contenuti
Si rende noto che, con decreto dell’Assessore Delegato alla Protezione Civile n. 1108/2026, sono stati prorogati al 15 ottobre 2026 i termini di presentazione delle domande di contributo per il sostegno alla ripresa delle attività economiche compromesse a seguito delle calamità verificatisi dal 16 al 17 novembre 2025.
ATTENZIONE : con la DGR 1259/2026 ed il relativo Allegato B, consultabili dalla sezione normativa a lato, sono state apportate delle modifiche al bando adottato con l’Allegato B della DGR 479/2026 di cui si invita a prendere visione. Le modifiche riguardano principalmente le soglie di contribuzione rispetto alle quali è necessaria la presentazione di perizia asseverata, le spese ammissibili, con particolare riferimento alla perdita di reddito, l’intensità del contributo e la possibilità di richiedere eventuali anticipi.
Indice dei contenuti
Di che cosa si tratta
Con deliberazione della Giunta regionale n. 479/2026 del 10 aprile 2026 sono state definite e approvate le modalità di concessione ed erogazione dei contributi per il sostegno alla ripresa delle attività economiche compromesse a seguito delle calamità verificatisi dal 16 al 17 novembre 2025.
La ricognizione effettuata assolve anche alle necessità di identificazione dei danni ai sensi del Dlgs 1/2018 art. 25 c. 2 lett. c) ed e) causati dai predetti eventi, per accedere agli ulteriori contributi finanziati con risorse statali.
Condizione necessaria per l’accesso ai finanziamenti è la sussistenza del nesso di causalità diretto tra i danni subiti e le calamità di cui trattasi.
I contributi non hanno finalità risarcitoria e pertanto il ripristino dei beni danneggiati o la sostituzione dei beni non riparabili costituiscono condizione per l’erogazione dei medesimi.
Beneficiari e requisiti
La misura è destinata alle imprese (non agricole) e agli esercenti una libera professione aventi sede legale e/o operativa attiva nel territorio dei Comuni colpiti dagli eventi calamitosi individuati dal decreto 16 dicembre 2025, n. 1329/PC/2025 dell’Assessore regionale delegato alla protezione civile, e da ultimo integrati dal DCR/301/PC/2026 del 31 marzo 2026. I soggetti devono possedere i requisiti elencati all’art. 2, commi 2 e 3, dell’allegato B alla DGR 479/2026.
Regimi di aiuto applicati
La concessione è adottata in regime
de minimis, nel rispetto del Regolamento 2831/2023.
In alternativa la concessione può essere adottata nell’ambito dell’articolo 50 del
regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.
Presentazione domande
I termini di presentazione della domanda di contributo, costituente anche modulo di ricognizione danni, sono dalle ore 9.00 dell’11 maggio 2026 alle ore 16.00 del 15 ottobre 2026, come stabilito dal decreto dell’Assessore Delegato alla Protezione Civile n. 448/2026, così come prorogati dal decreto dell’Assessore Delegato alla Protezione Civile n. 1108/2026. Per ogni sede danneggiata dovrà essere presentata una diversa domanda di contributo. In caso di presentazione di più domande per la stessa sede, verrà considerata valida l’ultima presentata in ordine cronologico.
La domanda è corredata da:
a)
Se il contributo è richiesto in regime de minimis e la spesa indicata nell’istanza è pari o
superiore ad € 25.000,00 oppure, indipendentemente dalla spesa indicata, se il contributo
viene richiesto ai sensi dell’art. 50 del regolamento (UE) n. 651/2014: Perizia
asseverata, redatta secondo il modello pubblicato nella sezione modulistica a lato da un
professionista abilitato, regolarmente iscritto a un ordine o collegio, con competenza
specialistica coerente con l’oggetto che si va a periziare, in posizione di terzietà rispetto al
beneficiario e al proprietario dell’immobile. Deve essere presentata una perizia per ogni immobile
danneggiato;
b)
Se il contributo è richiesto in regime
de minimis e la spesa indicata nell’istanza è inferiore ad € 25.000,00: Relazione
semplice dei danni subiti redatta secondo il modello pubblicato nella sezione modulistica a lato.
Deve essere presentata una relazione per ogni immobile danneggiato;
c) Eventuale documentazione fotografica geolocalizzata attraverso tag della struttura
produttiva danneggiata;
d) Eventuale documentazione relativa agli indennizzi assicurativi percepiti.
