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Di che cosa si tratta
Con deliberazione della Giunta regionale n. 952 del 3 luglio 2026, sono stati determinati l’ammontare nonché i criteri e le modalità per la concessione di contributi a fondo perduto alle imprese, introdotti dalla legge regionale n. 5/2026 a parziale ristoro delle spese sostenute nell’anno 2026, a fronte dei maggiori oneri sostenuti per l’aumento dei costi del carburante rispetto all’anno 2025.
Beneficiari e requisiti
La misura è destinata alle imprese che al momento della proposizione della domanda esercitano in via primaria/prevalente le attività economiche di agente e rappresentante di commercio, servizio taxi, noleggio con conducente (NCC), autotrasporto di merci, trasporto occasionale di passeggeri mediante autobus gran turismo, logistica (comprese quella inversa, sanitaria, di cantiere e ambientale e del verde), trasporto marittimo di merci e passeggeri ovvero trasporto ferroviario di merci identificate con i codici ATECO elencati dall’Allegato 1 alla deliberazione della Giunta regionale 952/2026. Le imprese devono soddisfare entrambe le condizioni e, pertanto, vi vede essere corrispondenza fra la descrizione dell’attività prevista dal bando ed i codici ATECO del predetto Allegato 1.
Le imprese richiedenti devono possedere i seguenti requisiti:
a) essere attive sul territorio regionale;
b) non essere in stato di fallimento o liquidazione volontaria o sottoposti a procedure concorsuali o avere in corso un’iniziativa per la sottoposizione a procedure concorsuali, salvo il caso del concordato preventivo con continuità aziendale;
c) non essere destinatarie di sanzioni interdittive, concernenti l’esclusione da agevolazione, finanziamenti, contributi o sussidi, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300);
d) rispettare la normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro di cui all’articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell’industria, dell’a rtigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi);
e) non essere destinatarie di provvedimenti di decadenza da benefici concessi dall’A mministrazione, conseguenti a provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere nei 2 anni precedenti alla presentazione della domanda, ai sensi dell’articolo 75, comma 1 bis decreto del Presidente della repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
All’atto della presentazione della domanda dovranno altresì essere dichiarati i parametri “de minimis” ai fini del rispetto dei limiti previsti dal Regolamento (UE) n. 2023/2831 non rinvenibili nel Registro nazionale aiuti.
Interventi e spese ammissibili
Il contributo è commisurato al maggior costo sostenuto per l'acquisto del carburante nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 15 giugno 2026, determinato quale differenza, al netto dell'IVA, tra gli oneri sostenuti per l'acquisto del carburante nel medesimo periodo dell'anno 2026 e quelli sostenuti nel corrispondente periodo dell'anno 2025 a condizione che il raffronto sia effettuato in condizioni di sostanziale omogeneità dell'attività esercitata, avuto riguardo ai chilometri percorsi.
Per le imprese attive successivamente al 1° marzo 2025, il contributo è commisurato al maggior costo sostenuto per l’aumento del prezzo del carburante nel periodo dal 1° marzo al 15 giugno 2026 quale differenza, al netto dell’IVA, fra gli oneri sostenuti per il carburante nel periodo di riferimento e quelli sostenuti nel periodo di quattro mesi decorrente dalla data di inizio dell'attività, sempre a condizione che il raffronto sia effettuato in condizioni di sostanziale omogeneità dell'attività esercitata.
Per poter beneficiare del contributo, i soggetti richiedenti, all’atto della presentazione della domanda devono dichiarare, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 il maggior costo sostenuto per l'acquisto del carburante nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 15 giugno 2026, determinato quale differenza, al netto dell'IVA, tra gli oneri sostenuti per l'acquisto del carburante nel medesimo periodo dell'anno 2026 e quelli sostenuti nel corrispondente periodo dell'anno 2025.
