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Cosa sono i centri di vacanza per minori
Per centri di vacanza per minori si intendono strutture o aree appositamente attrezzate che offrono attività volte a organizzare il tempo libero di bambini/e e di ragazzi/e in esperienze di vita comunitaria con l'obiettivo di favorirne la socializzazione, lo sviluppo delle potenzialità individuali, l'esplorazione e la conoscenza del territorio, assolvendo al tempo stesso anche una funzione sociale.
I centri di vacanza per minori sono attivati annualmente per un periodo limitato e possono essere diurni o prevedere anche il pernottamento per la fascia tra i 6 e i 17 anni.
I centri di vacanza possono anche assumere la forma di campeggi. In tal caso devono possedere i requisiti previsti dagli artt. 29 e seguenti della L.R. 21/2016.
Per ulteriori chiarimenti e informazioni rivolgersi al Comune sede del centro di vacanza.
Linee guida nazionali
Tenuto conto dell’evoluzione del contesto emergenziale, anche a livello normativo, nonché della riapertura dei servizi educativi e scolastici a partire dal mese di settembre 2020, il Dipartimento per le politiche della famiglia ha pubblicato e aggiornato il testo relativo alle “Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID-19”, con l’obiettivo di individuare orientamenti e proposte per realizzare, nell’attuale fase 2 dell’emergenza COVID-19, opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini e adolescenti, contenendo il rischio di contagio epidemiologico.
Al fine di prevenire i contagi da SARS CoV 2 si raccomanda di attenersi alle linee guida sotto pubblicate ed in particolare di privilegiare il più possibile le attività in spazi aperti all’esterno.
In caso di attività in spazi chiuso, è raccomandata l’aerazione dei locali, con il ricambio di aria che deve essere frequente, tenendo le finestre aperte per la maggior parte del tempo.
Si raccomanda inoltre di predisporre degli spazi dedicati a ospitare minori e operatori, educatori e animatori, anche volontari, che manifestano sintomatologia sospetta, di individuare un referente COVID che si rapporterà con i Dipartimenti di Prevenzione e di tenere aggiornato il file relativo al tracciamento delle presenze all’interno dei centri estivi.
L’ordinanza del 22 giugno 2021 (disponibile nella sezione normativa), in vigore dal giorno 28 giugno 2021, specifica quanto segue : “nelle «zone bianche» cessa l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie negli spazi all'aperto, fatta eccezione per le situazioni in cui non possa essere garantito il distanziamento interpersonale o si configurino assembramenti o affollamenti, per gli spazi all'aperto delle strutture sanitarie, nonché in presenza di soggetti con conosciuta connotazione di alterata funzionalità' del sistema immunitario”.
- linee guida ministero
aggiornate al 21 maggio 2021
- Linee guida attività sportive
Cosa fare per aprire un centro di vacanza per minori
Per aprire un centro di vacanza per minori è necessaria la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) da presentare al Comune sede del centro (nel Regolamento, per "autorizzazione" si intenda SCIA).
La SCIA deve essere presentata al Comune dove è ubicato il centro dai gestori dei centri di
vacanza:
a) diurni, il cui orario di apertura sia pari o superiore a tre ore giornaliere;
b) con pernottamento, qualora siano previsti quattro o più pernottamenti.
In caso di utilizzo della stessa sede da parte di più soggetti gestori, ciascun gestore dovrà
presentare la propria SCIA.
I locali utilizzati devono essere in regola con la vigente normativa in materia di prevenzione incendi, sicurezza degli impianti e accessibilità e certificati idonei sotto il profilo igienico-sanitario.
La tabella dietetica comprensiva di menù dettagliato deve essere approvata dall’Azienda Sanitaria, come previsto da regolamento DPGR n. 190 nel 2001; in alternativa può essere inviata una dichiarazione in cui si attesta che si adottano i menù e le tabelle dietetiche presenti sulla sezione “documentazione”. E’ opportuno che venga riportato anche l’elenco degli allergeni presenti nel menu.
Operatori
Sono considerati operatori di area educativa, e pertanto possono prestare la loro opera con i bambini, tutti i maggiorenni in possesso del diploma di scuola media superiore e i maggiorenni che, pur non avendo conseguito il diploma di scuola media superiore, sono in possesso del diploma della scuola dell'obbligo e hanno maturato un'esperienza quale operatore di area educativa non inferiore a 10 anni.
Come previsto dal DPReg. 190/2001 la dotazione di personale deve prevedere:
- un coordinatore responsabile;
- un operatore di area educativa ogni 15 minori per i centri diurni, ridotto a un operatore
ogni 10 bambini per la fascia 3-6;
- un operatore ogni 10 minori per i centri con pernottamento.
Vaccinazioni per il personale
Gli educatori, gli operatori e il personale ausiliario che effettuano servizio presso i centri
vacanza per minori (centri estivi) possono prenotare la vaccinazione anti COVID-19 attraverso
i CUP, segnalando di rientrare nella categoria "personale scolastico” e compilando la
dichiarazione sostitutiva.