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Di che cosa si tratta
Con deliberazione della Giunta regionale n. 591 del 30 aprile 2026 sono stati definiti gli indirizzi e i criteri generali finalizzati al raggiungimento delle finalità del contributo straordinario di cui all’articolo 2, commi da 16 a 19, della legge regionale 19/2025 a favore delle micro e piccole imprese e dei liberi professionisti aventi sede legale o operativa sul territorio regionale, per l’introduzione nei processi aziendali di tecnologie e dispositivi basati sull’i ntelligenza artificiale, nonché per interventi di formazione del personale sull’utilizzo della stessa. Il bando adottato dal Direttore centrale attività produttive e turismo con il decreto n. 29347 del 3 giugno 2026 ha determinato i criteri applicativi per lo svolgimento dell’attività istruttoria e le modalità di concessione e rendicontazione dei contributi in questione.
Beneficiari e requisiti
La misura è destinata alle micro e piccole imprese iscritte nel registro delle imprese e aventi
sede legale o operativa sul territorio regionale, nonché ai liberi professionisti aventi parimenti
sede legale o operativa sul territorio regionale.
I soggetti destinatari del contributo dovranno rendere, all’atto della presentazione
dell'istanza, alcune dichiarazioni sostitutive, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, riguardanti il possesso dei requisiti di
ammissibilità previsti. In particolare, le imprese dovranno attestare:
a) di essere attive sul territorio regionale;
b) di essere classificabili nella dimensione di micro o piccola impresa;
c) di non essere in stato di fallimento o liquidazione volontaria o sottoposte a
procedure concorsuali o avere in corso un’iniziativa per la sottoposizione a procedure concorsuali,
salvo il caso del concordato preventivo con continuità aziendale;
d) di non essere destinatari di sanzioni interdittive, concernenti l’esclusione da
agevolazione, finanziamenti, contributi o sussidi, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera d),
del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
e) di rispettare la normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro di cui all’a
rticolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18;
f) di non essere destinatarie di provvedimenti di decadenza da benefici concessi
dall’A mministrazione, conseguenti a provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non
veritiere nei 2 anni precedenti alla presentazione della domanda, ai sensi dell’articolo 75, comma
1 bis decreto del Presidente della repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
g) i parametri “de minimis” ai fini del rispetto dei limiti previsti dal
Regolamento (UE) n. 2023/2831 non rinvenibili nel Registro nazionale aiuti.
Sono escluse le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti della
pesca e dell’acquacoltura e/o della produzione primaria dei prodotti agricoli, a meno che non
dispongano di un sistema adeguato di separazione delle attività o distinzione dei costi
I liberi professionisti invece, dovranno dichiarare:
a) di non essere destinatari di provvedimenti di decadenza da benefici concessi
dall’A mministrazione, conseguenti a provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non
veritiere nei 2 anni precedenti alla presentazione della domanda, ai sensi dell’articolo 75, comma
1 bis decreto del Presidente della repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);
b) di essere in possesso della Partita IVA attiva;
c) i parametri “de minimis” ai fini del rispetto dei limiti previsti dal
Regolamento (UE) n. 2023/2831 non rinvenibili nel Registro nazionale aiuti.
Interventi e spese ammissibili
Sono ammissibili le spese di investimento sostenute successivamente alla presentazione della domanda per:
a) l’acquisto di software, piattaforme e sistemi di Intelligenza Artificiale, sia
on-premise che cloud;
b) l’acquisto di licenze per l’utilizzo di soluzioni IA, con utilità pluriennale
iscritte nei libri contabili aziendali tra le immobilizzazioni immateriali in quanto soggette ad
ammortamento;
c) l’acquisto di dispositivi e apparati digitali intelligenti (ad es. sensori,
sistemi di visione, dispositivi IoT con funzionalità IA);
d) la personalizzazione, configurazione e integrazione delle soluzioni di IA con i
sistemi aziendali esistenti;
e) i canoni di manutenzione ordinaria, aggiornamento e assistenza tecnica dei
sistemi di IA;
f) l’attività di formazione e di aggiornamento professionale erogate da enti
accreditati dalla Regione Friuli Venezia Giulia, finalizzate allo sviluppo e al consolidamento di
competenze specialistiche in ambito di intelligenza artificiale, con particolare riferimento all’i
ntegrazione dei sistemi di IA nei processi aziendali e all’utilizzo, gestione e governance di
tecnologie e dispositivi basati su algoritmi di intelligenza artificiale.
