contenuti
Indice dei contenuti
Chi sono le giovani professionalità altamente specializzate
L’articolo 2 della Legge regionale 9/2021 e l’articolo 2 del Regolamento emanato con
decreto del Presidente della Regione 168/2021, come modificato con decreto del Presidente
della Regione 9/2026, definiscono giovani professionalità altamente specializzate i soggetti
di età non superiore a 35 anni che abbiano conseguito almeno uno dei seguenti titoli di studio,
ovvero un titolo di studio che sia stato oggetto di riconoscimento da parte dell’Ente, dell’A
mministrazione o dell’organismo competente in base alla vigente normativa nazionale:
a) diploma di istituto tecnico superiore (ITS Academy) o certificato di
specializzazione tecnico superiore di quarto livello (IFTS);
b) diploma di laurea magistrale in discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e
matematiche (le classi di laurea rilevanti sono individuate all’allegato A del Regolamento);
c) master universitario di primo o secondo livello ovvero diploma universitario di
specializzazione, indipendentemente dalla disciplina;
d) dottorato di ricerca, indipendentemente dalla disciplina.
Qualora il titolo di studio straniero non sia già stato oggetto di riconoscimento da parte
dell’Ente, dell’Amministrazione o dell’organismo competente in base alla vigente normativa
nazionale, trova applicazione quanto previsto dall’articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente
della Repubblica 189/2009, e il richiedente dovrà, nella domanda di contributo, formulare istanza
di valutazione del titolo di studio straniero al fine dell’accesso ai benefici di seguito
illustrati.
In cosa consiste l'iniziativa
Alle giovani professionalità altamente specializzate è riconosciuto un contributo una tantum
pari a 2.000 euro, purché risultino soddisfatte le seguenti condizioni:
1) essere state assunte da un datore di lavoro privato sul territorio regionale, a
decorrere dal 10 giugno 2021, con contratto di lavoro subordinato di cui all’articolo 2094 del
codice civile, a tempo pieno e indeterminato. Non sono ammissibili a contributo le assunzioni in
esecuzione di contratti di somministrazione di lavoro, le assunzioni con contratto di
apprendistato, le assunzioni con contratto di lavoro intermittente e le assunzioni con contratto di
rioccupazione.
2) avere un livello di inquadramento contrattuale corrispondente al profilo
professionale posseduto;
3) essere residenti e domiciliati sul territorio regionale alla data di presentazione
della domanda.
Entro 3 mesi dalla scadenza di ciascuna annualità di tale contributo il beneficiario, per il tramite dell’apposito applicativo informatico messo a disposizione dall’Amministrazione regionale, conferma o aggiorna la dichiarazione relativa alla sussistenza delle condizioni di cui alle lettere a) e b) richiedendo, ove spettante, l’integrazione del contributo.
Come si presenta la domanda
La
domanda per i contributi è predisposta e
presentata solo ed esclusivamente per via telematica tramite l’apposito
applicativo informatico a cui si accede dalla presente pagina, previa autenticazione con una delle
modalità previste dall’articolo 65, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 82/2005 (Codice
dell’Amministrazione digitale), cioè Sistema pubblico di identità digitale (SPID), Carta di
identità elettronica (CIE), Carta nazionale dei servizi (CNS) o con firma digitale qualora
contenente un certificato di autenticazione CNS compatibile. La domanda si considera sottoscritta e
inoltrata, al termine della compilazione e del caricamento degli allegati, all’atto della convalida
finale.
Le istruzioni per la compilazione della domanda e i modelli da utilizzare nei casi previsti
sono reperibili nella sezione “Modulistica” (a destra in questa pagina).
Non è ammissibile e pertanto viene rigettata la domanda presentata fuori termine o non corredata delle informazioni e dichiarazioni richieste nonché della documentazione obbligatoria richiesta, ovvero redatta o inviata secondo modalità diverse da quelle indicate.
Quando si può presentare la domanda
I contributi sono richiesti, a pena di decadenza,
entro 6 mesi dall’assunzione.
Qualora sia stato previsto un periodo di prova, i contributi sono richiesti, a pena di
decadenza, entro 6 mesi dal superamento del periodo medesimo.

caricamento in corso...
