contenuti
MANOVRE DI RIDUZIONE / DEDUZIONE / ESENZIONE
Indice dei contenuti
- Di cosa si tratta
- Riduzione dell'aliquota
- Deduzioni dall'imponibile IRAP
- Detrazioni di imposta IRAP
- Esenzione dal pagamento (in regime “de minimis” a decorrere dal periodo di imposta 2023)
- Impedimento all'accesso alle agevolazioni fiscali da parte di esercizi e locali dotati di apparecchi per il gioco lecito
- Accesso al servizio di invio telematico
Di cosa si tratta
Le agevolazioni fiscali in ambito IRAP attualmente adottate dalla Regione contemplano riduzioni dell’aliquota ordinaria, deduzioni dalla base imponibile IRAP, detrazioni d’imposta ed esenzioni dal pagamento dell’imposta. Tali agevolazioni (fatta eccezione per la misura destina alle c.d. “ imprese virtuose” di cui all’articolo 2, comma 2, della L.R. 2/2006, riconosciuta dalla Commissione europea come una misura “generale” non selettiva e quindi non sottoposta ai medesimi vincoli) operano in osservanza del regime “de minimis”, soggiacendo così alle regole comunitarie.
Con l’entrata a regime, a decorrere dal periodo di imposta 2018, della disciplina prevista dall’a rticolo 10 Decreto Ministeriale 115/2017, recante il Regolamento per il funzionamento del Registro Nazionale Aiuti di Stato (RNA), operano le nuove regole per il calcolo del cumulo della soglia massima di aiuti “de minimis” sotto forma di “aiuti fiscali” nel triennio di riferimento e al contempo, per effetto del successivo articolo 14, a decorrere dal 1° luglio 2020 l’obbligo di acquisizione da parte della Regione della dichiarazione sostituiva di atto notorio, attestante il rispetto di tale obbligo, è venuto meno, facendo ormai fede in tal senso la registrazione dell’a iuto fiscale sul suddetto Registro Nazionale Aiuti di Stato (RNA).
Riduzione dell'aliquota
- Imprese impegnate nella ricerca e sviluppo
- Nuovi insediamenti di imprese e professionisti
- Imprese e professionisti di piccole dimensioni
- Imprese che sostengono spese per il benessere dei dipendenti a tempo indeterminato
- Imprese e professionisti operanti nelle zone di svantaggio socio-economico del territorio montano
- Imprese "virtuose"
- Nuove imprese artigiane
Esenzione dal pagamento (in regime “de minimis” a decorrere dal periodo di imposta 2023)
Impedimento all'accesso alle agevolazioni fiscali da parte di esercizi e locali dotati di apparecchi per il gioco lecito
Si segnala che ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5, comma 6, della legge regionale n. 1
del 14 febbraio 2014 (Disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della
dipendenza da gioco d'azzardo, nonché delle problematiche e patologie correlate), come modificato
dalla legge regionale n. 26 del 17 luglio 2017, ai fini dell'accesso a finanziamenti, benefici e
vantaggi economici regionali, comunque denominati, da parte di esercizi pubblici, commerciali,
circoli privati e altri luoghi deputati all'intrattenimento, costituisce requisito essenziale
l'assenza, nei locali di tali attività, di apparecchi per il gioco lecito.
Tale condizione, laddove ricorrente, impedisce pertanto l'accesso anche a tutte le manovre di
riduzione / esenzione / deduzione previste in materia fiscale dalle vigenti leggi regionali, qui
richiamate.
Tale preclusione, per effetto di quanto disposto dall'articolo 7, comma 4, della richiamata
legge regionale 26/2017 di modifica, che prescrive che tale requisito non si applica ai
procedimenti di concessione ed erogazione di finanziamenti, benefici e vantaggi economici
regionali, comunque denominati, in corso alla data di entrata in vigore della legge regionale
26/2017 medesima (ovvero 3 agosto 2017), opera per il periodo di imposta successivo a quello in
corso alla data del 3 agosto 2017.
Accesso al servizio di invio telematico
Con l’entrata a regime della nuova disciplina prevista dall’articolo 10 Decreto Ministeriale 115/2017, recante il Regolamento per il funzionamento del Registro Nazionale Aiuti di Stato (RNA), a decorrere dal periodo di imposta 2018 operano le nuove regole per il calcolo del cumulo della soglia massima di aiuti de minimis sotto forma di “aiuti fiscali” nel triennio di riferimento e al contempo, decorrere dal 1° luglio 2020, ai sensi del successivo articolo 14 del richiamato decreto, l’obbligo di acquisizione della dichiarazione sostituiva di atto notorio riguardo al rispetto di tale obbligo, è venuto meno, facendo fede in tal senso il suddetto Registro Nazionale Aiuti di Stato (RNA).
Ne consegue che a decorrere dagli aiuti fiscali fruiti con riferimento al periodo di imposta 2019 non è più necessario procedere all’invio telematico della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante gli aiuti concessi nel triennio di riferimento.