I richiedenti dovranno inoltre produrre una sintetica relazione tecnica, su modello già predisposto e reperibile nella sezione modulistica della presente pagina, da cui si evinca che:
a) il raffronto oggetto della dichiarazione sostitutiva prevista al comma 2 è effettuato in condizioni di sostanziale omogeneità dell'attività esercitata, avuto riguardo ai chilometri percorsi;
b) i chilometri percorsi sono calcolati sulla base di dati verificabili (es. le risultanze di registri di bordo, contachilometri ecc.);
c) che i maggiori costi legati all'acquisto di carburante derivano principalmente dall'incremento dei prezzi medi mensili rispetto ai valori standard di mercato, così come rilevato dai dati ufficiali pubblicati dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ed estratti dal portale SISEN.
Intensità, limiti e cumulo dei contributi
Il contributo è di 1.000 euro per gli esercenti l'attività di agente e rappresentante di commercio; è compreso tra un minimo di 1.000 euro e un massimo di 3.000 euro per gli esercenti i servizi di taxi e di noleggio con conducente (NCC); nonché a 30.000 euro per le piccole e medie imprese (PMI) e a 50.000 euro per le grandi imprese operanti negli altri settori ammessi a contributo. Non sono ammissibili a contributo maggiori costi di importo inferiore a 1.000 euro.
Fermo il rispetto delle disposizioni in materia di cumulo previste dall’articolo 5 del regolamento (UE) n. 2023/2832 della Commissione del 13 dicembre 2023, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti «de minimis», il contributo è cumulabile con altre agevolazioni pubbliche, ivi comprese quelle che si qualificano come aiuti di Stato a condizione che il loro cumulo non superi il 100 per cento del costo dell'intervento ritenuto ammissibile.
Presentazione della domanda
La domanda di contributo è redatta e trasmessa alla Direzione centrale attività produttive e turismo tramite il sistema "Istanze On Line" a cui si accede dal link pubblicato sulla pagina dedicata alla linea contributiva del sito della Regione, previa autenticazione con una delle modalità previste dall’articolo 65, comma 1, lettera b) del Codice dell’Amministrazione digitale (SPID-Sistema pubblico di identità digitale, CIE - Carta d’identità elettronica, CNS-Carta nazionale dei servizi, CRS - Carta regionale dei servizi). Le domande possono essere presentate a partire dalle ore 10.00 del giorno 22 luglio 2026 fino alle ore 16.00 del giorno 15 settembre 2026.
Alla domanda è allegata la copia del modello F23 o F24 attestante il pagamento dell’imposta di bollo di 16,00 euro ovvero la dichiarazione di assolvimento tramite intermediario convenzionato con rilascio del relativo contrassegno, scaricabile dalla sezione modulistica del sito dedicato al bando in oggetto nonché la relazione tecnica prevista dal bando.
È ammissibile a contributo una sola domanda e, nel caso siano presentate più domande da parte di uno stesso soggetto, è ammissibile soltanto l’ultima validamente presentata in ordine cronologico.
Procedimento di concessione e liquidazione del contributo
I contributi sono concessi e liquidati dal CATA e CATT FVG quali soggetti delegati entro 30 giorni dall’approvazione da parte del Direttore centrale attività produttive e turismo degli elenchi delle domande ammissibili e di quelle non ammissibili a contribuzione, che intervengono entro 45 giorni dal termine ultimo per la presentazione delle domande. Per la concessione e la liquidazione è adottata la procedura automatica di cui all'articolo 35 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e le domande sono istruite secondo l’ordine cronologico di presentazione, fino all’esaurimento delle risorse finanziarie disponibili. In caso di esaurimento delle risorse stanziate, l’ufficio ne dà comunicazione mediante avviso pubblicato sulla presente pagina.
Obblighi dei beneficiari
I beneficiari sono tenuti, in particolare, a rispettare gli obblighi stabiliti dalla legge regionale 7/2000, dalla legge 241/1990 e dal bando che disciplina in procedimento contributivo e, in particolare, le imprese beneficiarie di incentivi regionali aventi natura di PMI o di grande impresa hanno l'obbligo, rispettivamente, di mantenere per la durata di tre e cinque anni dalla data di conclusione dell'iniziativa la sede o l'unità operativa nel territorio regionale.
Contatti
Direzione Centrale attività produttive e turismo
*costo della chiamata a carico dell’utente secondo la tariffa del gestore telefonico


