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Avvio della procedura di licenziamento collettivo di cui alla Legge 223/1991
Accordo/Mancato accordo/Invio elenchi lavoratori licenziati
Entro 7 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di avvio della procedura di licenziamento collettivo, si procede a un esame congiunto tra le parti che dovrà concludersi entro 45 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell’impresa.
La stessa dovrà informare per iscritto gli uffici regionali competenti sul risultato della consultazione e sui motivi dell'eventuale esito negativo (art. 4, co. 5 e co. 6 L. 223/91).
In caso di mancato accordo, le parti, con la mediazione degli uffici regionali competenti, devono effettuare un ulteriore esame della materia per verificare la possibilità di raggiungere un accordo. Tale esame deve concludersi entro 30 giorni dalla richiesta (qualora il numero dei lavoratori interessati dalle procedure di licenziamento collettivo sia inferiore a 10, i termini di cui sopra sono ridotti alla metà) (art. 4, co. 7 e co. 8 L. 223/91).
Raggiunto l’accordo o esperita la procedura amministrativa di cui sopra, l’impresa trasmette copia del verbale (di accordo o di mancato accordo) al competente ufficio regionale e ha la facoltà di licenziare i lavoratori comunicando per iscritto a ciascuno di essi il recesso, nel rispetto dei termini di preavviso.
Sia in caso di accordo che di mancato accordo, entro 7 giorni dalla comunicazione dei recessi, l’elenco dei lavoratori licenziati deve essere inviato all’ufficio regionale e alle associazioni di categoria (art. 4, co. 9 L. 223/91) utilizzando l'apposita scheda. Qualora l’i mpresa preveda per gli esuberi licenziamenti scaglionati nel tempo - comunque entro i termini di legge o quelli previsti dall’accordo - la stessa dovrà inviare all’ufficio una comunicazione dopo ogni licenziamento, utilizzando la scheda medesima.
Verbale e schede lavoratori licenziati devono essere spedite via PEC all’indirizzo: lavoro@certregione.fvg.it
Qualora l’impresa preveda per gli esuberi licenziamenti scaglionati nel tempo - comunque entro i termini di legge o quelli previsti dall’accordo - la stessa dovrà inviare all’ufficio una comunicazione dopo ogni licenziamento, utilizzando la scheda medesima.
A chi rivolgersi
Per informazioni sulle procedure:
Regione autonoma FVG
Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia
Servizio politiche del lavoro
P.O. Funzioni specialistiche in materia di lavoro, stranieri e conflitti
Per il territorio di Gorizia:
Luca Cipriani - tel. 0481 386623
email:
luca.cipriani@regione.fvg.it
Per i territori di Pordenone:
Cardellicchio Giuseppe - tel. 0434 529289
email: conflittilavoro_immigrazione.pordenone@regione.fvg.it
Per i territori di Trieste e Udine:
Borsi Elena - tel. 040 3772881
email conflittilavoro.trieste@regione.fvg.it
PEC:
lavoro@certregione.fvg.it

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