Norme relative all'ingresso in Italia di lavoratori non appartenenti all'Unione Europea.

Il Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 altrimenti conosciuto come Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, al primo comma dell’articolo 22 stabilisce in ogni provincia l’istituzione presso la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo, dello Sportello unico per l'immigrazione, struttura responsabile dell'intero procedimento relativo all'assunzione di lavoratori subordinati stranieri a tempo determinato e indeterminato.

Il comma 16 del suddetto articolo sancisce che in Friuli-Venezia Giulia, siano disciplinate, mediante apposite disposizioni esecutive, forme di raccordo tra lo Sportello unico e gli Uffici regionali e provinciali per l'organizzazione e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di lavoro attribuite allo sportello medesimo, compreso il rilascio dei relativi nullaosta (art. 30 del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394).

Pertanto, nel territorio regionale le funzioni dello Sportello per l’Immigrazione sono svolte da tre Enti:

- la Prefettura che rilascia i nulla osta al ricongiungimento familiare in favore di familiari di cittadini non comunitari già regolarmente soggiornanti sul territorio italiano;

- la Questura che rilascia i permessi di soggiorno ai cittadini non comunitari;

- la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia che rilascia il nulla osta al lavoro subordinato in favore di cittadini non comunitari e rilascia il parere su alcune tipologie di conversione di permessi di soggiorno, oltreché registrare i lavoratori in ingresso sul territorio nazionale, a seguito delle richieste inoltrate all’Ente con l’ausilio del portale ALI gestito dal Ministero degli Interni.

    

Le funzioni della Regione Friuli-Venezia Giulia

   

 L'ufficio regionale "Funzioni specialistiche in materia di lavoro, stranieri e conflitti" rilascia il nulla osta al lavoro per i cittadini non comunitari che intendono lavorare in Italia, anche in posizione di distacco dall'estero, e svolge l’istruttoria propedeutica alla conversione di alcuni permessi di soggiorno in corso di validità che porterà al rilascio in Questura di un nuovo permesso rilasciato per motivi di lavoro.
 

Le attività dell’ufficio sono svolte nel rispetto dell’annuale assegnazione delle quote di ingresso a cura del Presidente del Consiglio dei Ministri, ripartite a livello territoriale dal Ministro del Lavoro (c.d. Decreto Flussi).

Possono quindi rivolgersi a tale Ufficio i datori di lavoro interessati all’assunzione di cittadini non comunitari:


- residenti all’estero; 

- già regolarmente soggiornanti in Italia per motivi di studio o di tirocinio o per formazione; 

- già regolarmente soggiornanti in Italia per motivi di lavoro stagionale; 

- già regolarmente soggiornanti in Italia perché in possesso di un permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da un altro Stato membro dell'UE;

- già regolarmente soggiornanti in Italia perché titolari di un permesso di soggiorno per ricerca scientifica o di Carta Blu UE o titolari di alcune tipologie di permesso di soggiorno previste dalla normativa.

  

Ritorna all'indice

Assunzione di un lavoratore non comunitario già regolarmente soggiornante in Italia

Prima di poter assumere un cittadino extracomunitario già regolarmente soggiornante in Italia è necessario verificare che la tipologia del permesso di soggiorno in suo possesso gli consenta di poter svolgere attività lavorativa. 

Non tutti i permessi di soggiorno che abilitano al lavoro consentono comunque di svolgere qualsiasi attività lavorativa come nel caso del permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro stagionale o per ingresso in Italia in casi particolari (articolo 27 del Testo unico). L'Ufficio regionale è a disposizione per la soluzione di possibili casi dubbi.

Se il datore di lavoro è interessato ad assumere un cittadino non comunitario, che risieda regolarmente in Italia per motivi di studio, di tirocinio o per formazione,  con un contratto di lavoro subordinato occupandolo per più di 20 ore settimanali, potrà farlo invitando il lavoratore interessato a chiedere la conversione del suo permesso di soggiorno in permesso per motivi di lavoro. Parimenti se desidera assumere un cittadino non comunitario per un periodo superiore a 9 mesi, anche in un settore diverso da quello stagionale, purché lo stesso cittadino sia regolarmente residente in Italia per motivi di lavoro stagionale.

  

Ritorna all'indice

Assunzione di un lavoratore non comunitario che è all'estero

Ritorna all'indice

Assunzione di un lavoratore non comunitario all'estero munito di competenze specifiche

Ritorna all'indice

Distacco in Italia di un cittadino extracomunitario per motivi di lavoro

Al di fuori delle quote definite con i "decreti flussi", è possibile distaccare temporaneamente in Italia alcune categorie di lavoratori stranieri per svolgere professioni che richiedono particolari qualifiche o per formazione.

