l'isola del lavoro

Isola del lavoro

Lavoro autonomo

Nel lavoro autonomo – a differenza di quello subordinato (o dipendente) – il lavoratore non è soggetto ai poteri di controllo, di direzione e di punizione tipicamente esercitati da un datore di lavoro. Il lavoratore autonomo instaura rapporti contrattuali con un “committente” o dei clienti, ai quali si impegna a fornire un bene o a svolgere un servizio in cambio del pagamento di una somma. Anche quando collabora strettamente con un’altra impresa o altri professionisti, egli non fa parte dell'organizzazione della loro azienda. L'attività è svolta in maniera indipendente, senza vincoli di orario, e il lavoratore gestisce liberamente il suo tempo, le sue energie e le modalità di realizzazione dell'attività oggetto del contratto. A fronte di questa libertà, il lavoratore autonomo non gode dei classici vantaggi garantiti al lavoratore subordinato come ad esempio i periodi di ferie e malattia pagati e il trattamento di fine rapporto.

Indubbiamente il lavoro autonomo comporta molti rischi e sacrifici in più rispetto al lavoro subordinato e richiede spirito d'iniziativa e volontà di mettersi in gioco personalmente. D'altro canto, promette anche soddisfazioni maggiori soprattutto dal punto di vista personale perché ti consente di essere l'unico responsabile delle tue azioni e, di conseguenza, il solo artefice dei tuoi successi.
Puoi esercitare un lavoro autonomo attraverso diverse strade: una libera professione, un'iniziativa imprenditoriale o rapporti di collaborazione parasubordinati. Ma esistono anche altre possibilità per concretizzare qualcosa di tuo, come ad esempio la cooperativa.

Con la Legge 92/2012 era stato modificato il lavoro autonomo svolto dai professionisti con partita IVA in senso maggiormente restrittivo con la previsione di tre presupposti, in presenza di almeno due dei quali ed in mancanza di prova contraria da parte del committente, si ritiene sussistere una collaborazione coordinata e continuativa (in assenza di un progetto specifico, si trasformerebbe in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato):

  • una durata superiore agli 8 mesi annui, nel corso di due anni solari consecutivi;
  • la riconducibilità ad un soggetto o centro di imputazione di interessi di un corrispettivo superiore all’80% del reddito prodotto dal professionista in due anni solari consecutivi;
  • una postazione di lavoro presso una delle sedi del committente.

Tale disciplina trova applicazione per i rapporti già in essere al 25 giugno 2015 e fino al 31 dicembre 2015.

A partire dal 1° gennaio 2016, la recente Riforma del mercato del lavoro (Legge 183/2014) introduce un nuovo regime secondo il quale le collaborazioni di tipo parasubordinato o nella forma del lavoro autonomo saranno considerate come lavoro subordinato, qualora si concretizzino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative, ripetitive ed organizzate dal committente rispetto al luogo ed all’orario di lavoro.Tale presunzione assoluta non opererà nei seguenti casi:

• per le collaborazioni individuate dalla contrattazione collettiva nazionale, siglata dalle confederazioni  comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, anche per venire incontro a particolari esigenze del settore di riferimento;
• per le prestazioni rese dagli iscritti ad Albi professionali;
• per le attività prestate dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dei partecipanti ai collegi ed alle commissioni, esclusivamente in relazioni alle loro funzioni;
• per le prestazioni rese a fini istituzionali nelle associazioni sportive e dilettantistiche riconosciute dal Coni;
• prestazioni di cui sono certificati i requisiti presso le commissioni di certificazione istituite ai sensi dell’art 76 del Decreto Legislativo 276/2003.

Inoltre, i datori di lavoro che assumono i titolari di partita IVA con cui hanno intrattenuto un rapporto di lavoro autonomo, godono del beneficio dell’estinzione degli eventuali illeciti amministrativi, contributivi e fiscali legati all'erronea qualificazione del rapporto di lavoro antecedenti all’assunzione. I datori di lavoro che decideranno di beneficiare di questa sanatoria dovranno sottoscrivere con il lavoratore dei verbali di conciliazione stragiudiziale e non potranno recedere dal rapporto di lavoro nei dodici mesi successivi all’assunzione, salvo che non si configuri un licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo.



ultimo aggiornamento: Wed Sep 02 10:57:51 CEST 2015