La disciplina degli ingressi in Italia per motivi di lavoro dei cittadini non appartenenti all'Unione Europea è subordinata alla programmazione annuale delle quote, attuata mediante il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.o Decreto Flussi). Il provvedimento non solo individua il tetto massimo di ingressi per lavoro subordinato (stagionale e non) e autonomo, ma declina anche i requisiti specifici da considerare in sede di presentazione delle istanze e quelli per gli ingressi in deroga al sistema delle quote.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali provvede alla ripartizione territoriale del contingente, assegnando le quote alle singole province in proporzione diretta alle istanze presentate.

Tipologie di ingresso

Lavoro subordinato

Le principali tipologie di ingresso riguardano i cittadini stranieri da adibire nel lavoro subordinato stagionale in agricoltura e nell'allevamento del bestiame oppure nell'ambito del settore turistico alberghiero, da occuparsi per un massimo di nove mesi nell'arco di un anno. Possono fare ingresso sul territorio nazionale anche quei cittadini stranieri da occupare nel lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato per i settori economici individuati nel decreto governativo di programmazione dei flussi annuali.

Inoltre, per motivi di lavoro domestico possono fare ingresso in Italia nei limiti delle quote disponibili i cittadini stranieri provenienti da qualsiasi Paese non comunitario. Se si tratta di domestico che deve assistere una persona invalida o un minore di età inferiore ai 6 anni oppure un anziano ultraottantenne, l'ingresso è consentito in deroga al meccanismo delle quote annuali. In tal caso è possibile inoltrare l’istanza in qualsiasi periodo dell’anno ma non per assumere il proprio coniuge o parenti ed affini entro il terzo grado ed occorre informare il lavoratore che se in seguito dovesse cambiare datore, resterà pur sempre nel novero del rapporto di lavoro domestico.

Lavoro autonomo 

L'ingresso è consentito nei limiti delle quote assegnate dal medesimo decreto flussi per le seguenti categorie:

a) imprenditori che intendono attuare un piano di investimento di interesse per l'economia italiana, che preveda l'impiego di risorse proprie non inferiori a 500.000 euro, nonché la creazione di almeno tre nuovi posti di lavoro;

b) liberi professionisti che intendono esercitare professioni regolamentate o vigilate, oppure non regolamentate ma rappresentate a livello nazionale da associazioni iscritte in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni e che rilasciano un attestato di qualità dei servizi e di qualificazione professionale dei soci;

c) titolari di cariche societarie di amministrazione e di controllo espressamente previsti dal decreto interministeriale 11 maggio 2011, n. 850;

d) artisti di chiara fama o di alta e nota qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici o privati, in presenza dei requisiti espressamente previsti dal decreto interministeriale 11 maggio 2011, n. 850.

 

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L'applicativo ALI

La presentazione delle istanze è possibile mediante la procedura ALI di accesso al sistema dello Sportello Unico con riconoscimento dell’identità digitale SPID, prerequisito necessario per il loro inoltro telematico. Qualora l’istanza presentata risulti beneficiaria di una quota poiché posizionata utilmente in graduatoria, l’istante ne viene informato mediante posta elettronica certificata (pec) trasmessa in automatico dal sistema.

Tutte le comunicazioni ufficiali avvengono solo per il tramite di questo portale che è opportuno monitorare frequentemente per verificare l’attribuzione della quota e la documentazione istruttoria da integrare a richiesta degli uffici.

 Le organizzazioni dei datori di lavoro firmatarie dei Protocolli d'Intesa col Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali possono usufruire di una procedura semplificata per l’inoltro massivo delle istanze e potranno presentare la domanda senza necessità di asseverazione in quanto si impegnano a garantire il rispetto, da parte dei propri associati, dei requisiti previsti dall'art. 24bis co.1 del Dlg 286/1998.

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Procedura di verifica dei Centri per l'impiego

 

Il datore di lavoro, prima dell'invio della richiesta di nulla osta al lavoro deve verificare che non vi siano altri cittadini italiani o stranieri regolarmente presenti sul territorio nazionale, disponibili ad occupare il posto di lavoro destinato al cittadino all'estero. Tale verifica va effettuata attraverso l'invio del modello ANPAL di richiesta di personale indirizzata mediante pec al Centro per l'Impiego competente (scrivere a cpi@certregione.fvg.it) indicando l'ufficio di interesse (Gorizia, Pordenone, Udine o Trieste).

