Incentivi a favore del datore di lavoro in capo al quale continuano i rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato nelle ipotesi di trasferimento di aziende in difficoltà ed incentivi in favore del datore di lavoro che assume lavoratrici o lavoratori precedentemente interessati sul territorio regionale dall’attuazione di interventi relativi a “crisi aziendali” sulla base dell’art. 48 bis della LR 18/2005
Incentivi a favore del datore di lavoro in capo al quale continuano i rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato nelle ipotesi di trasferimento di aziende in difficoltà o che assume lavoratrici o lavoratori precedentemente interessati sul territorio regionale dall’a ttuazione di interventi relativi a “crisi aziendali” sulla base dell’art. 48 bis della L.R 18/2005.
Per la stessa finalità sono riconosciuti incentivi anche per assunzioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2026 con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e riguardanti lavoratrici o lavoratori precedentemente interessati sul territorio regionale dall’attuazione di interventi relativi a “crisi aziendali”. 
Ai predetti incentivi, per tutto quanto non previsto dall’art. 48bis, trova applicazione la regolamentazione attuativa degli articoli 29, 30, 32 e 33 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro).
 

In che cosa consiste l'iniziativa

PROSECUZIONE DI RAPPORTI DI LAVORO SUBORDINATI A TEMPO INDETERMINATO CON LAVORATRICI E LAVORATORI COINVOLTI NEL TRASFERIMENTO DI AZIENDE IN CRISI

L'Amministrazione regionale, per la finalità di favorire i processi di transizione riguardanti aziende in situazione di difficoltà e di salvaguardare i livelli occupazionali sul territorio regionale, riconosce un incentivo a favore del datore di lavoro in capo al quale continuano i rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato nelle seguenti ipotesi (art. 48bis comma 1,2,3):

a) trasferimento riguardante un’azienda o una sua parte interessata sul territorio regionale, alla data del trasferimento, dal ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria, per tutte le fattispecie previste dalla vigente normativa nazionale in materia, ivi compreso il contratto di solidarietà, o dal ricorso alle prestazioni erogate dai Fondi di solidarietà di cui al Titolo II del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), in relazione alle causali previste dalla vigente normativa nazionale in materia di cassa integrazione guadagni straordinaria;

b) trasferimento riguardante un’azienda o una sua parte con riferimento alla quale sia stata attivata sul territorio regionale la procedura di cui all’articolo 1, commi da 224 a 237 bis, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024);
c) trasferimento riguardante un’azienda o una sua parte sul territorio regionale nelle ipotesi di cui all’articolo 47, comma 4 bis, della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’a ppartenenza dell’Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria per il 1990).

L’incentivo è concesso per ciascun rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato oggetto di trasferimento a decorrere dall’1 gennaio 2026 nella misura di 3.000 euro.

ASSUNZIONI CON CONTRATTI DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO INDETERMINATO DI LAVORATRICI E LAVORATORI PROVENIENTI DA AZIENDE IN CRISI 

L’Amministrazione regionale, per la finalità di favorire i processi di transizione riguardanti aziende in situazione di difficoltà e di salvaguardare i livelli occupazionali sul territorio regionale, riconosce un incentivo per ciascuna assunzione effettuata a decorrere dall’1 gennaio 2026 con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e riguardante lavoratrici o lavoratori precedentemente interessati sul territorio regionale dall’a ttuazione di un intervento di cassa integrazione guadagni straordinaria, per tutte le fattispecie previste dalla vigente normativa nazionale in materia, ivi compreso il contratto di solidarietà, o dal ricorso alle prestazioni erogate dai Fondi di solidarietà di cui al Titolo II del decreto legislativo 148/2015, in relazione alle causali previste dalla vigente normativa nazionale in materia di cassa integrazione guadagni straordinaria, ancora in corso alla data di assunzione o, a tale data, esauritosi da non più di 12 mesi (art. 48 bis comma 4).

L’incentivo è concesso per ciascuna assunzione a tempo indeterminato nella misura di 2.500 euro, se il numero complessivo di assunzioni è inferiore a 5.

L’importo è elevato a 3.000 euro per ciascuna assunzione qualora le assunzioni effettuate siano almeno 5 (art. 48 bis comma 5).

 Per quanto disposto dall'articolo 48 bis, comma 9, i contributi sono concessi a titolo di aiuti “de minimis”, con riferimento al regime vigente al momento della concessione del contributo. 

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Chi sono i beneficiari dell'iniziativa

1. imprese e loro consorzi;
2. cooperative e loro consorzi.
 
aventi sede legale, sede secondaria o unità locale in Friuli Venezia Giulia.
 
È obbligo dei beneficiari dell’iniziativa, ossia dei richiedenti il contributo, comunicare all’Amministrazione regionale i dati (e relativa documentazione a corredo) sul/i titolare/i effettivo/i.

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Chi sono i destinatari dell'iniziativa

I seguenti soggetti, cittadini italiani, comunitari o extracomunitari in regola con la vigente normativa in materia di immigrazione, ed appartenenti ad una delle seguenti categorie:
 
1. Lavoratrici o lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato che vengono trasferiti da un’azienda in difficoltà che abbia attivato sul territorio regionale una delle procedure previste dall’art. 48bis, comma 1, della LR 18/2005 all’azienda richiedente il contributo.
 
