Bando recante criteri e modalità per la concessione degli aiuti sul costo dei premi assicurativi pagati a copertura delle perdite dovute a rischi agricoli e rischi di insolvenza, in attuazione dell’articolo 3, commi da 30 a 36 della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13 - Anno 2025.

La legge regionale 10 agosto 2023, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), articolo 3, comma 30, autorizza l'Amministrazione regionale a concedere aiuti per la riduzione del costo dei premi assicurativi a copertura delle perdite dovute a rischi agricoli e rischi di insolvenza.

Con deliberazione della Giunta Regionale 29 agosto 2025, n. 1176, è stato approvato il bando recante criteri e modalità per la concessione degli aiuti per l'anno 2025.

Gli aiuti sono concessi alle PMI attive nella produzione primaria di prodotti agricoli, iscritte nel registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) ed aventi almeno una unità operativa situata nel territorio regionale, per il tramite di:
a) consorzi di produttori agricoli costituiti per la difesa attiva e passiva delle produzioni e delle strutture agricole produttive;
b) cooperative e loro consorzi autorizzati ad attuare programmi di difesa passiva delle produzioni e delle strutture agricole produttive.

Le domande di aiuto, presentate per il tramite dei consorzi e delle cooperative, devono essere inviate all'indirizzo PEC competitivita@certregione.fvg.it:
a) dal 15 settembre al 31 dicembre 2025 per i premi assicurativi a copertura delle perdite dovute a RISCHI AGRICOLI;
b) dal 01 gennaio al 31 gennaio 2026 per i premi assicurativi a copertura delle perdite dovute a INSOLVENZA DI CLIENTI IMPRENDITORI PRIVATI.

Gli aiuti per i premi assicurativi a copertura delle perdite dovute a RISCHI AGRICOLI sono concessi nella misura del:
- 70 per cento del costo del premio assicurativo quando l'assicurazione copre perdite dovute a calamità naturali e avverse condizioni atmosferiche (per polizze assicurative a copertura di perdite di produzione superiori al 20 per cento della produzione media annua);
- 50 per cento del costo del premio assicurativo quando l'assicurazione copre perdite dovute ad avverse condizioni atmosferiche con polizza assicurativa senza soglia di danno, organismi nocivi ai vegetali, comprese le fitopatie e le infestazioni parassitarie, epizoozie negli allevamenti zootecnici con le relative garanzie assicurabili, costi di distruzione e rimozione dei capi morti.

Gli aiuti per i premi assicurativi a copertura delle perdite dovute a INSOLVENZA DI CLIENTI IMPRENDITORI PRIVATI sono concessi nella misura del:
- 60 per cento del costo del premio assicurativo quando l'assicurazione copre perdite dovute il rischio di insolvenza di clienti imprenditori privati aventi sede in Stati appartenenti all'Unione europea;
- 70 per cento del costo del premio assicurativo quando l'assicurazione copre perdite dovute il rischio di insolvenza di clienti imprenditori privati aventi sede in Stati non appartenenti all'Unione europea.

Gli aiuti per il pagamento di premi assicurativi a copertura delle perdite dovute a RISCHI AGRICOLI sono concessi ai sensi del regolamento (UE) n. 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022. I premi assicurativi a copertura delle perdite dovute a RISCHI AGRICOLI devono essere pagati successivamente alla presentazione della domanda di aiuto.

Gli aiuti per il pagamento di premi assicurativi a copertura delle perdite dovute a INSOLVENZA DI CLIENTI IMPRENDITORI PRIVATI sono concessi ai sensi del regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023 («de minimis» generale).

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