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Carta famiglia - Il sostegno all’autonomia abitativa è un contributo a fondo perduto destinato alle giovani madri per l’acquisto della prima casa di abitazione.
Le domande di sussidio possono essere presentate a partire dal giorno 14 maggio - ore 9.00
Indice dei contenuti
- Chi può richiedere il sussidio
- Cosa fare prima di richiedere il sussidio
- Ammontare del sussidio
- Modalità e termini di presentazione della domanda
- Istruttoria, ammissione delle domande, concessione e liquidazione del contributo
- Obblighi della beneficiaria e del soggetto esercente la potestà genitoriale
- Perdita dei requisiti, decadenza e revoca del contributo
- Controlli, annullamento e revoca del contributo
- Comunicazioni e accessibilità degli atti
- Cumulabilità del contributo
Chi può richiedere il sussidio
Per accedere al contributo la giovane madre possiede i seguenti requisiti:
a) essere madre di uno o più figli nati dal 1° gennaio 2026 o adottati dal 1° gennaio 2026
purché di minore età; in caso di adozione la genitorialità si considera realizzata con la sentenza
di adozione definitiva.
b) avere un’età inferiore a 28 anni non compiuti alla data della nascita o alla data della
sentenza di adozione di una figlia o di un figlio;
c) essere residente in Friuli Venezia Giulia per un periodo di almeno dodici mesi continuativi
precedenti la data della nascita o dell'adozione;
d) essere titolare di Carta famiglia, in corso di validità al momento della presentazione
della domanda;
e) avere inserito il figlio o figlia nel proprio nucleo famigliare sia ai fini dell’a
ggiornamento dell’ISEE e sia ai fini dell’aggiornamento di Carta famiglia;
f) essere in possesso di un ISEE in corso di validità di valore pari o inferiore a 35.000
euro. Il possesso dell’ISEE non è richiesto:
- alle madri con figli minori a carico inserite in un percorso personalizzato di protezione e
sostegno all’uscita da situazioni di violenza debitamente attestato;
- ai genitori in possesso di certificato di stato vedovile o di dichiarazione sostitutiva di
certificazione in base all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa), per un periodo massimo di tre anni dal verificarsi della condizione
di vedovanza;
g) essere, alla data della presentazione della domanda, occupata, ovvero essere impegnata in
un percorso di istruzione o formazione ovvero, se disoccupata, aver presentato la dichiarazione di
immediata disponibilità al lavoro e svolgere le azioni di politica attiva del lavoro previste nel
patto di servizio;
h) avere acquisito la proprietà o la comproprietà di un immobile adibito o da adibire a prima
casa mediante la stipula di un contratto di compravendita o trasferimento della proprietà con
decreto del giudice a esito di vendita giudiziaria.
Non rientra la proprietà acquisita mediante l’acquisto di sole quote, l’acquisto della nuda
proprietà, la permuta e la donazione. L’immobile deve:
1) essere acquistato a un prezzo non superiore a 200.000,00 euro;
2) essere acquistato nei nove mesi precedenti o entro i dodici mesi successivi alla data di
nascita o di adozione della figlia o del figlio nata o nato dal 1° gennaio 2026;
3) non avere caratteristiche di lusso, come definite dal decreto ministeriale 2 agosto 1969 n.
1072 (Caratteristiche delle abitazioni di lusso);
4) avere destinazione d’uso residenziale;
5) essere adibito o da adibire ad abitazione e residenza anagrafica con dimora abituale della
richiedente il contributo.
La concessione del contributo alla giovane madre non è ammissibile a fronte di un contratto di
compravendita dell’immobile oggetto della domanda stipulato con il coniuge, parenti e affini sino
al secondo grado ovvero con un’impresa organizzata in forma societaria nella quale i titolari o
contitolari di maggioranza o gli amministratori della società hanno un vincolo di coniugio, di
parentela o di affinità con la medesima.
Nel caso di madre minorenne la domanda è presentata da chi esercita la responsabilità
genitoriale; in tal caso il soggetto che esercita la potestà genitoriale è titolare di Carta
famiglia, in possesso dei requisiti d), e) e f); la madre minorenne e il figlio o figlia di questa
appartengono al nucleo familiare di quest’ultimo, la madre è altresì in possesso dei requisiti a),
b), c), g) e h).
Il limite di età delle giovani madri è elevato:
a) per gli anni 2026 e 2027 a trenta anni non compiti;
b) per gli anni 2028 e 2029 a ventinove anni non compiuti.
