Concessione di contributi per la costituzione di reti di trasmissione della conoscenza e per la promozione dell'utilizzo dei servizi forniti dalle KIBS regionali per progetti di internazionalizzazione o di ampliamento dell'offerta commerciale delle imprese (Legge regionale 3/2021 - Sviluppoimpresa, art. 23, DPReg.143/2022).

Di che cosa si tratta

Il regolamento emanato con il decreto del Presidente della Regione 27/10/2022, n. 0143/Pres, stabilisce criteri e modalità per la concessione di:

  • contributi diretti a favorire la costituzione di reti di trasmissione della conoscenza, tra KIBS regionali, imprese del territorio e centri di creazione della conoscenza regionali, nazionali e internazionali (articolo 6, comma 1);
  • contributi diretti alla promozione dell'utilizzo dei servizi forniti dalle KIBS regionali per progetti di internazionalizzazione o di ampliamento dell'offerta commerciale delle imprese (articolo 6, comma 3).

Di seguito sono riportati gli elementi di sintesi del regolamento, a cui si rimanda per approfondimenti.

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Beneficiari

Per i progetti di cui all’articolo 6, comma 1 del regolamento beneficiano degli incentivi i soggetti che realizzano il progetto di aggregazione in rete.
La rete deve ricomprendere almeno dieci soggetti, nel quale siano presenti congiuntamente imprese KIBS, imprese del territorio, uno o più cluster e centri di creazione della conoscenza, e deve essere costituita in forma di consorzio, società consortile o in base ad un accordo di collaborazione.
Il consorzio, la società consortile e, nel caso di accordi di collaborazione, l’impresa capofila, devono avere la sede legale o unità operativa nel territorio regionale, così come le imprese ed i cluster che compongono la rete; i centri di creazione della conoscenza possono essere regionali, nazionali o internazionali.

Per i progetti di cui all’articolo 6, comma 3 del regolamento possono beneficiare dei contributi le imprese del settore manifatturiero, regolarmente costituite ed iscritte nel Registro delle imprese, con sede legale o unità operativa in cui viene realizzato il progetto, attiva nel territorio regionale.

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Iniziative finanziabili

Il progetto di aggregazione in rete deve prevedere almeno una delle seguenti azioni:
a) sviluppo delle imprese e delle start up regionali, anche al fine di stimolare l’emersione dei bisogni latenti di servizi innovativi nelle imprese;
b) sviluppo di innovazione di processo a carattere tecnologico, organizzativo, gestionale, nelle tecniche di promozione del territorio, nelle relazioni tra operatori e nei rapporti con i clienti, anche finalizzato al rafforzamento e consolidamento delle reti distributive e della presenza sui mercati;
c) processi di internazionalizzazione;
d) sviluppo di funzioni condivise dall'aggregazione, tra le quali progettazione, logistica, servizi connessi, comunicazione, informatizzazione, finalizzate all'aumento dell'efficienza e dell'imprenditorialità;
e) realizzazione di attività comuni per l'innovazione di prodotto;
f) definizione di regole di commercializzazione supportate da linee comuni di marketing;
g) organizzazione e partecipazione a tavoli tecnici per la standardizzazione dei processi aziendali e per la condivisione di procedure sulla qualità dei processi, nonché la condivisione di procedure volte a garantire il rispetto di normative in materia ambientale;
h) creazione e promozione di marchi di rete.
Nel caso di rete con accordo di collaborazione il progetto di aggregazione prevede la suddivisione dei compiti e delle spese a carico di ciascun soggetto partecipante.

I progetti di internazionalizzazione o di ampliamento dell'offerta commerciale delle imprese riguardano l’acquisizione di pacchetti aggregati di servizi prestati dalle KIBS.

La durata massima dei progetti è di diciotto mesi, decorrenti dalla data di ricevimento del decreto di concessione. Entro il medesimo termine deve essere presentata la rendicontazione della spesa.

