Il nulla osta, le convenzioni e le altre procedure per assumere.

Richiesta di nulla osta

I datori di lavoro che vogliono assumere un lavoratore iscritto al collocamento mirato devono richiedere il rilascio del nulla osta (foglio di avviamento al lavoro) prima di procedere all’assunzione. Ciò vale sia per i datori soggetti all'obbligo sia per i datori che vogliono usufruire delle eventuali agevolazioni.

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Convenzione individuale o di integrazione lavorativa 

Per attuare l’inserimento in organico di uno specifico lavoratore disabile, che presenti disabilità complessa o particolare difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario, i datori di lavoro possono chiedere la stipula di apposita convenzione (L. 68/99, art. 11, c. 4).
Tale convenzione oltre all’indicazione dei tempi e delle modalità di assunzione deve:
- indicare dettagliatamente le mansioni attribuite al lavoratore disabile e le modalità di svolgimento;
- prevedere forme di sostegno e di tutoraggio al fine di favorire l’adattamento al lavoro del disabile;
- prevedere verifiche periodiche sull’andamento del percorso formativo inerente la convenzione.
Nel caso in cui si assuma un disabile psichico con richiesta nominativa i datori di lavoro privati sono tenuti a stipulare la convenzione.
(art. 9, c.4, della L. 68/99 e art. 7, c.4 del DPR 333/2000). 

La Delibera di Giunta regionale n.1878/2017 determina i criteri generali per la stipula di convenzioni finalizzate all’inserimento lavorativo delle persone disabili ai sensi dell' articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (norme per il diritto al lavoro dei disabili)

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Convenzione di programma (per datori soggetti all'obbligo)

I datori di lavoro pubblici e privati soggetti all’obbligo della riserva di posti per dipendenti con disabilità possono chiedere la stipula di apposita convenzione per attuare l’inserimento in organico in modo graduale e adeguato alle esigenze dei lavoratori e del datore di lavoro (L.68/99, art. 11, c. 1).
Nelle convenzioni sono stabiliti i tempi dell’inserimento lavorativo e le modalità delle assunzioni che il datore di lavoro si impegna a effettuare tra cui: la facoltà della scelta nominativa, lo svolgimento di tirocini con finalità formative o di orientamento, l’assunzione con contratto di lavoro a termine, lo svolgimento di periodi di prova più ampi di quelli previsti dal contratto collettivo.
Gli inserimenti possono essere scaglionati, di norma, nei limiti di 24 mesi per i datori di lavoro che occupano da 15 a 50 dipendenti, e di 36 mesi per quelli che occupano più di 50 dipendenti. Il numero di inserimenti previsti in convenzione può coprire l’intera quota di riserva o solo parte di essa. Qualora la copertura programmata sia parziale, il datore di lavoro è tenuto a indicare gli altri strumenti adottati per la copertura dell’obbligo a livello nazionale.

La Delibera di Giunta regionale n.1878/2017 determina i criteri generali per la stipula di convenzioni finalizzate all’inserimento lavorativo delle persone disabili ai sensi dell'articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (norme per il diritto al lavoro dei disabili).

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Convenzione art. 14

La convenzione ex Art. 14 del D. Lgs. 276/03 è uno degli strumenti di politica attiva del lavoro che consente alle aziende di assolvere ad una parte degli obblighi previsti dalla L. 68/99 attraverso il conferimento di commesse di lavoro a cooperative sociali, che assumono direttamente le persone con disabilità che presentano particolari difficoltà di integrazione nel mondo del lavoro.

Nel caso di datori di lavoro con più di 50 dipendenti, il numero di inserimenti previsti in convenzione può coprire al massimo il 50 % della quota di riserva (DGR n. 643 del 6 maggio 2022).

Requisiti richiesti

  • Essere datori di lavoro privati associati o aderenti alle associazioni di categoria firmatarie della Convenzione quadro, con sede o unità locale nell’ambito territoriale della provincia in cui si intende stipulare la convenzione. Avere adempiuto agli obblighi di assunzione di lavoratori con disabilità ai fini della copertura della quota restante, anche attraverso altri accordi convenzionali ai sensi della legge 68/1999.
  • Essere cooperative sociali di tipo B iscritte all’albo regionale oppure operanti sul territorio regionale anche se solo con una unità locale, iscritte a una delle associazioni di rappresentanza firmatarie della Convenzione Quadro ed attive da almeno due anni;
  • Essere imprese sociali di cui decreto legislativo n. 112/2017, essere iscritte nel registro delle imprese alla sezione “imprese sociali”, iscritte ad una delle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela che sottoscrivono la convenzione quadro ed essere attive da almeno due anni precedenti alla richiesta di stipula della convenzione

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Esonero parziale

I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici con più di 35 dipendenti computabili che, per le speciali condizioni della loro attività, non possono occupare l’intera percentuale di persone disabili, possono fare domanda di esonero parziale per essere autorizzati ad assumere una quota inferiore a quella d’obbligo.
L’esonero può essere autorizzato dopo valutazione di merito. E' di durata temporanea (minimo 12 mesi, massimo 36 mesi), eventualmente rinnovabile per un periodo non superiore a 36 mesi, e può riguardare la misura percentuale massima del 60% della quota di riserva, aumentato fino all’80% per i datori di lavoro operanti nel settore della sicurezza e della vigilanza e nel settore del trasporto privato.