Ai fini del contributo sono riconosciuti i percorsi effettuati presso un’istituzione statale,
pubblica o privata paritaria o legalmente riconosciuta dal sistema pubblico, di seguito
elencati:
a) scuola secondaria di primo grado;
b) percorso di istruzione di primo livello per adulti;
c) istruzione e formazione professionale - IEFP;
d) liceo;
e) istituto tecnico;
f) istituto professionale;
g) liceo quadriennale;
h) istituto tecnico quadriennale;
i) istituto professionale quadriennale;
j) percorso di istruzione di secondo livello per adulti (CPIA) - liceo artistico;
k) percorso di istruzione di secondo livello per adulti (CPIA) - istituto tecnico;
l) percorso di istruzione di secondo livello per adulti (CPIA) - istituto professionale;
m) IFTS - istruzione e formazione tecnico professionale;
n) ITS Academy - istituto tecnologico superiore;
o) corso di laurea di I livello o equipollenti (AFAM);
p) corso di master universitario di I livello o equipollenti (AFAM);
q) corso di laurea di II livello (biennale) o equipollenti (AFAM);
r) corso di laurea di II livello (a ciclo unico) o equipollenti (AFAM);
s) corso di master universitario di ii livello o equipollenti (AFAM);
t) scuola di specializzazione universitaria;
u) corso di dottorato alla ricerca o equipollenti (AFAM).
Sono altresì riconosciuti i percorsi di formazione professionale regionali finalizzati al
conseguimento di una qualifica regionale.
Cosa fare prima di richiedere il sussidio
Prima di richiedere il sussidio, la richiedente deve avere inserito il figlio o figlia nel
proprio nucleo famigliare dell’ISEE e verificare che la sua Carta famiglia sia:
- attiva;
- aggiornata rispetto al nucleo familiare indicato nell’ISEE in corso di validità.
Infatti, nel caso in cui il nucleo familiare sia cambiato (a titolo di esempio: nascita di un
figlio, uscita dal nucleo di figlio maggiorenne, ecc.), occorre, dopo aver rinnovato l'ISEE,
procedere con la richiesta di “aggiornamento” del nucleo familiare.
Si ricorda che le domande di aggiornamento del nucleo familiare non modificano la data di
scadenza della Carta famiglia, che resta sempre la stessa.
Ammontare del sussidio
Il contributo è determinato in misura pari al 50 per cento del prezzo d’acquisto della prima
casa e comunque fino a un massimo di 40.000,00 euro. In caso di immobile cointestato la misura del
contributo è riferita alla quota di proprietà della giovane madre.
Modalità e termini di presentazione della domanda
La domanda è presentata entro il termine perentorio di dodici mesi dalla nascita o dalla data
della sentenza di adozione del figlio o della figlia.
In via di prima applicazione per l’anno 2026 per i nati o adottati dal 1° gennaio 2026 e prima
dell’entrata in vigore del presente Regolamento il termine perentorio per la presentazione delle
domande decorre dalla data di pubblicazione del presente Regolamento sul Bollettino Ufficiale
Regionale ed entro e non oltre dodici mesi.
La domanda di contributo è presentata esclusivamente per via telematica mediante l’applicativo
informatico messo a disposizione dall’Amministrazione regionale.
All’applicativo informatico si accede previa identificazione informatica con lo SPID (Sistema
Pubblico d’Identità Digitale), la CIE (Carta d’Identità Elettronica Italiana), o la TS-CNS (Tessera
Sanitaria - Carta Nazionale dei Servizi).
Il possesso dei requisiti è comprovato nella domanda con dichiarazioni sostitutive di
certificazione o di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa), con il richiamo alle sanzioni previste
dall’articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, in caso di dichiarazioni
mendaci.
La domanda è sottoscritta ai sensi dell’articolo 65, comma 1, lettera b) del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale) con la convalida e la
trasmissione dei dati da parte del richiedente.
Una volta trasmessa la domanda non è possibile modificarla o inviare ulteriori domande; è
possibile ritirare la domanda e presentarne una nuova, entro i termini previsti.
Istruttoria, ammissione delle domande, concessione e liquidazione del contributo
Il Servizio competente svolge l’istruttoria secondo l’ordine cronologico di presentazione
della domanda.
Se dall’esame della domanda trasmessa risulti necessaria l’acquisizione di ulteriori elementi,
il Servizio competente provvede a richiederli, fissando un termine perentorio di dieci giorni.
Decorso inutilmente tale termine o se la documentazione trasmessa risulti ancora carente, la
domanda viene dichiarata improcedibile con provvedimento espresso redatto in forma semplificata. La
richiesta di integrazione sospende i termini del procedimento.
Il contributo è concesso entro centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda.
