Con la recente Riforma del mercato del lavoro (Legge 183/2014), le prestazioni di lavoro
accessorio rappresentano sempre di più la modalità di accesso al lavoro flessibile e a costi
ridotti. Esse si riferiscono ad attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla
totalità dei committenti, a compensi superiori a 7.000 euro nel corso di un anno civile. A favore
di ogni singolo committente possono essere svolte attività lavorative per compensi non superiori a
2.000 euro.
Tali attività devono essere occasionali e possono essere rese in tutti i settori
produttivi, compresi gli enti locali. Per le attività agricole di carattere stagionale, il lavoro
accessorio è ammesso solo per pensionati e per i giovani sotto i 25 anni, iscritti ad un ciclo
scolastico o universitario. Esso si distingue:
I committenti ricorrono alle prestazioni acquistando i carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati, attraverso modalità telematiche (esclusivamente per imprenditori o professionisti) o presso le rivendite autorizzate. Il compenso orario è pagato tramite uno o più buoni (c.d. voucher) con un valore nominale fissato dal Ministero del Lavoro e aggiornato regolarmente. Il compenso risulta esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupazione o inoccupazione del prestatore.