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Il Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 altrimenti conosciuto come Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, al primo comma dell’articolo 22 stabilisce in ogni provincia l’istituzione presso la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo -, dello Sportello unico per l'immigrazione, struttura responsabile dell'intero procedimento relativo all'assunzione di lavoratori subordinati stranieri a tempo determinato e indeterminato.
Il comma 16 del suddetto articolo sancisce che in Friuli-Venezia Giulia, siano disciplinate, mediante apposite disposizioni esecutive, forme di raccordo tra lo Sportello unico e gli Uffici regionali e provinciali per l'organizzazione e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di lavoro attribuite allo sportello medesimo, compreso il rilascio dei relativi nullaosta (art. 30 del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394).
Pertanto, nel territorio regionale le funzioni dello Sportello per l’Immigrazione sono svolte da tre Enti:
- la Prefettura che rilascia i nulla osta al ricongiungimento familiare in favore di familiari di cittadini non comunitari già regolarmente soggiornanti sul territorio italiano;
- la Questura che rilascia i permessi di soggiorno ai cittadini non comunitari;
- la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia che rilascia il nulla osta al lavoro subordinato in favore di cittadini non comunitari e rilascia il parere su alcune tipologie di conversione di permessi di soggiorno, oltreché registrare i lavoratori in ingresso sul territorio nazionale, a seguito delle richieste inoltrate all’Ente con l’ausilio del portale ALI gestito dal Ministero degli Interni.
Indice dei contenuti
- Le funzioni della Regione Friuli-Venezia Giulia
- Assunzione di un lavoratore non comunitario già regolarmente soggiornante in Italia
- Assunzione di un lavoratore non comunitario che è all'estero
- Assunzione di un lavoratore non comunitario all'estero munito di competenze specifiche
- Distacco in Italia di un cittadino non comunitario per motivi di lavoro
- Ulteriori casi particolari di ingresso di cittadini extracomunitari
- Lavoratori provenienti da Paesi appartenenti all'Unione Europea
Le funzioni della Regione Friuli-Venezia Giulia
L'ufficio regionale "Funzioni specialistiche in materia di lavoro, stranieri e conflitti"
rilascia il nulla osta al lavoro per i cittadini non comunitari che intendono lavorare in Italia,
anche in posizione di distacco dall'estero, e svolge l’istruttoria propedeutica alla conversione di
alcuni permessi di soggiorno in corso di validità che porterà a conseguire in Questura un nuovo
permesso per motivi di lavoro.
Le attività dell’ufficio sono svolte nel rispetto dell’annuale assegnazione delle quote di ingresso a cura del Presidente del Consiglio dei Ministri, ripartite a livello territoriale dal Ministro del Lavoro (c.d. Decreto Flussi).
Possono quindi rivolgersi a tale Ufficio i datori di lavoro interessati all’assunzione di cittadini non comunitari:
- residenti all’estero;
- già regolarmente soggiornanti in Italia per motivi di studio o di tirocinio o per formazione;
- già regolarmente soggiornanti in Italia per motivi di lavoro stagionale;
- già regolarmente soggiornanti in Italia perché in possesso di un permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da un altro Stato membro dell'UE;
- già regolarmente soggiornanti in Italia perché titolari di un permesso di soggiorno per ricerca scientifica o di Carta Blu UE o titolari di alcune tipologie di permesso di soggiorno previste dalla normativa.
Assunzione di un lavoratore non comunitario già regolarmente soggiornante in Italia
Prima di poter assumere un cittadino extracomunitario già regolarmente soggiornante in Italia è necessario verificare che la tipologia del permesso di soggiorno in suo possesso gli consenta di poter svolgere attività lavorativa.
Non tutti i permessi di soggiorno che abilitano al lavoro consentono comunque di svolgere qualsiasi attività lavorativa come nel caso del permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro stagionale o per ingresso in Italia in casi particolari (articolo 27 del Testo unico). L'Ufficio regionale è a disposizione per la soluzione di possibili casi dubbi.
Se il datore di lavoro è interessato ad assumere un cittadino non comunitario, che risieda regolarmente in Italia per motivi di studio, di tirocinio o per formazione, con un contratto di lavoro subordinato occupandolo per più di 20 ore settimanali, potrà farlo invitando il lavoratore interessato a chiedere la conversione del suo permesso di soggiorno in permesso per motivi di lavoro. Parimenti se desidera assumere un cittadino non comunitario per un periodo superiore a 9 mesi, anche in un settore diverso da quello stagionale, purché lo stesso cittadino sia regolarmente residente in Italia per motivi di lavoro stagionale.
- Titoli di soggiorno che consentono l’esercizio di attività lavorativa in Italia
(Formato PDF)
- Conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio a motivi di lavoro subordinato
Lavoratore già presente in Italia per studio/tirocinio/formazione (articolo 6, comma 1, D.Lgs. 286/98).
- Conversione del permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale a lavoro subordinato
Lavoratore già presente in Italia per motivi di lavoro stagionale (articolo 24, comma 10, D.Lgs. 286/98).
Assunzione di un lavoratore non comunitario che è all'estero
Assunzione di un lavoratore non comunitario all'estero munito di competenze specifiche
Distacco in Italia di un cittadino non comunitario per motivi di lavoro
Ulteriori casi particolari di ingresso di cittadini extracomunitari
Particolari ingressi in Italia di cittadini non comunitari possono aver luogo oltre le quote definite con il Decreto flussi annuale.
- Collaboratori familiari al seguito
Lavoratori domestici alle dipendenze di cittadini italiani dapprima all'estero e che decidono poi di rientrare in Italia (articolo 27, comma 1, lettera e) del D. Lgs. n. 286/1998).
- Ingresso e soggiorno per tirocini formativi e di orientamento
Articolo 27, comma 1, lettera f) del D. Lgs. n. 286/1998.
Lavoratori provenienti da Paesi appartenenti all'Unione Europea
I cittadini dell'Unione Europea hanno diritto di libera circolazione e soggiorno nel territorio
degli Stati membri e nei loro confronti non si applicano le disposizioni del Testo unico
sull'immigrazione, bensì le norme contenute nel Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n. 30
(Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro
familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri).
In base al Decreto, tutti i cittadini comunitari possono entrare e soggiornare in Italia fino
a tre mesi senza alcuna formalità, senza alcun visto di ingresso, ma solamente disponendo di un
documento di identificazione valido all'ingresso nel territorio dello Stato. Oltre i tre mesi
dall'ingresso non c'è più l’obbligo di richiedere la carta di soggiorno ma è necessario
iscriversi all'anagrafe del Comune di residenza.
In base ai principi di libera circolazione e quindi di equiparazione ai lavoratori italiani,
stabiliti con il sopra citato Decreto, le procedure per l'assunzione di un lavoratore comunitario
sono le stesse previste per i lavoratori italiani.
Gli Stati membri dell’Unione Europea cui si applicano le presenti disposizioni
sono: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia,
Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia,
Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.
Sono equiparati ai cittadini dell’Unione Europea i cittadini Svizzeri e i cittadini degli
Stati appartenenti allo Spazio Economico Europeo – SEE (Norvegia, Islanda, Liechtenstein).
- Profili dei Paesi
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