Contestualmente alla concessione del contributo è disposta l’erogazione delle mensilità spettanti
dalla data di nascita o di adozione e fino alla mensilità della data del decreto di
concessione.
Qualora la madre minorenne raggiunga la maggiore età entro la data del provvedimento di
concessione del contributo, questo è comunque erogato al soggetto che ha esercitato la
responsabilità genitoriale.
Obblighi della beneficiaria e del soggetto esercente la potestà genitoriale
È fatto obbligo alla giovane madre o a chi ne esercita la responsabilità genitoriale di
comunicare tempestivamente al Servizio competente ogni eventuale variazione dei dati indicati nella
domanda e ogni cambio di residenza sia in regione e sia fuori regione.
Nel caso in cui la giovane madre alla data della domanda non dimori abitualmente e non risieda
anagraficamente nell’immobile oggetto del contributo, ha l’obbligo di trasferire la propria dimora
abituale e la propria residenza anagrafica entro il termine perentorio di diciotto mesi dalla
stipula della compravendita o dall’atto di trasferimento della proprietà. La giovane madre comprova
l’effettivo trasferimento della propria dimora abituale e della propria residenza anagrafica nell’i
mmobile oggetto di contributo mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione, inviata all’i
ndirizzo di posta elettronica certificata del Servizio competente entro trenta giorni dal
trasferimento.
La giovane madre, beneficiaria del contributo, assieme alla figlia o al figlio per cui chiede
il contributo, sono tenuti a mantenere la residenza in Friuli Venezia Giulia nei cinque anni
successivi alla data di nascita o di adozione.
In caso di decesso della giovane madre o della figlia o del figlio gli obblighi di cui ai
commi precedenti sono estinti.
Ogni comunicazione è inviata all’indirizzo di posta elettronica certificata del Servizio
competente.
Perdita dei requisiti, decadenza e revoca del contributo
Il diritto al contributo decade al verificarsi di uno o più dei seguenti eventi:
1. qualora la giovane madre, con la figlia o il figlio, non trasferisca la propria dimora
abituale e la propria residenza anagrafica nell’immobile oggetto di contributo entro diciotto mesi
dalla data del contratto di compravendita o di trasferimento di proprietà;
2. qualora la giovane madre, con la figlia o il figlio, sposti la propria residenza fuori
dalla regione Friuli Venezia Giulia nei cinque anni successivi alla data di nascita o di
adozione.
Nel primo caso con provvedimento dichiarativo di decadenza, il contributo complessivo è
revocato.
Nel secondo caso con provvedimento dichiarativo di decadenza, il contributo complessivo è
rideterminato in riduzione nella misura pari al 20 per cento per ciascun anno di mancato rispetto
del vincolo dei cinque anni e revocato per la quota non più spettante. Qualora la residenza nella
regione Friuli Venezia Giulia sia inferiore all’anno il contributo è revocato per intero.
La decadenza dal diritto al beneficio e la revoca del contributo, totale o parziale, comporta
la restituzione delle somme già erogate, maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale a
decorrere dalla data della richiesta di restituzione sino alla data della effettiva restituzione,
come previsto dall’articolo 49, comma 1-bis, della legge regionale 7/2000.
Qualora la beneficiaria o il soggetto esercente la potestà genitoriale non abbiano
tempestivamente comunicato l’evento che comporta la decadenza dal contributo, la restituzione delle
somme eventualmente già erogate sono maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale a
decorrere dalla data di erogazione sino alla data di effettiva restituzione, come previsto dall’a
rticolo 49, comma 1, della legge regionale 7/2000
Controlli, annullamento e revoca del contributo
Le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà di cui agli articoli 46
e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 sono oggetto di controllo da parte del
Servizio competente, anche a campione e successivamente all’erogazione del beneficio, con una o più
delle seguenti modalità:
a) consultazione diretta, anche mediante servizi di cooperazione applicativa, delle banche
dati delle Amministrazioni certificanti (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale per DSU e
ISEE; Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente per residenza, genitorialità, stato civile,
rapporti di coniugio, parentela o affinità; Ergonet-Regione Friuli Venezia Giulia per la condizione
occupazionale; Anagrafe Nazionale dell’Istruzione per la frequenza dei percorsi di istruzione e
formazione; SISTER-Agenzia delle entrate per le visure catastali; banca dati informatica del Libro
Fondiario per libri fondiari e atti tavolari; Registro delle imprese-Unioncamere).
b) mediante richiesta scritta di conferma da parte dei soggetti o delle amministrazioni in
possesso delle relative informazioni;
c) acquisizione di atti e documenti idonei a comprovare la veridicità di stati, fatti e
qualità personali dichiarati; quando trasmessi con mezzo informatico idoneo ad accertarne la
provenienza, ai sensi dell’articolo 43, comma 6, del DPR 445/2000 soddisfano il requisito della
forma scritta e non devono essere trasmessi in originale.
