Riguardano gli istituti scolastici paritari della regione per i contributi assegnati dallo Stato per le attività istituzionali.

Qual è la finalità dell’intervento

L'Amministrazione regionale concede agli istituti scolastici paritari anticipazioni di cassa sui contributi annuali loro assegnati dallo Stato per le attività istituzionali (articoli 23 e seguenti della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 e Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 0219/Pres. del 17/12/2019). 
 

Ritorna all'indice

Quali sono i destinatari dell'intervento

L’intervento si rivolge agli istituti scolastici paritari, appartenenti al sistema nazionale d’i struzione ai sensi dell’art. 1 della legge 10 marzo 2000, n.62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione), aventi la sede legale o le sedi didattiche nel territorio del Friuli Venezia Giulia.

Non sono concesse anticipazioni di cassa agli istituti ai quali la parità scolastica è stata riconosciuta o ripristinata a decorrere dall’anno scolastico di riferimento. Non sono, inoltre, concesse anticipazioni di cassa agli istituti scolastici che a decorrere dall’anno scolastico di riferimento hanno subito la chiusura o la perdita della parità.

Ritorna all'indice

Condizioni per ottenere l'anticipazione

Sono condizioni per la concessione dell'anticipazione:
a) avere sede legale o sede didattica nel territorio del Friuli Venezia Giulia;
b) non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione o di non aver presentato domanda di concordato preventivo e non aver in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
c) documentare un effettivo fabbisogno finanziario all'anticipazione;
d) assumere formale impegno alla restituzione dell'anticipazione all'Amministrazione regionale entro il 30 novembre dell'anno di concessione;
e) essere in regola con la restituzione dell'anticipazione concessa negli anni precedenti;
f) aver beneficiato del contributo statale nell'anno scolastico precedente a quello di riferimento;
g) pubblicare sul sito web l'ultimo bilancio approvato;
h) pubblicare sul sito web il numero degli alunni con disabilità.

Ritorna all'indice

Qual è l'ammontare dell'anticipazione

L'importo dell'anticipazione è pari al 70% del contributo statale effettivamente assegnato a ciascuna scuola nell'esercizio precedente a quello di riferimento.
Alle scuole che nel corso dell'anno scolastico di riferimento hanno subito una chiusura parziale di classi e alle scuole che non hanno avuto continuativamente un bilancio in attivo negli ultimi tre esercizi, l'anticipazione è concessa nella misura pari al 40% del contributo statale effettivamente assegnato nell'anno scolastico precedente a quello di riferimento. 
 

Ritorna all'indice

Come presentare la domanda

Le scuole paritarie presentano domanda al Servizio competente tra il 1° ed il 31 gennaio di ogni anno con una delle seguenti modalità:
a) a mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.);
b) in forma cartacea.

La domanda, presentata con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo, è corredata dalla seguente documentazione:
a) dichiarazione di formale impegno alla restituzione dell'anticipazione all'Amministrazione regionale entro il 30 novembre dell'anno di concessione;
b) attestazione di trovarsi in situazione di effettivo fabbisogno dell'anticipazione, debitamente documentata con:
1) situazione di cassa al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si effettua la richiesta;
2) previsione delle entrate e delle uscite di cassa nel primo semestre dell'anno in cui si effettua la richiesta.

La domanda e le dichiarazioni sono sottoscritte dal legale rappresentante della scuola e sono redatte sull'apposita modulistica. 

Ritorna all'indice

.