2. Lavoratrici o lavoratori interessati sul territorio regionale dall’attuazione di un intervento di cassa integrazione guadagni straordinaria, per tutte le fattispecie previste dalla vigente normativa nazionale in materia, ivi compreso il contratto di solidarietà, o dal ricorso alle prestazioni erogate dai Fondi di solidarietà di cui al Titolo II del decreto legislativo 148/2015, in relazione alle causali previste dalla vigente normativa nazionale in materia di cassa integrazione guadagni straordinaria, ancora in corso alla data di assunzione da parte del lavoratore richiedente il contributo o, a tale data, esauritosi da non più di 12 mesi.

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Ammontare degli incentivi

Per le ipotesi previste dall’art. 48bis comma 1 € 3.000,00 per ogni lavoratore trasferito
 
Per le ipotesi previste dall’art. 48bis comma 4 (assunzioni inferiori a 5) € 2.500,00 per ogni lavoratore assunto
 
Per le ipotesi previste dall’art. 48bis comma 5 (assunzioni pari o superiori a 5) € 3.000,00 per ogni lavoratore assunto

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Come si presenta la domanda

Nel caso di trasferimento d’azienda (48bis comma 1) la domanda è presentata dal datore di lavoro in capo al quale continuano i rapporti di lavoro, a pena di inammissibilità, anteriormente al passaggio al nuovo datore di lavoro ovvero anche successivamente al passaggio, purché entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui l’evento si è verificato. Qualora, nell’ipotesi di cui al comma 1, lettera a) dell’art. 48bis, entro tale termine non sia ancora intervenuto, a favore dell’azienda in situazione di difficoltà il cui personale è interessato dal passaggio al nuovo datore di lavoro, il provvedimento di concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria o della prestazione erogata dal Fondo di solidarietà, la domanda è presentata, a pena di inammissibilità, entro quindici giorni dalla comunicazione da parte dell’azienda in situazione di difficoltà al datore di lavoro in capo al quale continuano i rapporti di lavoro, del relativo provvedimento di concessione da parte del competente organo.

Nel caso di assunzioni inferiori a 5 (48bis comma 4) la domanda è presentata dal nuovo datore di lavoro a pena di inammissibilità anteriormente all’assunzione ovvero entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui è stata realizzata l’a ssunzione. 

Nel caso di almeno 5 assunzioni (48bis comma 5) la domanda è presentata a pena di inammissibilità entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui è stato realizzato almeno il numero minimo di assunzioni che hanno permesso di soddisfare la condizione di cui al comma 5.

 Nelle ultime due ipotesi, qualora entro i termini su indicati non sia ancora intervenuto, a favore dell’azienda in situazione di difficoltà il cui personale è interessato dalla nuova assunzione, il provvedimento di concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria o della prestazione erogata dal Fondo di solidarietà, la domanda è presentata, a pena di inammissibilità, entro quindici giorni dalla comunicazione, da parte dell’azienda in situazione di difficoltà al nuovo datore di lavoro, del relativo provvedimento di concessione da parte del competente organo.

La domanda è compilata, sottoscritta e presentata dal titolare o dal legale rappresentante dell’i mpresa richiedente, oppure dal procuratore interno all’impresa.

La domanda, compilata sull’apposito modello reperibile nella sezione MODULISTICA, deve essere corredata dai seguenti allegati obbligatori:

  1. Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in de minimis
  2. Qualora il lavoratore sia cittadino di un paese extraeuropeo, allegare permesso di soggiorno e, in caso di scadenza del        permesso di soggiorno, è OBBLIGATORIO allegare altresì il kit postale per il rinnovo
  3. Comunicazione del dato sulla Titolarità effettiva (pdf firmato, formati pdf o p7m, multiplo, obbligatorio)
  4. Copia della documentazione da cui è possibile evincere la/le titolarità effettiva/e (obbligatorio)
  5. Copia dei documenti di identità del/i titolare/i effettivo/i (obbligatorio/i)
  6. Copia dei codici fiscali del/i titolare/i effettivo/i (obbligatorio/i) 

Vanno inviati altresì i seguenti allegati eventuali:

  1. In caso di domanda sottoscritta con firma autografa, è OBBLIGATORIO allegare copia del documento di identità del firmatario
  2. Qualora il firmatario sia procuratore interno e tale qualità non risulti dalla visura camerale è OBBLIGATORIO allegare copia della procura o dichiarazione sostitutiva attestante la qualità di procuratore interno. Qualora la dichiarazione sostitutiva non sia firmata digitalmente è OBBLIGATORIO allegare copia della carta di identità del procuratore firmatario


La domanda e gli allegati vanno inviati a mezzo pec all'indirizzo: lavoro@certregione.fvg.it

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A chi chiedere informazioni

Marianna INDRI

tel. 0432 279966
email: marianna.indri@regione.fvg.it 

e-mail: pal.lavoro@regione.fvg.it
PEC: lavoro@certregione.fvg.it

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