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Indice dei contenuti
Beneficiari
Possono beneficiare dei contributi le cooperative che svolgono le attività economiche comprese
nelle
Sezioni
da C a U della Classificazione delle attività economiche ATECO 2007 nelle quali la maggioranza
assoluta numerica dei soci è costituita da lavoratori colpiti dalle crisi.
Per lavoratori colpiti dalle crisi si intendono i soggetti che al momento dell’instaurazione
del rapporto associativo con la cooperativa:
1) risultavano aver perso la loro occupazione ed essere disoccupati a seguito di:
1.1) licenziamento collettivo ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio
1991 n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione,
attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in
materia di mercato del lavoro)
1.2) licenziamento per giustificato motivo oggettivo di cui alla legge 15 luglio
1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali) ed al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23
(Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in
attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183)
1.3) risoluzione, per decorso del termine o della durata pattuiti, di un rapporto
di lavoro a tempo determinato
1.4) interruzione, intervenuta in anticipo rispetto al termine o alla durata
pattuiti per cause diverse dalle dimissioni volontarie del lavoratore o dalla risoluzione
consensuale del rapporto, di un rapporto di lavoro a tempo determinato
2) risultavano aver prestato, nei dodici mesi antecedenti, attività lavorativa in
imprese in stato di liquidazione o sottoposte a procedure concorsuali
3) risultavano sospesi dal lavoro o posti in riduzione di orario, con ricorso alla
cassa integrazione guadagni straordinaria, alla cassa integrazione guadagni in deroga o ai
trattamenti erogati dai fondi di solidarietà previsti dalla vigente normativa ovvero di quelli
spettanti a seguito della stipulazione di un contratto di solidarietà difensivo
4) risultavano posti in distacco ai sensi dell’articolo 8, comma 3, del decreto
legge 20 maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti a sostegno dell’occupazione).
Per poter beneficiare dei contributi le predette cooperative, al momento della presentazione
della domanda, devono:
a) essere iscritte al Registro delle imprese presso la Camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, da non oltre 36 mesi (anche non
attive);
b) avere sede legale o unità operativa/e, cui si riferiscono le iniziative,
nel territorio regionale;
c) non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere
sottoposte a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa,
concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria.
Iniziative ammissibili
Sono ammissibili ad incentivazione le seguenti iniziative:
a) acquisizione di consulenze specialistiche necessarie a valutare la fattibilità
del progetto di costituzione della cooperativa e l'attivazione delle relative procedure di supporto
previste dalla normativa nazionale e dal sistema cooperativo
b) acquisizione di consulenze specialistiche, anche nella forma di manager a
tempo, per l'affiancamento e l'accompagnamento della cooperativa per la gestione nella fase di
avvio, per il periodo massimo di 24 mesi.
Spese ammissibili
Sono ammissibili le seguenti spese, al netto dell’IVA:
a) ai fini della realizzazione delle iniziative concernenti l’acquisizione delle
consulenze specialistiche, le spese per l’acquisizione di servizi di consulenza forniti da imprese
iscritte al Registro delle imprese e/o da consulenti che svolgono un’attività professionale, la cui
attività, così come classificata in base ai codici ISTAT ATECO risultanti dalla visura camerale o
da documentazione equipollente, è coerente con la natura della consulenza fornita, e che possiedono
documentata esperienza nello specifico campo di intervento, oppure dalle associazioni di
rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo di cui all’articolo 27, comma 1,
lettere a) e b), della legge regionale 27/2007
b) ai fini della realizzazione delle iniziative concernenti il ricorso a manager a
tempo, le spese a carico dell’impresa relative al compenso lordo spettante al manager a tempo per
le prestazioni rese, in forza di un contratto di prestazione d’opera, per il periodo massimo di 24
mesi.
Sono altresì ammissibili le spese connesse all’attività di certificazione della
rendicontazione, nell’importo massimo di 1.000,00 euro.
Sono ammissibili anche le spese sostenute a partire dal 26 febbraio 2015 precedentemente alla
presentazione della domanda.
Intensità e limiti del contributo
L’intensità massima del contributo concedibile è pari al 50% della spesa ammissibile.
Il limite minimo di spesa ammissibile è pari a 5.000,00 euro (non si computano le spese
relative alla certificazione della rendicontazione).
Il limite massimo del contributo concedibile è pari a 50.000,00 euro per l’acquisizione di
consulenze specialistiche. Nel caso del ricorso al manager a tempo tramite contratto di prestazione
d’opera il limite è di 70.000,00 euro.
Presentazione della domanda
La domanda deve essere presentata dall’impresa richiedente alla Camera di commercio della
provincia nella quale è stabilita la sede legale e/o le unità operative dove è fissato il luogo
della prestazione del manager a tempo ed alle cui attività sono rivolte le consulenze
specialistiche. Nel caso in cui la sede legale e/o le unità operative dove è fissato il luogo della
prestazione del manager a tempo ed alle cui attività sono rivolte le consulenze specialistiche
siano stabilite in differenti territori provinciali della regione, l’impresa richiedente presenta
la domanda esclusivamente alla Camera di commercio della provincia scelta dall’impresa stessa quale
territorio di riferimento.
Le domande, firmate digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa, devono essere
presentate esclusivamente mediante posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo di PEC
indicato in apposito avviso emanato da Unioncamere FVG e redatte secondo lo schema pubblicato sul
sito internet di Unioncamere FVG unitamente al predetto avviso.
Procedimento
I contributi sono concessi dalla Camera di commercio cui è stata presentata la domanda tramite
procedimento valutativo a sportello ai sensi dell’articolo 36, comma 4, della legge regionale
7/2000, applicando, in particolare, i criteri valutativi di cui all'
allegato
B al regolamento. In esito all’applicazione di tali criteri sono ammissibili i progetti cui è
attribuito un punteggio complessivo finale non inferiore a 16.
Le domande presentate sono istruite secondo l’ordine cronologico di presentazione.
La data e l’ora di presentazione della domanda sono determinate dalla data e dall’ora di
ricezione della PEC espressa in hh:mm:ss attestate dal file “daticert.xlm” di certificazione del
messaggio generato dal sistema in allegato alla PEC e contenente le informazioni relative alla
ricevuta di accettazione del messaggio di PEC inviata dall’impresa.
Ogni Camera di Commercio procede all'istruttoria delle domande di contributo fino ad
esaurimento delle risorse finanziarie disponibili all’interno della pertinente articolazione
provinciale dello sportello.
Il contributo è concesso entro novanta giorni dalla presentazione della domanda.
A chi rivolgersi
Unioncamere FVG:
www.fvg.camcom.it/bandi-rilancimpresa-fvg
Camera di Commercio di Gorizia:
www.go.camcom.it
Camera di Commercio di Pordenone:
www.pn.camcom.it
Camera di Commercio di Trieste:
http://www.ariestrieste.it
Camera di Commercio di Udine:
www.ud.camcom.it