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Di che cosa si tratta
Con deliberazione della Giunta regionale n. 479/2026 del 10 aprile 2026 sono state definite e approvate le modalità di concessione ed erogazione dei contributi per il sostegno alla ripresa delle attività economiche compromesse a seguito delle calamità verificatisi dal 16 al 17 novembre 2025.
La ricognizione effettuata assolve anche alle necessità di identificazione dei danni ai sensi del Dlgs 1/2018 art. 25 c. 2 lett. c) ed e) causati dai predetti eventi, per accedere agli ulteriori contributi finanziati con risorse statali.
Condizione necessaria per l’accesso ai finanziamenti è la sussistenza del nesso di causalità diretto tra i danni subiti e le calamità di cui trattasi.
I contributi non hanno finalità risarcitoria e pertanto il ripristino dei beni danneggiati o la sostituzione dei beni non riparabili costituiscono condizione per l’erogazione dei medesimi.
Beneficiari e requisiti
La misura è destinata alle imprese (non agricole) e agli esercenti una libera professione aventi sede legale e/o operativa attiva nel territorio dei Comuni colpiti dagli eventi calamitosi individuati dal decreto 16 dicembre 2025, n. 1329/PC/2025 dell’Assessore regionale delegato alla protezione civile, e da ultimo integrati dal DCR/301/PC/2026 del 31 marzo 2026. I soggetti devono possedere i requisiti elencati all’art. 2, commi 2 e 3, dell’allegato B alla DGR 479/2026.
Regimi di aiuto applicati
La concessione è adottata in regime
de minimis, nel rispetto del Regolamento 2831/2023.
In alternativa la concessione può essere adottata nell’ambito dell’articolo 50 del
regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.
Presentazione domande
I soggetti interessati possono presentare domanda di contributo, costituente anche modulo di ricognizione danni, dall’11 maggio 2026 al 30 giugno 2026, come stabilito dal decreto dell’Assessore regionale delegato alla protezione civile n. 448/2026. Per ogni sede danneggiata dovrà essere presentata una diversa domanda di contributo. In caso di presentazione di più domande per la stessa sede, verrà considerata valida l’ultima presentata in ordine cronologico.
La domanda è corredata da:
a)
Se il contributo è richiesto in regime de minimis e la spesa indicata nell’istanza è pari o
superiore ad € 40.000,00 oppure, indipendentemente dalla spesa indicata, se il contributo viene
richiesto ai sensi dell’art. 50 del regolamento (UE) n. 651/2014: Perizia asseverata,
redatta secondo il modello pubblicato nella sezione modulistica a lato da un professionista
abilitato, regolarmente iscritto a un ordine o collegio, con competenza specialistica coerente con
l’oggetto che si va a periziare, in posizione di terzietà rispetto al beneficiario e al
proprietario dell’immobile. Deve essere presentata una perizia per ogni immobile danneggiato;
b)
Se il contributo è richiesto in regime
de minimis e la spesa indicata nell’istanza è inferiore ad € 40.000,00: Relazione
semplice dei danni subiti redatta secondo il modello pubblicato nella sezione modulistica a lato.
Deve essere presentata una relazione per ogni immobile danneggiato;
c) Eventuale documentazione fotografica geolocalizzata attraverso tag della struttura
produttiva danneggiata;
d) Eventuale documentazione relativa agli indennizzi assicurativi percepiti.
Qualora la domanda di contributo sia presentata ai sensi dell’art. 50 del regolamento (UE) n. 651/2014, la concessione e l’erogazione del contributo avvengono nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal medesimo articolo e la perizia asseverata deve indicare espressamente la calamità naturale, tra quelle previste dal medesimo art. 50, dalla quale derivano i danni subiti dall’impresa o dal professionista, attestando che tali danni sono conseguenza diretta di tale evento. Se la perizia non è adeguata rispetto ai requisiti richiesti dal medesimo articolo o non è stata allegata all’istanza, il contributo sarà concesso in regime de minimis.
La domanda può essere presentata anche da un soggetto terzo, compilando l’apposita sezione della domanda online.
L’istanza si considera sottoscritta e inoltrata, al termine della compilazione, all'atto della convalida finale. Il sistema invia automaticamente una mail di conferma dell'inoltro.
Interventi e spese ammissibili
Sulla base degli esiti della ricognizione dei danni e delle risorse disponibili, sono
ristorabili le seguenti voci di spesa:
a) ripristino strutturale e funzionale dell’immobile danneggiato (elementi strutturali,
finiture interne ed esterne, serramenti interni ed esterni, impianti);
b) ripristino delle relative pertinenze danneggiate;
c) ripristino di aree e fondi danneggiati, esterni al fabbricato, funzionali alla rimozione
delle condizioni che ne impediscono l’accesso o la fruibilità;
d) ripristino o sostituzione di macchinari e attrezzature danneggiati o distrutti;
e) acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti danneggiati o
distrutti e non più utilizzabili;
f) ripristino o sostituzione di arredi dei locali ristoro e relativi elettrodomestici;
g) ripristino o sostituzione beni mobili registrati (veicoli, natanti, velivoli):
h) impianti mobili ed immobili del ciclo produttivo.
È altresì ammissibile a contributo la perdita di reddito dovuta alla sospensione totale o parziale dell'attività per un periodo massimo di sei mesi dalla data in cui si è verificato l'evento. La perdita di reddito deve essere dichiarata al momento della presentazione della domanda sulla base dei dati finanziari dell'impresa colpita (utile al lordo di interessi, imposte e tasse (EBIT), costi di ammortamento e costi del lavoro unicamente connessi allo stabilimento colpito dalla calamità naturale) confrontando i dati finanziari dei sei mesi successivi al verificarsi dell'evento con la media dei tre anni scelti tra i cinque anni precedenti il verificarsi della calamità (escludendo il migliore e il peggiore risultato finanziario) e calcolata per lo stesso semestre dell'anno. Per agevolare nella determinazione della perdita subita viene pubblicato, nella sezione modulistica a lato, uno schema di calcolo.
Possono essere esposti ai soli fini ricognitivi e per l’assegnazione di eventuali ulteriori
risorse le spese per:
a) affitto di altro immobile o altra soluzione temporanea;
b) ricostruzione o acquisto di nuovo immobile;
c) premi assicurativi per il rischio di danni da eventi naturali versati nel quinquennio
precedente l’evento calamitoso.
Intensità e limiti di contributo
Il contributo è concesso in misura pari al 50% della spesa ammissibile indicata nella perizia asseverata ovvero sulla base dell’importo indicato nell’istanza di contributo, fino a un massimo di € 1.000.000,00 o dell’importo erogabile ai sensi del Regolamento "de minimis" n. 2831/2023.
Richiesta di erogazione anticipata del contributo
Il beneficiario può richiedere l’erogazione in via anticipata del contributo nella misura massima del 50% dell’importo concesso e comunque entro il limite minimo di 5.000,00 euro e massimo di 20.000,00 euro, senza presentazione di garanzia fideiussoria, oppure oltre 20.000,00 euro, con presentazione di garanzia fideiussoria di importo almeno pari alla somma da erogare, maggiorata degli interessi ai sensi della legge regionale n. 7/2000, prestata da banche o assicurazioni.
La richiesta di erogazione dell’anticipo deve essere redatta secondo il facsimile pubblicato nella sezione modulistica a lato, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante e trasmessa a mezzo pec all’indirizzo economia@certregione.fvg.it, unitamente alla fideiussione, se necessaria.
Contatti
Direzione Centrale attività produttive e turismo
e-mail Insiel: assistenza.cipa@insiel.it


