7
QUADERNI
DI
ORIENTAMENTO
■
24
gimento di attività di intermedia-
zione tra domanda ed offerta di la-
voro, a condizione del possesso di
solo di alcuni requisiti (c.d. auto-
rizzazione a requisiti ridotti), an-
che i Comuni, le Università pubbli-
che e private, gli istituti di scuola
secondaria di secondo grado e le
Camere di commercio. Questi sog-
getti dovranno dimostrare di posse-
dere alcuni requisiti (non persegui-
re fini di lucro, avere la disponibi-
lità di sedi ed attrezzature adegua-
te, alimentare con le informazioni
raccolte la borsa continua nazio-
nale del lavoro, impegnarsi a ri-
spettare le regole sulla tutela della
privacy nella raccolta e trattazione
dei dati relativi ai lavoratori).
Per quanto riguarda i soggetti del
c.d. privato-sociale il decreto indica
esplicitamente le associazioni dei
datori di lavoro e dei lavoratori com-
parativamente più rappresentative,
gli enti bilaterali ed i patronati, ai
quali sono richiesti, per altro, requi-
siti ridotti ma più ampi rispetto ai
soggetti pubblici sopraccitati, per la
concessione dell’autorizzazione. In
questo gruppo può essere considera-
to anche l’Ordine nazionale dei con-
sulenti del lavoro.
Per quanto riguarda i soggetti privati
ricordo, innanzi tutto, che le agenzie
di somministrazione di lavoro, se
abilitate a tale funzione, saranno da
considerarsi automaticamente auto-
rizzate anche a svolgere tutti i tipi di
servizi per l’impiego considerati dal-
la legge (mediazione, ricerca e sele-
zione, supporto alla ricollocazione
professionale). Oltre a queste agen-
zie, possono chiedere l’autorizza-
zione a svolgere servizi per l’impie-
go anche le società di capitali ovve-
ro le cooperative od i consorzi di
cooperative in possesso di alcuni re-
quisiti economici, organizzativi e di
affidabilità (v. art. 5 del d. lgs.).
Si punta in questo modo ad amplia-
re in massima misura la tipologia dei
soggetti che svolgono servizi per
l’impiego.
Alla luce di queste indicazioni, in-
crociando le norme del decreto legi-
slativo in esame con quelle del d.
lgs. n. 181 come riformato dal d. lgs.
n. 297/2002, sembra ragionevole
una lettura della riforma secondo la
quale si vuol costruire un
sistema
misto e multipolare
, finalizzato al-
l'erogazione di un'ampia gamma di
servizi ed interventi:
a) anagrafe dei lavoratori;
b) gestione pubblica di quote del
te parentale, amicale, di relazioni
sociali) che resta comunque e
ovunque prevalente.
L’importanza di questo traguardo
non può sfuggire; esso interessa sia i
datori di lavoro, che potrebbero così
essere aiutati in tempo rapidi ed in
forma puntuale nel reperimento del-
la manodopera necessaria, sia i lavo-
ratori, in quanto buoni servizi per
l’impiego rendono trasparente il
mercato del lavoro e sono dunque
fondamentali per far funzionare in
modo efficace ed equo l’incontro tra
domanda ed offerta di lavoro.
IL SISTEMA DI SERVIZI
PER L’IMPIEGO COME DELINEATO
DALLA LEGGE N. 30/2003
E DAL DECRETO LEGISLATIVO
10 SETTEMBRE 2003, N. 276.
La legge n. 30/2003, all'articolo 1, ci
offre due preziose indicazioni per
cogliere la volontà del legislatore ri-
spetto alla nuova organizzazione del
mercato del lavoro che si intende co-
struire:
- da un lato dichiara di perseguire la
modernizzazione e razionalizza-
zione dell'intervento pubblico
(lettera b) con riconferma alle
PROVINCE delle funzioni ammi-
nistrative già attribuite dal d. lgs.
n. 469/97 (lettera e);
- dall'altro lato mira all'ampliamen-
to dei soggetti pubblici e privati
che possono svolgere le diverse at-
tività riconducibili ai servizi per
l'impiego, con la precisazione che
vi deve essere un unico regime di
autorizzazione o accreditamento.
Il decreto legislativo non si occupa
delle strutture pubbliche competenti
all’esercizio delle funzioni in esame
(non si occupa quindi delle Province
e dei Centri per l’impiego). Questo
non vuol dire, come qualche fretto-
loso lettore ha inteso, la soppressio-
ne del sistema pubblico di servizi
per l’impiego costruito con tanta fa-
tica nel quinquennio trascorso, con
grande impegno in particolare da
parte delle Province. La normativa
che regola l’intervento pubblico in
materia (cioè il d. lgs. n. 469/97) è ri-
confermata, in quanto considerata
evidentemente sufficiente dal legi-
slatore.
La nuova normativa, agendo princi-
palmente sui requisiti per l’autoriz-
zazione allo svolgimento dei servizi
per l’impiego, tende a favorire l’in-
gresso nella fornitura di servizi per
l’impiego di nuovi soggetti, pubblici
e privati.
Per quanto riguarda i soggetti pub-
blici, il decreto ammette allo svol-
di tutela (si pensi ad es., ai lavori a
termine o comunque caratterizzati
da instabilità: in un mercato con
quote ridotte di lavoro a termine
ed in grado di assicurare una rapi-
da e qualificata ricollocazione po-
trebbe, in astratto, essere presso-
ché indifferente la stabilità o meno
del rapporto di lavoro; al contrario
in un mercato con alte quote di la-
voro precario ed in cui non si at-
tuano politiche idonee alla rapida
e qualificata ricollocazione di tali
lavoratori, vi sarà una naturale ten-
denza del sindacato a favorire la
stabilizzazione presso lo stesso da-
tore di lavoro). In sintesi la prote-
zione nel mercato e la
flessibilità/rigidità dei rapporti di
lavoro in quel mercato sono in par-
te collegate tra loro; costruire il
buon sistema di politiche attive del
lavoro di cui si è detto, non è dun-
que fare “altro” rispetto alla rego-
lazione dei rapporti di lavoro, ma è
creare le condizioni per una diver-
sa regolazione dei rapporti di lavo-
ro. Quindi l’istituzione pubblica
che si preoccupa di assicurare
buone tutele sul mercato, incide,
indirettamente, anche sui livelli e
sulla modalità di protezione nel
rapporto.
Come si può notare, la responsabi-
lità della pubblica amministrazione
appare sempre più ampia.
LE RAGIONI DELLA RIFORMA
DEL SISTEMA DEI SERVIZI
PER L’IMPIEGO
Obiettivo della riforma è quello di
elevare la quota di incroci tra do-
manda ed offerta di lavoro realizzati
in forma organizzata e non sponta-
nea, come richiede un mercato del
lavoro sempre più complesso e sofi-
sticato.
In proposito il quadro a livello euro-
peo ci segnala che l’incrocio do-
manda-offerta in forma organizzata
raggiunge, nei casi migliori, tra il 20
ed il 25 per cento del totale degli in-
contri.
In Italia si stima che le strutture pub-
bliche attualmente medino circa il
10 per cento degli incontri tra do-
manda ed offerta di lavoro, a cui va
aggiunto qualche punto percentuale
(tra il due ed il tre per cento), realiz-
zato da soggetti privati.
L’obiettivo è dunque quello di su-
perare il divario che ci separa da
realtà più avanzate e quindi di re-
cuperare alla mediazione organiz-
zata circa un dieci per cento di in-
croci, restringendo invece l’area
dell’incrocio operato attraverso ca-
nali informali (cioè attraverso la re-