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Qual è la finalità dell’intervento
L'Amministrazione regionale concede agli istituti scolastici paritari anticipazioni di cassa sui
contributi annuali loro assegnati dallo Stato per le attività istituzionali (articoli 23 e seguenti
della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 e Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 0219/Pres.
del 17/12/2019).
Quali sono i destinatari dell'intervento
L’intervento si rivolge agli istituti scolastici paritari, appartenenti al sistema nazionale d’i struzione ai sensi dell’art. 1 della legge 10 marzo 2000, n.62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione), aventi la sede legale o le sedi didattiche nel territorio del Friuli Venezia Giulia.
Non sono concesse anticipazioni di cassa agli istituti ai quali la parità scolastica è stata riconosciuta o ripristinata a decorrere dall’anno scolastico di riferimento. Non sono, inoltre, concesse anticipazioni di cassa agli istituti scolastici che a decorrere dall’anno scolastico di riferimento hanno subito la chiusura o la perdita della parità.
Condizioni per ottenere l'anticipazione
Sono condizioni per la concessione dell'anticipazione:
a) avere sede legale o sede didattica nel territorio del Friuli Venezia Giulia;
b) non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione o di non aver presentato domanda di
concordato preventivo e non aver in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni;
c) documentare un effettivo fabbisogno finanziario all'anticipazione;
d) assumere formale impegno alla restituzione dell'anticipazione all'Amministrazione
regionale entro il 30 novembre dell'anno di concessione;
e) essere in regola con la restituzione dell'anticipazione concessa negli anni precedenti;
f) aver beneficiato del contributo statale nell'anno scolastico precedente a quello di
riferimento;
g) pubblicare sul sito web l'ultimo bilancio approvato;
h) pubblicare sul sito web il numero degli alunni con disabilità.
Qual è l'ammontare dell'anticipazione
L'importo dell'anticipazione è pari al 70% del contributo statale effettivamente assegnato a
ciascuna scuola nell'esercizio precedente a quello di riferimento.
Alle scuole che nel corso dell'anno scolastico di riferimento hanno subito una chiusura
parziale di classi e alle scuole che non hanno avuto continuativamente un bilancio in attivo negli
ultimi tre esercizi, l'anticipazione è concessa nella misura pari al 40% del contributo statale
effettivamente assegnato nell'anno scolastico precedente a quello di riferimento.
Come presentare la domanda
Le scuole paritarie presentano
domanda al Servizio competente
tra il 1° ed il 31 gennaio di ogni anno con una delle seguenti modalità:
a) a mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.);
b) in forma cartacea.
La domanda, presentata con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di imposta di
bollo, è corredata dalla seguente documentazione:
a) dichiarazione di formale impegno alla restituzione dell'anticipazione all'Amministrazione
regionale entro il 30 novembre dell'anno di concessione;
b) attestazione di trovarsi in situazione di effettivo fabbisogno dell'anticipazione,
debitamente documentata con:
1) situazione di cassa al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si effettua la
richiesta;
2) previsione delle entrate e delle uscite di cassa nel primo semestre dell'anno in cui si
effettua la richiesta.
La domanda e le dichiarazioni sono sottoscritte dal legale rappresentante della scuola e sono
redatte sull'apposita modulistica.