I soggetti sottoposti ai controlli sono tenuti a collaborare con il personale regionale
incaricato e a presentare tempestivamente e comunque entro venti giorni la documentazione
richiesta.
Nel caso in cui, a seguito dei controlli di cui al comma 1, emerga la non veridicità del
contenuto delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, il
provvedimento di concessione del contributo è annullato ai sensi dell’articolo 49 della legge
regionale 7/2000 per riconosciuta assenza originaria dei requisiti, causata da una condotta del
beneficiario non conforme al principio della buona fede.
Il provvedimento di concessione del contributo è altresì annullato se alla madre o al titolare
esercente la potestà genitoriale è stata revocata la Carta famiglia per i motivi di cui all’a
rticolo 5, comma 6, lettera c) del decreto del Presidente della Regione 22 giugno 2022, n. 75
(Regolamento per l’attuazione della Carta famiglia e della Dote famiglia previste dall’articolo 6 e
dall’articolo 7 della legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22 (Disposizioni in materia di politiche
della famiglia, di promozione dell’autonomia dei giovani e delle pari opportunità)).
L’annullamento comporta la restituzione delle somme erogate, maggiorate degli interessi
calcolati al tasso legale, a decorrere dalla data di erogazione sino alla data di effettiva
restituzione, come previsto dall’articolo 49, comma 1 della legge regionale 7/2000.
Comunicazioni e accessibilità degli atti
L’applicativo informatico avvisa il richiedente dell’avvenuta trasmissione della domanda,
fornisce in via telematica l’avvio del procedimento e consente al richiedente di monitorare gli
stati del procedimento accedendo alla sezione “Atti del procedimento”.
L’avviso di ricevimento della domanda validamente inviata dal richiedente e la comunicazione
di avvio del procedimento sono altresì trasmessi per via telematica all’indirizzo di posta
elettronica ordinaria indicata nella domanda.
La domanda per cui non è stata portata a termine la procedura d’invio, attestata dalla
ricezione della e-mail di conferma, non è presentata.
La richiesta di chiarimenti o elementi integrativi è indirizzata alla casella di posta
elettronica certificata eletta dal richiedente come domicilio digitale presso l’Indice Nazionale
dei Domicili Digitali (INAD). Qualora il richiedente non abbia un domicilio digitale, la richiesta
è indirizzata alla casella di posta elettronica certificata indicata dal richiedente nella domanda.
Qualora il richiedente non abbia una casella di posta elettronica certificata, la richiesta è
inviata all’indirizzo di residenza o al recapito indicato nella domanda tramite raccomandata con
ricevuta di ritorno. La richiesta è altresì resa disponibile all’interessato nella Sezione “Atti
del procedimento” dell’applicativo informatico.
Il provvedimento di concessione del contributo è pubblicato nella sezione “Amministrazione
Trasparente” del sito web della Regione Friuli Venezia Giulia. Gli estremi del provvedimento, ai
fini della sua ricerca e consultazione, sono resi disponibili all’interessato nella Sezione “Atti
del procedimento” dell’applicativo informatico, con invio di una mail all’indirizzo di posta
elettronica ordinaria indicato nella domanda.
Gli atti di liquidazione e pagamento non sono accessibili in modalità telematica. Gli estremi
degli atti di liquidazione e di pagamento di ciascuna mensilità del contributo spettante sono resi
disponibili all’interessata nella Sezione “Atti del procedimento” dell’applicativo
informatico.
La comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda e il successivo eventuale
provvedimento di diniego sono comunicati all’interessato al suo domicilio digitale o per PEC o
tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. La nota e il successivo provvedimento sono altresì
resi disponibili all’interessato nella sezione “Atti del procedimento” dell’applicativo
informatico.
Le comunicazioni inerenti ai controlli nonché i provvedimenti eventuali di decadenza o di
annullamento sono comunicati al richiedente al suo domicilio digitale o per PEC o tramite
raccomandata con ricevuta di ritorno.
Cumulabilità del contributo
La misura non è cumulabile con i benefici pubblici regionali previsti dalla legge regionale 19
febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater) per il
medesimo intervento di acquisto dell'immobile destinato a prima casa di abitazione, anche qualora
richiesti da eventuali co-intestatari per la relativa quota di proprietà.


