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QUADERNI
DI
ORIENTAMENTO
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mercato del lavoro (legge 68/99
e art. 16 legge 56/87);
c) servizi per l'impiego, alcuni dei
quali devono essere offerti con
cadenze "minime" prefissate a
particolari categorie di lavorato-
ri, oltre ai servizi rivolti alla ge-
neralità degli utenti;
d) formazione professionale;
e) politiche attive.
Del tutto coerente con questa impo-
stazione è l'ampio concetto di "SER-
VIZI COMPETENTI" di cui all’art. 1,
2 c., punto g) del d. lgs. 181 riforma-
to: sono considerati tali, infatti, "i
centri per l'impiego e gli altri organi-
smi autorizzati o accreditati a svol-
gere le previste funzioni".
Questo sistema potrebbe essere così
descritto:
- vi sarebbero funzioni pubbliche
che si intendono comunque mante-
nere in capo alle strutture pubbliche
deputate (Province e Centri per l'im-
piego): anagrafe del lavoro, legge n.
68 e art. 16 della legge n. 56/87;
- vi sarebbero servizi di interesse
pubblico che potrebbero (in rela-
zione alle scelte della Regione) es-
sere invece gestiti direttamente da
strutture pubbliche oppure essere
affidati in convenzione a soggetti
del privato sociale (ad esempio as-
sociazioni dei datori di lavoro o
enti bilaterali) o a privati, purché
autorizzati dal Ministero e/o ac-
creditati dalle Regioni, nonché
(secondo quanto previsto dalla
lett. E) dell'art. 1, 2c della legge n.
30/2003) ad enti locali diversi dal-
le Province, Università, scuole su-
periori (ad esempio i colloqui di
orientamento da effettuarsi entro
tre mesi dall'inizio della disoccu-
pazione o le proposte di inseri-
mento lavorativo potrebbero esse-
re affidati a questi soggetti dietro
pagamento da parte della Provin-
cia di un corrispettivo per ciascun
intervento).
- vi sarebbero, infine, servizi per
l'impiego svolti da altri soggetti
autorizzati, pubblici e privati che
non collocano la loro attività al-
l’interno del disegno programma-
torio regionale e provinciale.
Consapevole del fatto che la multi-
polarità può anche tradursi in confu-
sione, il legislatore ha disposto che,
al fine di favorire la circolazione del-
le informazioni relative all’incontro
tra domanda ed offerta di lavoro tra
tutti i soggetti coinvolti nel sistema di
servizi per l’impiego, venga istituita
la Borsa continua nazionale del la-
voro (v. art. 15).
Ecco in sintesi il modello relativo al-
le politiche attive del lavoro ed ai
servizi per l’impiego che si può in-
travedere nel d. lgs. n. 297/2002,
nella legge delega n. 30/2003 e nel-
lo schema del decreto di attuazione:
- vi sono funzioni riservate all'inter-
vento diretto della pubblica ammi-
nistrazione e affidate alle Provin-
ce: l'art. 1, punto e) della legge n.
30/2003 ribadisce la scelta del
D.lg. n. 469/97 di individuare nel-
le Province il soggetto istituziona-
le centrale per la gestione delle
funzioni amministrative in mate-
ria);
- ve ne sono altre che possono in-
differentemente, sulla base di scel-
te insindacabili delle singole Re-
gioni, essere gestite direttamente
dalle Province oppure essere affi-
date a soggetti (autorizzati e ac-
creditati) del privato sociale o, an-
cora, ad altri soggetti autorizzati e
accreditati (compresi, enti locali
diversi dalla Provincia);
- se un soggetto diverso dalla Pro-
vincia e dai Centri per l'Impiego
intende svolgere Servizi per l'Im-
piego a prescindere dal quadro
programmatorio pubblico, chiede
l'autorizzazione;
- se lo stesso soggetto intende inve-
ce svolgere alcuni servizi per l'im-
piego come affidatario della Pro-
vincia deve essere autorizzato e
accreditato.
Chi conosce il sistema regionale di
formazione professionale ha modo
di ritrovarsi abbastanza facilmente
nel modello che si va delineando per
i servizi per l'impiego. Nella forma-
zione professionale vi può essere la
gestione di attività da parte della
pubblica amministrazione oppure
l'affidamento mediante convenzione
ad altri soggetti: l'accreditamento è
requisito per il convenzionamento.
LE QUESTIONI APERTE
Questo impianto normativo offre al-
la nostra attenzione almeno tre que-
stioni di rilievo:
a) l’individuazione delle modalità
di integrazione dell’intervento
dei diversi soggetti pubblici;
b) la capacità di questo sistema di
elevare la quota di incontri tra
domanda ed offerta di lavoro in
forma strutturata;
c) la ricerca di eventuali forme di
presenza pubblica diverse dal-
l’amministrazione ordinaria in
grado di garantire maggiore tem-
pestività, efficienza ed efficacia.
A) Quanto al primo punto possono
essere segnalate due questioni: la
prima di ordine strettamente giuridi-
co, la seconda invece di tipo orga-
nizzativo.
Sotto il profilo giuridico segnalo che
sono stati sollevati problemi di coe-
renza interna del decreto legislativo
n. 276/2003 per quanto riguarda i
soggetti pubblici ammessi a svolgere
servizi per l’impiego.
L'autorizzazione a requisiti ridotti
di soggetti pubblici, quali gli enti
locali, gli istituti di scuola secon-
daria superiore e le Università
pubbliche, solleva, secondo alcuni
giuristi, un delicato problema: tra
le funzioni ed i compiti ammini-
strativi conferiti alle Regioni e attri-
buiti alle Province dagli art. 2, c. 1,
lett. 1 e 4, c. 1, lett. a) del d. lgs. n.
469/97 vi sono la "preselezione e
l'incontro tra domanda e offerta di
lavoro" (norma mai abrogata e che
il decreto non sopprime); ed allora
sul piano giuridico ci si chiede se
lo Stato può, nel ribadire tale com-
petenza, autorizzare altri soggetti
pubblici a svolgere le stesse atti-
vità, al di fuori di ogni potere pro-
grammatorio delle Regioni e delle
Province. Non è privo della neces-
saria coerenza interna un provve-
dimento che da un lato riconosce
alle Province le funzioni ed i com-
piti amministrativi in materia di
servizi per l’impiego e dall’altro
autorizza direttamente altri sogget-
ti pubblici (ed in particolare i co-
muni) a erogare gli stessi servizi,
anche al di fuori di qualunque di-
segno di programmazione?
La seconda questione, si è detto, è di
tipo organizzativo. Si è detto che il
sistema è multipolare e che proprio
per questo necessita di un soggetto
chiamato alla regia dell’intero siste-
ma ed al governo dell’intervento da
parte dei vari soggetti pubblici.
In proposito il rischio che si può
intravedere è la frammentazione
dell’intervento pubblico, disperso
in mille rivoli (ogni piccolo Comu-
ne con i suoi servizi per l’impiego
scollegati dal resto del sistema pro-
vinciale). Ovviamente non è in di-
scussione l’importanza del contri-
buto che i Comuni possono dare
per il buon funzionamento della
rete dei servizi per l’impiego (si
tratta di un punto fermo, condiviso
da tutti). Ciò a cui si fa riferimento
è la necessità che vi sia, per quan-
to riguarda la parte pubblica, un
“padrone del processo”. In altri
termini se un limite è rinvenibile
nel decreto è quello di rendere de-
bole l’individuazione del soggetto
istituzionale che presiede all’eser-
cizio della funzione. Chi, tra i vari