Obbligo di versamento contributo giornaliero per esonero parziale
Il datore di lavoro autorizzato all’esonero parziale deve versare un contributo di € 39,21 al giorno per ciascun lavoratore disabile non occupato, secondo la percentuale di esonero ottenuta e nei termini e con le modalità di pagamento che saranno comunicati dal competente Ufficio territoriale del Collocamento mirato.
Tale contributo confluisce nel Fondo regionale per l’occupazione dei disabili.

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Normativa di riferimento per le procedure di esonero

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Compensazione territoriale

I datori di lavoro privati che occupano personale dislocato in diverse unità produttive possono portare automaticamente in compensazione l’eccedenza di disabili (art. 3, L. 68/99) e di non disabili (art. 18, L. 68/99) assunti in una unità produttiva con il minor numero di assunzioni obbligatorie in altre unità.
Questa possibilità è estesa anche alle imprese che fanno parte di un gruppo individuato ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, come definito dall’art. 31 del D.L.vo, n. 276/03, vale a dire alle società collegate o controllate.

I datori di lavoro pubblici possono avvalersi dell’istituto della compensazione in riduzione e in eccedenza rispetto all’obbligo di cui agli artt. 3 e 18, tra unità produttive ubicate nella medesima regione. I datori di lavoro che si avvalgono della facoltà di compensazione devono comunicarla telematicamente (D.Lgs. 151/2015, art. 5, c,1 lett. c), all'interno del Prospetto informativo (Unipi).

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Computabilità in costanza di rapporto di lavoro

I datori di lavoro possono computare, a copertura di un posto riservato a lavoratori disabili, un dipendente già in forza che sia stato riconosciuto (L.68/99, art. 4 c. 4):
- invalido civile almeno al 60%
- invalido del lavoro almeno al 34%
Il dipendente viene ascritto alla quota parte di assunzioni da effettuare con chiamata numerica (D.P.R. 333/2000 art. 3 c.2).
Qualora il datore di lavoro non sia soggetto all’obbligo, il riconoscimento può essere effettuato in previsione dell’insorgere dell’obbligo medesimo.
 

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Sospensione degli obblighi occupazionali


Nel caso in cui un’impresa versi in una delle seguenti situazioni di crisi aziendale:
- cassa integrazione guadagni straordinaria;
- contratti di solidarietà difensivi
- ricorso al fondo di solidarietà del settore del credito
- procedure incentivanti l'esodo
gli obblighi di assunzione sono sospesi, per la durata dei programmi, in proporzione all'attività lavorativa effettivamente sospesa e per il singolo ambito provinciale interessato alla crisi.
In caso di mobilità ex artt 4 e 24 L. 223/1991 e s.m. e nel caso in cui la procedura si concluda con almeno cinque licenziamenti, gli obblighi sono sospesi per la durata della procedura e su tutto il territorio nazionale e per il periodo in cui permane il diritto di precedenza all'assunzione previsto dall'articolo 8, comma 1, della stessa legge.

La sospensione degli obblighi occupazionali può riguardare anche i lavoratori appartenenti alle categorie protette di cui all'art. 18, c. 2, della L. 68/1999.

Per usufruire della sospensione, il datore di lavoro deve presentare, al competente ufficio del collocamento mirato sul territorio in cui si trova la sede legale dell’impresa, una semplice comunicazione corredata dalla copia del provvedimento amministrativo che riconosce l’esistenza di una situazione di crisi aziendale. In attesa dell’emanazione del provvedimento che ammette l’impresa a uno dei trattamenti di crisi aziendale, è possibile richiedere l’autorizzazione alla sospensione temporanea degli obblighi per un periodo non superiore a tre mesi, rinnovabile una volta sola.

La sospensione cessa contestualmente al venir meno della situazione che l'ha originata, con conseguente ripristino dell'obbligo per il datore di lavoro di presentare la richiesta di avviamento ai servizi competenti. Entro 60 giorni da tale data, il datore di lavoro presenta la richiesta di avviamento dei lavoratori da assumere.

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Prospetto informativo - Unipi

Il Prospetto Informativo (modello UNIPI) è una dichiarazione annuale che i datori di lavoro pubblici e privati (con 15 o più dipendenti costituenti base di computo) devono presentare alle strutture competenti del collocamento mirato, indicando la propria situazione occupazionale rispetto agli obblighi di assunzione di personale disabile e/o appartenente alle categorie protette, insieme ai posti di lavoro e alle mansioni disponibili.
Il prospetto informativo contiene la situazione al 31 dicembre dell'anno precedente e va compilato on-line da parte dei soggetti obbligati e inviato di norma e salvo proroghe entro il 31 gennaio.
Le regole e gli standard tecnici per la compilazione e l'invio sono stabilite dal Ministero del Lavoro. 

 

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Uffici competenti

Per ulteriori informazioni rivolgersi ai seguenti uffici:

Gorizia
Collocamento Mirato
Corso Italia, 55 - 34170 Gorizia
collocamentomirato.gorizia@regione.fvg.it
Tel. 0481.386 628

Pordenone
Collocamento Mirato
Via Canaletto, 5 - 33170 Pordenone
collocamentomirato.pordenone@regione.fvg.it
tel. 0434 529362 - 529369 - 529364

Trieste
Collocamento Mirato
Scala dei Cappuccini, n. 1 - 34131 Trieste
collocamentomirato.trieste@regione.fvg.it
Tel. 040377 2890, 2891, 2893, 2895

Udine
Collocamento Mirato
Viale G. Duodo, 3 - 33100 Udine
collocamentomirato.udine@regione.fvg.it
Tel. 0432.207729 - 0432.207727

Posta certificata (Pec): cpi@certregione.fvg.it

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