Consente finanziamenti a favore di piccole e medie imprese di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca per investimenti relativi a :
- costruzione, ampliamento e ammodernamento di impianti di produzione di acquacoltura
- costruzione di impianti e immobili
- acquisto di nuove attrezzature per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

 

Soggetti finanziabili

Micro, piccole e medie imprese del settore della pesca professionale e dell'acquacoltura iscritte alle Camere di Commercio Industria e Artigianato della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia in possesso, alla presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:
- assenza di procedure concorsuali e di amministrazione controllata;
- nel caso in cui l'impresa utilizza personale dipendente, applicazione del CCNL di riferimento, se applicabile obbligatoriamente, e adempimento delle leggi sociali e di sicurezza sul lavoro.

 

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Ubicazione degli investimenti

L'ubicazione degli investimenti è nell'intero territorio regionale

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Caratteristiche tecniche delle operazioni

Forme tecniche
Finanziamenti agevolati

Copertura massima
100% dell'investimento ammesso

Importi
Min.   10.000,00
Max 1.000.000,00

Durata
(compreso il preammortamento):
- Quota Fondo: Max 10 anni
- Quota Banca: Almeno pari a quella della quota Fondo, senza limiti max

Preammortamento:

- Quota Fondo: Max 24 mesi (scaduti i 24 mesi sarà possibile ottenere, per comprovate motivazioni, una proroga che comporterà per l'impresa il pagamento, relativamente al periodo eccedente i 24 mesi, di interessi pari al   tasso minimo sul rifinanziamento principale determinato dal Consiglio Direttivo della Banca Centrale Europea)
- Quota Banca: Non inferiore a quella della quota Fondo, senza limiti max

% sul costo dell'investimento ammesso e realizzato:

Tasso applicato alle quote
Quota Fondo: ZERO
Quota Banca: Euribor 6 mesi + max 4,8 punti di spread annui

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Regime di aiuto

Il  Fondo opera in regime "di esenzione".

Ammissibilità delle spese
Spese per investimenti relativi ad interventi da realizzare successivamente alla presentazione della domanda di finanziamento agevolato.

Misura dell'agevolazione (in termini di ESL)*
I massimali previsti per gli aiuti per investimenti produttivi nel settore dell'acquacoltura e per gli aiuti alla trasformazione e commercializzazione sono stabiliti nell'allegato II del regolamento Ce n.1198/2006

*Equivalente Sovvenzione Lorda (ESL) = il valore attualizzato dell'aiuto espresso in percentuale sull'importo del finanziamento ritenuto ammissibile.
Per il calcolo scarica il file dall'apposito link nella pagina del Fondo

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Investimenti agevolabili

Tipologie di spese ammissibili:
- costruzione di impianti di produzione di acquacoltura;
- ampliamento e/o ammodernamento di impianti di produzione di acquacoltura ;
- costruzione e acquisto di impianti ed immobili per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
- acquisto di nuove attrezzature per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
- applicazione di nuove tecnologie destinate, in particolare, a migliorare le condizioni ambientali, la competitività, a incrementare il valore aggiunto dei prodotti, a favorire l'uso di energie rinnovabili;
- adeguamento igienico-sanitario delle strutture e degli impianti;
- ampliamento/ammodernamento di impianti di trasformazione e commercializzazione esistenti.

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Presentazione della domanda

Termine:
Sempre aperto (a sportello)

Modalità
:
La domanda è presentata agli Uffici regionali ed alla Banca convenzionata prescelta

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Erogazione dei finanziamenti

Termine
Nel  caso in  cui  la  Banca prescelta  eroghi  il  finanziamento oltre il  trentesimo giorno lavorativo successivo alla data di estinzione del mandato di pagamento della quota regionale del finanziamento agevolato, la banca è tenuta al pagamento al Fondo di interessi calcolati al tasso minimo sul rifinanziamento principale determinato dal Consiglio Direttivo della Banca Centrale Europea.
Nel   caso   di   accertata   lentezza   nell'impiego   della   quota   di   finanziamento regionale, è facoltà dell'Amministrazione regionale stornare la quota medesima.

Modalità
Le erogazioni sono somministrate di regola in due soluzioni di cui la prima non inferiore al 50% e non superiore all'80%, all'atto della concessione del Finanziamento agevolato da parte dell'Amministrazione regionale.
La seconda erogazione è somministrata a saldo ad avvenuta ed accertata esecuzione degli investimenti.
Nel   caso   di   erogazione   del   primo   acconto   inferiore   all'80%,   è   possibile l'erogazione di un secondo acconto (la sommatoria degli acconti erogati non può comunque superare l'80%).
I finanziamenti possono essere erogati anche in un'unica soluzione, ad avvenuta ed accertata esecuzione degli investimenti.
L'esecuzione degli acconti avviene, come per l'erogazione dei finanziamenti in un'unica soluzione, con il concorso del capitale regionale e di quello bancario.

Particolarità
L'Amministrazione regionale può disporre, su istanza della Banca e a favore della stessa, il pagamento della quota regionale di finanziamento per un importo pari a quello richiesto per gli investimenti riservando la valutazione in termini analitici della congruità della spese preventivate al momento della verifica di avvenuta esecuzione degli investimenti. In tal caso la Banca si impegna a somministrare al richiedente un acconto del finanziamento agevolato.

Rendicontazione
La domanda di accertamento dell'avvenuta esecuzione degli investimenti è presentata  dal  beneficiario  agli  uffici  regionali  ed  alla  banca  prescelta  con allegate le fatture o altra documentazione fiscalmente probatoria delle spese effettivamente sostenute nonché della documentazione prevista dall'articolo 13 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 11 maggio 2009, n. 0125/Pres.

Nel caso in cui l'importo degli investimenti sia accertato in misura inferiore a quello preventivamente ritenuto ammissibile ed erogato a finanziamento, il finanziamento è proporzionalmente ridotto e il beneficiario corrisponde sul capitale regionale percepito in eccesso gli interessi calcolati al tasso applicato alla quota regionale maggiorato del  tasso minimo sul rifinanziamento principale determinato dal Consiglio Direttivo della Banca Centrale Europea.

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Obblighi del beneficiario

Gli investimenti effettuati usufruendo dell'aiuto sono sottoposti a divieto di alienazione e sono vincolati oggettivamente alla prevista destinazione d'uso per una durata di cinque anni dalla data di verifica dell'avvenuta realizzazione.

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