Sono altresì ammissibili le spese correnti sostenute successivamente alla presentazione della
domanda per:
a) l’acquisto di canoni e abbonamenti per l’utilizzo di soluzioni IA, con utilità
limitata all’esercizio iscritti nei libri contabili aziendali come costi d’esercizio;
b) le consulenze specialistiche e formative e per attività di addestramento dei
modelli sui dati aziendali.
Intensità, limiti e cumulo dei contributi
Il contributo a fondo perduto è concesso in misura pari al 75% delle spese riconosciute come
ammissibili e fino a un massimo di
10.000,00 euro per singolo beneficiario. L’IVA è ammissibile a contributo solo se
costituisce un costo per il beneficiario.
Il contributo è cumulabile con altre agevolazioni pubbliche, ivi comprese quelle che si
qualificano come aiuti di Stato a condizione che il loro cumulo non superi il 100 per cento del
costo dell'intervento ritenuto ammissibile.
Presentazione della domanda
La domanda di contributo, sottoscritta dal legale rappresentante/titolare del soggetto
richiedente, è redatta e trasmessa alla Direzione centrale attività produttive e turismo tramite il
sistema Istanze On Line previa autenticazione con una delle modalità previste dall’articolo 65,
comma 1, lett. b) del Codice dell’Amministrazione digitale (SPID-Sistema pubblico di identità
digitale, CIE – Carta d’identità elettronica, CNS-Carta nazionale dei servizi, CRS – Carta
regionale dei servizi).
La domanda inoltre può essere predisposta on line da un soggetto terzo che accede con proprie
credenziali e infine sottoscritta e trasmessa dal legale rappresentante/titolare del soggetto
richiedente.
Alla domanda andrà allegata copia del modello F23 o F24 attestante il pagamento dell’imposta
di bollo di euro 16,00 cui è soggetta la domanda ovvero la dichiarazione di assolvimento tramite
intermediario convenzionato con rilascio del relativo contrassegno redatta sul modello reperibile
nella sezione “Modulistica”.
Per l’anno 2026, le domande possono essere presentate a partire
dalle ore 9.00 del giorno 10 giugno 2026 fino alle ore 16.00 del giorno 31 luglio
2026.
È ammissibile a contributo una sola domanda e, nel caso siano presentate più domande da parte
di uno stesso soggetto, è ammissibile soltanto l’ultima validamente presentata in ordine
cronologico.
Procedimento di concessione
L’istruttoria delle domande sarà effettuata con procedura valutativa a sportello secondo
l'ordine cronologico di presentazione e fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Sarà
conseguentemente disposta la concessione del contributo entro 60 giorni dalla scadenza del termine
per la presentazione delle domande. Il provvedimento di concessione verrà comunicato al
beneficiario a mezzo PEC.
In caso di esaurimento delle risorse stanziate, l’ufficio ne darà comunicazione mediante
avviso pubblicato sulla presente pagina.
Rendicontazione delle spese e liquidazione del contributo
I beneficiari devono presentare,
a pena di revoca del contributo, entro un anno dal ricevimento del provvedimento
di concessione, con le stesse modalità di presentazione della domanda, la rendicontazione delle
spese sostenute. Alla rendicontazione vanno allegati:
a) una relazione illustrativa delle iniziative svolte;
b) i giustificativi di spesa e relativi documenti attestanti il pagamento tramite
bonifico bancario o altro strumento che ne consenta la tracciabilità e copia della certificazione
oggetto di incentivo.
Le fatture rendicontate devono essere munite del Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato in
sede di concessione. Per le fatture emesse prima dell’assegnazione del CUP, quest’ultimo deve
essere indicato nella quietanza di pagamento
Il contributo sarà liquidato entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento della
rendicontazione.
Nel caso in cui la spesa rendicontata ed ammessa a rendiconto risultasse inferiore alla spesa
ammessa in sede di domanda, il contributo sarà rideterminato in misura pari al 75 per cento delle
spese riconosciute come ammissibili a rendiconto.
Nel caso in cui la spesa rendicontata risultasse maggiore alla spesa ammessa in sede di
domanda, il contributo liquidabile non potrà in ogni caso eccedere quello concesso.
Contatti
Direzione Centrale attività produttive e turismo


