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Vertenze di lavoro collettive
La composizione di una vertenza di lavoro è attivata, su richiesta dell’azienda o delle
rappresentanze sindacali dei lavoratori, presso i competenti uffici dell’Amministrazione regionale
preposti a svolgere un'attività di mediazione volta a conciliare le posizioni delle
parti.
Ai suddetti uffici compete anche la ricezione delle comunicazioni di avvio delle procedure di
licenziamento collettivo, ai sensi degli artt. 4 e 24 della Legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di
direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro e altre disposizioni in materia di mercato
del lavoro), ai fini dell’eventuale convocazione delle parti per l’espletamento della fase
amministrativa della procedura in caso di mancato accordo in sede sindacale.
La fase amministrativa dovrà concludersi entro 30 giorni dalla comunicazione dei motivi dell’e
sito negativo della consultazione sindacale, se il numero degli esuberi dichiarati nella
comunicazione di avvio è superiore a nove (altrimenti, entro15 giorni).
Un’ulteriore fattispecie concerne le procedure per il cambio di appalto laddove i contratti
collettivi di lavoro prevedano il passaggio dei lavoratori tra chi cessa la gestione dell’appalto e
chi vi subentra. Anche in questo caso può essere formulata istanza all’Amministrazione regionale di
convocazione di un esame congiunto per la risoluzione della questione mediante il raggiungimento di
un accordo.
Rif. Art. 6 L.R. 13/2015
Ricorso al Comitato dei Garanti
Gli attuali accordi in materia di rappresentanza sottoscritti tra le parti sociali nei diversi
comparti di contrattazione, prevedono la presenza di una sola forma di rappresentanza sindacale
unitaria (R.S.U.), in ogni unità produttiva che abbia più di quindici dipendenti. Alla
costituzione ed al rinnovo della R.S.U., si procede mediante votazione nei collegi costituiti dalle
commissioni elettorali nei singoli luoghi di lavoro.
Contro le decisioni della commissione elettorale è ammesso ricorso entro 10 giorni ad apposito
Comitato dei Garanti che è composto da un componente in rappresentanza delle organizzazioni
sindacali presentatrici di liste interessate al ricorso, da un rappresentante di parte datoriale ed
è presieduto da un rappresentante della Regione.
Analoghe procedure sono previste anche per i lavoratori del pubblico impiego dall’Accordo
Collettivo Quadro del 7 agosto 1998 (modificato dai Contratti Collettivi Quadro del 28
novembre 2014 e del 9 febbraio 2015) per la costituzione delle R.S.U. per il personale dei comparti
delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale. In questo
caso la presenza della componente datoriale è garantita da un funzionario dell’Amministrazione
nella quale si è svolta la votazione.
Il Comitato deve pronunciarsi entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data di
presentazione del ricorso.
A chi rivolgersi
Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia
Area Agenzia regionale del lavoro
Servizio politiche del lavoro
Funzioni specialistiche lavoro, stranieri e conflitti
Corso Italia, 55 - GORIZIA
tel. 0481- 38.6617
e-mail: serena.travan@regione.fvg.it
Via Borgo S. Antonio, 23 - PORDENONE
tel. 0434 – 52.92.89 – 52.92.92
e-mail: giuseppe.cardellicchio@regione.fvg.it
Scala dei Cappuccini, 1 - TRIESTE
(l'ufficio di Trieste gestisce temporaneamente anche le pratiche di riferimento del
territorio della provincia di Udine)
tel. 040 – 377.2892
e-mail: conflittilavoro.trieste@regione.fvg.it
PEC comune a tutti gli uffici: lavoro@certregione.fvg.it