Il canale contributivo è chiuso: non è possibile presentare domanda. 

Beneficiari

Possono beneficiare dei contributi le cooperative che svolgono le attività economiche comprese nelle Sezioni da C a U della Classificazione delle attività economiche ATECO 2007 nelle quali la maggioranza assoluta numerica dei soci è costituita da lavoratori colpiti dalle crisi.

Per lavoratori colpiti dalle crisi si intendono i soggetti che al momento dell’instaurazione del rapporto associativo con la cooperativa:
1) risultavano aver perso la loro occupazione ed essere disoccupati a seguito di:
1.1) licenziamento collettivo ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991 n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro)
1.2) licenziamento per giustificato motivo oggettivo di cui alla legge 15 luglio 1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali) ed al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 (Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183)
1.3) risoluzione, per decorso del termine o della durata pattuiti, di un rapporto di lavoro a tempo determinato
1.4) interruzione, intervenuta in anticipo rispetto al termine o alla durata pattuiti per cause diverse dalle dimissioni volontarie del lavoratore o dalla risoluzione consensuale del rapporto, di un rapporto di lavoro a tempo determinato

2) risultavano aver prestato, nei dodici mesi antecedenti, attività lavorativa in imprese in stato di liquidazione o sottoposte a procedure concorsuali

3) risultavano sospesi dal lavoro o posti in riduzione di orario, con ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria, alla cassa integrazione guadagni in deroga o ai trattamenti erogati dai fondi di solidarietà previsti dalla vigente normativa ovvero di quelli spettanti a seguito della stipulazione di un contratto di solidarietà difensivo

4) risultavano posti in distacco ai sensi dell’articolo 8, comma 3, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti a sostegno dell’occupazione).

Per poter beneficiare dei contributi le predette cooperative, al momento della presentazione della domanda, devono:
a) essere iscritte al Registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, da non oltre 36 mesi (anche non attive);
b) avere sede legale o unità operativa/e, cui si riferiscono le iniziative, nel territorio regionale;
c) non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria.

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Iniziative ammissibili

Sono ammissibili ad incentivazione le seguenti iniziative:
a) acquisizione di consulenze specialistiche necessarie a valutare la fattibilità del progetto di costituzione della cooperativa e l'attivazione delle relative procedure di supporto previste dalla normativa nazionale e dal sistema cooperativo
b) acquisizione di consulenze specialistiche, anche nella forma di manager a tempo, per l'affiancamento e l'accompagnamento della cooperativa per la gestione nella fase di avvio, per il periodo massimo di 24 mesi.

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Spese ammissibili

Sono ammissibili le seguenti spese, al netto dell’IVA:
a) ai fini della realizzazione delle iniziative concernenti l’acquisizione delle consulenze specialistiche, le spese per l’acquisizione di servizi di consulenza forniti da imprese iscritte al Registro delle imprese e/o da consulenti che svolgono un’attività professionale, la cui attività, così come classificata in base ai codici ISTAT ATECO risultanti dalla visura camerale o da documentazione equipollente, è coerente con la natura della consulenza fornita, e che possiedono documentata esperienza nello specifico campo di intervento, oppure dalle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo di cui all’articolo 27, comma 1, lettere a) e b), della legge regionale 27/2007
b) ai fini della realizzazione delle iniziative concernenti il ricorso a manager a tempo, le spese a carico dell’impresa relative al compenso lordo spettante al manager a tempo per le prestazioni rese, in forza di un contratto di prestazione d’opera, per il periodo massimo di 24 mesi.

Sono altresì ammissibili le spese connesse all’attività di certificazione della rendicontazione, nell’importo massimo di 1.000,00 euro.
Sono ammissibili anche le spese sostenute a partire dal 26 febbraio 2015 precedentemente alla presentazione della domanda.

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Intensità e limiti del contributo

L’intensità massima del contributo concedibile è pari al 50% della spesa ammissibile.
Il limite minimo di spesa ammissibile è pari a 5.000,00 euro (non si computano le spese relative alla certificazione della rendicontazione).
Il limite massimo del contributo concedibile è pari a 50.000,00 euro per l’acquisizione di consulenze specialistiche. Nel caso del ricorso al manager a tempo tramite contratto di prestazione d’opera il limite è di 70.000,00 euro.

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Presentazione della domanda

La domanda deve essere presentata dall’impresa richiedente alla Camera di commercio della provincia nella quale è stabilita la sede legale e/o le unità operative dove è fissato il luogo della prestazione del manager a tempo ed alle cui attività sono rivolte le consulenze specialistiche. Nel caso in cui la sede legale e/o le unità operative dove è fissato il luogo della prestazione del manager a tempo ed alle cui attività sono rivolte le consulenze specialistiche siano stabilite in differenti territori provinciali della regione, l’impresa richiedente presenta la domanda esclusivamente alla Camera di commercio della provincia scelta dall’impresa stessa quale territorio di riferimento.
Le domande, firmate digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa, devono essere presentate esclusivamente mediante posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo di PEC indicato in apposito avviso emanato da Unioncamere FVG e redatte secondo lo schema pubblicato sul sito internet di Unioncamere FVG unitamente al predetto avviso.

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Procedimento

I contributi sono concessi dalla Camera di commercio cui è stata presentata la domanda tramite procedimento valutativo a sportello ai sensi dell’articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000, applicando, in particolare, i criteri valutativi di cui all' allegato B al regolamento. In esito all’applicazione di tali criteri sono ammissibili i progetti cui è attribuito un punteggio complessivo finale non inferiore a 16.
Le domande presentate sono istruite secondo l’ordine cronologico di presentazione.
La data e l’ora di presentazione della domanda sono determinate dalla data e dall’ora di ricezione della PEC espressa in hh:mm:ss attestate dal file “daticert.xlm” di certificazione del messaggio generato dal sistema in allegato alla PEC e contenente le informazioni relative alla ricevuta di accettazione del messaggio di PEC inviata dall’impresa.
Ogni Camera di Commercio procede all'istruttoria delle domande di contributo fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili all’interno della pertinente articolazione provinciale dello sportello.
Il contributo è concesso entro novanta giorni dalla presentazione della domanda.

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A chi rivolgersi

Unioncamere FVG: www.fvg.camcom.it/bandi-rilancimpresa-fvg
Camera di Commercio di Gorizia: www.go.camcom.it
Camera di Commercio di Pordenone: www.pn.camcom.it
Camera di Commercio di Trieste: http://www.ariestrieste.it
Camera di Commercio di Udine: www.ud.camcom.it

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