Ritorna all'indice

Ulteriori casi particolari di ingresso di cittadini extracomunitari

Sempre al di fuori delle quote definite con i "decreti flussi", è possibile l'ingresso in Italia  e, in alcuni casi anche l'assunzione, per alcune particolari categorie di lavoratori stranieri.

Ritorna all'indice

Nuove modalità di sottoscrizione del contratto di soggiorno

Il contratto di soggiorno deve essere sottoscritto esclusivamente mediante firma digitale (art. 22 co. 6 del D. Lgs 286/98).
Al fine di ottenere il modello 209 propedeutico alla richiesta del permesso di soggiorno per il lavoratore in ingresso, il datore dovrà adoperarsi come segue.

Entro 8 giorni decorrenti da quando il lavoratore fa ingresso in Italia
informare l’ufficio regionale a mezzo e-mail trasmettendo la copia delle pagine del passaporto con dati anagrafici, timbro d’ingresso, visto consolare e la copia della cessione di fabbricato inviata all’autorità di pubblica sicurezza entro 48 ore dall’ingresso.
Se il lavoratore andrà ad abitare in un luogo diverso rispetto a quello indicato nella domanda di nulla osta, l’ufficio regionale deve ricevere anche la nuova dichiarazione di responsabilità relativa all'alloggio (link dedicato a destra - documentazione) ed il relativo certificato di idoneità del Comune.

Devono essere comunicate anche eventuali variazioni dei documenti di riconoscimento del datore di lavoro.

Una volta informato l’ufficio regionale e sempre entro il suddetto termine di 8 giorni

procedere coll’inserimento sul portale ALI dei dati relativi all’ingresso e generare il codice fiscale del lavoratore. A seguire, scaricare il contratto di soggiorno, stamparlo, farlo sottoscrivere al lavoratore con firma leggibile e scansionarlo. Ora il contratto va sottoscritto anche dal datore, ma mediante firma digitale, e quindi caricato nel portale ALI. Dopo queste operazioni, il datore ne dà notizia all’ufficio regionale.

Se gli 8 giorni decorrono inutilmente, il portale ALI archivia automaticamente la pratica ed il lavoratore dovrà essere rimpatriato con spese di viaggio a carico del datore di lavoro.

L’accordo di integrazione

Se il contratto di lavoro proposto allo straniero che fa ingresso perdura almeno 12 mesi è   necessario sottoscrivere anche l’accordo di Integrazione. Dopo la validazione del contratto di soggiorno da parte dell’ufficio regionale, il datore dovrà inserire i dati concernenti l’accordo, cioè la lingua scelta, i dati del passaporto del lavoratore ed il suo domicilio.

L’accordo potrà essere scaricato in ALI dopo l’ok dell’ufficio regionale ed andrà firmato in modo leggibile dal lavoratore, scansionato e ricaricato sempre in ALI per essere validato.

Fase conclusiva

Acquisito il contratto di soggiorno e, nei casi previsti l’accordo di integrazione, l’ufficio regionale invia il modello 209 che dovrà essere scaricato in ALI, stampato e consegnato al lavoratore per l’invio della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno tramite il consueto kit postale, dopo avervi apposto il bollo di 16 euro.

L’ufficio regionale convoca il datore per la consegna dei bolli, il primo i cui estremi erano stati indicati nella domanda di nulla osta (16 euro) ed il secondo relativo al nulla osta al lavoro rilasciato (16 euro).

   

Ritorna all'indice

Lavoratori provenienti da Paesi appartenenti all'Unione Europea

I cittadini dell'Unione Europea hanno diritto di libera circolazione e soggiorno nel territorio degli Stati membri e nei loro confronti non si applicano le disposizioni del Testo unico sull'immigrazione, bensì le norme contenute nel Decreto-Legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri).

In base al Decreto, tutti i cittadini comunitari possono entrare e soggiornare in Italia fino a tre mesi senza alcuna formalità, senza alcun visto di ingresso, ma solamente disponendo di un documento di identificazione valido all'ingresso nel territorio dello Stato. Oltre i tre mesi dall'ingresso non c'è più l’obbligo di richiedere la carta di soggiorno ma è necessario iscriversi all'anagrafe del Comune di residenza.

In base ai principi di libera circolazione e quindi di equiparazione ai lavoratori italiani, stabiliti con il sopra citato Decreto, le procedure per l'assunzione di un lavoratore comunitario sono le stesse previste per i lavoratori italiani.

Gli Stati membri dell’Unione Europea cui si applicano le presenti disposizioni sono: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.

Sono equiparati ai cittadini dell’Unione Europea i cittadini Svizzeri e i cittadini degli Stati appartenenti allo Spazio Economico Europeo – SEE (Norvegia, Islanda, Liechtenstein).

Ritorna all'indice

.