La suddetta verifica non è necessaria per i lavoratori stagionali e per i lavoratori formati all'estero.

Alla richiesta di nulla osta, pertanto si potrà procedere solo se:

- il Centro per l'Impiego non risponde alla richiesta presentata, entro otto giorni lavorativi dalla data della domanda;

- il lavoratore segnalato dal Centro per l'Impiego non risulta essere idoneo al lavoro offerto;

- il lavoratore inviato dal Centro per l'Impiego non si presenta, salvo giustificato motivo, al colloquio di selezione, decorsi almeno venti giorni lavorativi dalla data della richiesta.

Il verificarsi delle suddette circostanze dovrà risultare da un'auto-certificazione che il datore di lavoro dovrà allegare alla domanda di nulla osta al lavoro.

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Nuove modalità di sottoscrizione del contratto di soggiorno

Il contratto di soggiorno deve essere sottoscritto esclusivamente mediante firma digitale (art. 22 co. 6 del D. Lgs 286/98). Al fine di ottenere il modello 209 propedeutico alla richiesta del permesso di soggiorno per il lavoratore in ingresso, il datore dovrà adoperarsi come segue.

Entro 8 giorni decorrenti da quando il lavoratore fa ingresso in Italia - Informare l'ufficio regionale a mezzo e-mail trasmettendo la copia delle pagine del passaporto con dati anagrafici, timbro d’ingresso, visto consolare e la copia della cessione di fabbricato inviata all’a utorità di pubblica sicurezza entro 48 ore dall’ingresso. Se il lavoratore andrà ad abitare in un luogo diverso rispetto a quello indicato nella domanda di nulla osta, l’ufficio regionale deve ricevere anche la nuova dichiarazione di responsabilità relativa all'alloggio ed il relativo certificato di idoneità del Comune se scaduto.Devono essere comunicate anche eventuali variazioni dei documenti di riconoscimento del datore di lavoro.

Una volta informato l’ufficio regionale, e sempre entro il suddetto termine di 8 giorni - procedere coll’inserimento sul portale ALI dei dati relativi all’ingresso e generare il codice fiscale del lavoratore. A seguire, scaricare il contratto di soggiorno, stamparlo, farlo sottoscrivere al lavoratore con firma leggibile e scansionarlo. Ora il contratto va sottoscritto anche dal datore, ma mediante firma digitale, e quindi caricato nel portale ALI. Dopo queste operazioni, il datore ne dà notizia all’ufficio regionale. Se gli 8 giorni decorrono inutilmente, il portale ALI archivia automaticamente la pratica ed il lavoratore dovrà essere rimpatriato con spese di viaggio a carico del datore di lavoro richiedente.

L’accordo di integrazione - Se il contratto di lavoro proposto allo straniero che fa ingresso perdura almeno 12 mesi è   necessario sottoscrivere anche l’accordo di Integrazione. Dopo la validazione del contratto di soggiorno da parte dell’ufficio regionale, il datore dovrà inserire i dati concernenti l’accordo, cioè la lingua scelta, i dati del passaporto del lavoratore ed il suo domicilio. L’accordo potrà essere scaricato in ALI dopo la validazione dell’ufficio regionale ed andrà firmato in modo leggibile dal lavoratore, scansionato e ricaricato sempre in ALI per essere validato.

Fase conclusiva - Acquisito il contratto di soggiorno e, nei casi previsti l’accordo di integrazione, l’ufficio regionale invia il modello 209 che dovrà essere scaricato in ALI, stampato e consegnato al lavoratore per l’invio della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno tramite il consueto kit postale, dopo avervi apposto il bollo di 16 euro. L’ufficio regionale convoca il datore per la consegna dei bolli, il primo i cui estremi erano stati indicati nella domanda di nulla osta (16 euro) ed il secondo relativo al nulla osta al lavoro rilasciato (16 euro).

   

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