Qualora la domanda di contributo sia presentata ai sensi dell’art. 50 del regolamento (UE) n. 651/2014, la concessione e l’erogazione del contributo avvengono nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal medesimo articolo e la perizia asseverata deve indicare espressamente la calamità naturale, tra quelle previste dal medesimo art. 50, dalla quale derivano i danni subiti dall’impresa o dal professionista, attestando che tali danni sono conseguenza diretta di tale evento. Se la perizia non è adeguata rispetto ai requisiti richiesti dal medesimo articolo o non è stata allegata all’istanza, il contributo sarà concesso in regime de minimis.
La domanda può essere presentata anche da un soggetto terzo, compilando l’apposita sezione della domanda online.
L’istanza si considera sottoscritta e inoltrata, al termine della compilazione, all'atto della convalida finale. Il sistema invia automaticamente una mail di conferma dell'inoltro.
Interventi e spese ammissibili
Sulla base degli esiti della ricognizione dei danni e delle risorse disponibili, sono
ristorabili le seguenti voci di spesa:
a) ripristino strutturale e funzionale dell’immobile danneggiato (elementi strutturali,
finiture interne ed esterne, serramenti interni ed esterni, impianti);
b) ripristino delle relative pertinenze danneggiate;
c) ripristino di aree e fondi danneggiati, esterni al fabbricato, funzionali alla rimozione
delle condizioni che ne impediscono l’accesso o la fruibilità;
d) ripristino o sostituzione di macchinari e attrezzature danneggiati o distrutti;
e) acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti danneggiati o
distrutti e non più utilizzabili;
f) ripristino o sostituzione di arredi dei locali ristoro e relativi elettrodomestici;
g) ripristino o sostituzione beni mobili registrati (veicoli, natanti, velivoli);
h) impianti mobili del ciclo produttivo;
i) impianti immobili del ciclo produttivo;
j) perdita di reddito;
k) ricostruzione in altro sito (delocalizzazione) o acquisto di nuovo immobile;
l) affitto di altro immobile o altra soluzione temporanea.
La perdita di reddito è calcolata, alternativamente:
a) per un periodo massimo di sei mesi dalla data in cui si è verificato l'evento, sulla base
dei dati finanziari dell'impresa colpita (utile al lordo di interessi, imposte e tasse (EBIT),
costi di ammortamento e costi del lavoro unicamente connessi allo stabilimento colpito dalla
calamità naturale) confrontando i dati finanziari dei sei mesi successivi al verificarsi
dell'evento con la media dei tre anni scelti tra i cinque anni precedenti il verificarsi della
calamità, escludendo il migliore e il peggiore risultato finanziario, e calcolata per lo stesso
semestre dell'anno;
oppure
b) mediante una stima per l’anno 2026 calcolata sulla base dei dati finanziari dell'impresa colpita (utile al lordo di interessi, imposte e tasse (EBIT), costi di ammortamento e costi del lavoro unicamente connessi allo stabilimento colpito dalla calamità naturale) confrontando i dati finanziari della perdita stimata per l’anno 2026 con la media dei tre anni selezionati tra i cinque anni precedenti, escludendo il migliore e il peggiore risultato finanziario. La stima è confermata alla chiusura dell’anno 2026.
Possono essere esposti ai soli fini ricognitivi e per l’assegnazione di eventuali ulteriori risorse le spese per premi assicurativi per il rischio di danni da eventi naturali versati nel quinquennio precedente l’evento calamitoso.
Intensità e limiti di contributo
La spesa massima ammissibile è pari ad € 4.000.000,00 ed il contributo è concesso in misura pari all’80% della spesa ammissibile indicata nella perizia asseverata ovvero sulla base dell’importo indicato nell’istanza di contributo, fino a un massimo di € 3.200.000,00 o dell’importo erogabile ai sensi del Regolamento de minimis n. 2831/2023.
Richiesta di erogazione anticipata del contributo
Il beneficiario può richiedere l’erogazione in via anticipata del contributo nella misura massima del 50% dell’importo concesso e comunque entro il limite minimo di 5.000,00 euro e massimo di 150.000,00 euro, senza presentazione di garanzia fideiussoria, oppure oltre 150.000,00 euro, con presentazione di garanzia fideiussoria di importo almeno pari alla somma da erogare, maggiorata degli interessi ai sensi della legge regionale n. 7/2000, prestata da banche o assicurazioni.
La richiesta di erogazione dell’anticipo deve essere redatta secondo il facsimile pubblicato nella sezione modulistica a lato, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante e trasmessa a mezzo pec all’indirizzo economia@certregione.fvg.it, unitamente alla fideiussione, se necessaria.
Contatti
Direzione Centrale attività produttive e turismo
e-mail Insiel: assistenza.cipa@insiel.it


