegata all'organizzazione aziendale ma il collaboratore deve poter decidere
in maniera autonoma i modi, i tempi e il luogo di svolgimento della sua prestazione. Si tratta di
un'attività non occasionale ma ripetuta nel tempo sulla base di un accordo tra collaboratore e
committente. Attualmente le collaborazioni coordinate e continuative sono state sostituite da
quelle “a progetto”, ma restano possibili nella Pubblica Amministrazione e per i soggetti in
pensione o che collaborano con società sportive riconosciute dal CONI.
Dal 1° gennaio 2016 la disciplina introdotta con la recente Riforma del mercato del
lavoro (Legge 183/2014) troverà applicazione anche alle collaborazione esclusivamente
personali, continuative e con modalità di esecuzione organizzate dal committente, anche
con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. La previgente disciplina rimane valida
unicamente per la regolazione dei contratti già in atto al momento di entrata in vigore del Decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81. L'assunzione con contratti di lavoro a tempo indeterminato dei
loro collaboratori e di soggetti titolari di partita iva da parte dei datori di lavoro privati
permette che essi possano beneficiare di una sanatoria che estingua gli illeciti amministrativi,
contributivi e fiscali connessi all'erronea qualificazione del rapporto di lavoro.
Inoltre, dal 1° gennaio 2017 le Pubbliche Amministrazioni non potranno più stipulare
contratti di collaborazione.