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Spese ammissibili

Sono considerate ammissibili a finanziamento le spese strettamente legate alla realizzazione delle iniziative finanziabili, sostenute in data successiva a quella di presentazione della domanda.
Per i progetti di aggregazione in rete sono ammissibili le seguenti spese (articolo 7, comma 1):
a) spese per l’acquisizione di servizi di consulenza specialistica volta a definire le azioni da realizzare attraverso il progetto di aggregazione;
b) spese per l’acquisto e la realizzazione di spazi e materiali promozionali e informativi relativi al progetto di aggregazione, compreso l’acquisto di spazi promozionali sui media;
c) spese per la partecipazione a fiere, esposizioni, manifestazioni economiche, incontri con imprese, limitatamente ai costi per la quota di iscrizione, al costo della superficie espositiva, all’allestimento, all’assicurazione e al trasporto ed alla spedizione di prodotti e materiali;
d) spese per l’acquisizione di servizi di consulenza specialistica volta a sviluppare, gestire, standardizzare i processi produttivi, le procedure di qualità, nonché a garantire il rispetto della pertinente normativa, con particolare riferimento a quella di natura ambientale;
e) spese per l’acquisizione di servizi diretti allo sviluppo commerciale nazionale ed internazionale della rete d’imprese, quali ricerche di mercato e piani di marketing strategico;
f) spese per l’acquisizione di servizi diretti allo sviluppo e all’ideazione di brand e design di prodotto, alla comunicazione ed al marketing della rete;
g) spese per l’acquisizione di servizi di consulenza gestionale, di assistenza tecnologica, di trasferimento di tecnologie, nonché per l’acquisizione, protezione e commercializzazione dei diritti di proprietà intellettuale e di accordi di licenza ovvero diretta all’ottenimento delle certificazioni ISO;
h) spese per l’acquisizione di servizi relativi a banche dati, biblioteche tecniche, ricerche di mercato, etichettatura, test e certificazione di qualità, finalizzati all’innovazione;
i) compenso lordo a carico della KIBS o dell’impresa partecipante spettante al manager di rete, preposto alla conduzione, al coordinamento e alla gestione delle attività previste dal progetto.

Per i progetti di internazionalizzazione o di ampliamento dell'offerta commerciale delle imprese sono ammissibili le seguenti spese (articolo 7, comma 2):
a) consulenza gestionale per l’integrazione dell’internazionalizzazione nell’ambito dei sistemi aziendali esistenti;
b) analisi e ricerche per il targeting strategico dei mercati esteri e sulle condizioni e opportunità di crescita legate all’inserimento nei mercati esteri con apposite strutture commerciali (ufficio, show-room, centro assistenza post vendita) ovvero con modalità digitali;
c) assistenza nella contrattualistica per l’internazionalizzazione;
d) analisi e studi per la gestione evoluta dei flussi logistici;
e) consulenza per la diversificazione dei prodotti commercializzati dal proponente;
f) analisi e studi per l’innovazione di concetto;
g) consulenza per l’innovazione commerciale o introduzione del modello della servitizzazione;
h) acquisizione di servizi per la certificazione avanzata.

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Limite di spesa e di contributo

Il limite minimo di spesa ammissibile è di 20.000,00 euro.
Il limite massimo di contributo concedibile, in regime de minimis (Regolamento (UE) n. 1407/2013), è di 150.000 euro per i progetti di aggregazione in rete e di 100.000 euro per i progetti di internazionalizzazione o di ampliamento dell'offerta commerciale delle imprese.

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Intensità degli incentivi

Si applica alle spese ammissibili l’intensità di aiuto del 50%.

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Presentazione delle domande e concessione degli incentivi

Le domande di contributo sono presentate all’Ufficio competente dal soggetto proponente, ossia dal rappresentante legale del consorzio, della società consortile, dall’impresa capofila nel caso di accordo di collaborazione e dall’impresa manifatturiera per i contributi di cui all’art 6, comma 3, entro i seguenti termini:
- dal 15 novembre 2022
- al 15 dicembre 2022.


Le domande di contributo, sottoscritte con firma digitale a garanzia della paternità e integrità della stessa, sono presentate esclusivamente mediante posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo di PEC economia@certregione.fvg.it. Alla domanda deve essere allegata la documentazione prevista redatta secondo i fac-simili pubblicati nella sezione “modulistica” accessibile da questa sezione del sito.
È consentito presentare nell’anno solare una sola domanda di contributo per ciascun intervento.

I contributi sono concessi entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda con procedimento a sportello secondo l'ordine cronologico di presentazione e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

I contributi possono essere erogati in via anticipata in misura non superiore al 70 per cento dell'importo del contributo concesso, previa presentazione di idonea garanzia fideiussoria.

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Obblighi e vincoli dei beneficiari

Gli obblighi e i vincoli dei beneficiari sono elencati agli articoli 21 e 22 del regolamento.
In particolare, l’attività d'impresa oggetto di finanziamento non deve cessare o essere rilocalizzata al di fuori del territorio regionale per 3 anni per le PMl e 5 anni per le grandi imprese, decorrenti dalla data di presentazione della rendicontazione.

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Contatti

Servizio industria e artigianato
TRIESTE - Via Trento 2

Raffaella Scocchi
Tel. 040 3772404
raffaella.scocchi@regione.fvg.it
 

Maria Manfredi
Tel. 040 3773042
maria.manfredi@regione.fvg.it
 

Posta certificata
economia@certregione.fvg.it
 

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