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In che cosa consiste l'iniziativa
L'Amministrazione regionale, per la finalità di favorire i processi di transizione riguardanti aziende in situazione di difficoltà e di salvaguardare i livelli occupazionali sul territorio regionale, riconosce un incentivo a favore del datore di lavoro in capo al quale continuano i rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato nelle seguenti ipotesi (art. 48bis comma 1,2,3):
a) trasferimento riguardante un’azienda o una sua parte interessata sul territorio regionale, alla data del trasferimento, dal ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria, per tutte le fattispecie previste dalla vigente normativa nazionale in materia, ivi compreso il contratto di solidarietà, o dal ricorso alle prestazioni erogate dai Fondi di solidarietà di cui al Titolo II del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), in relazione alle causali previste dalla vigente normativa nazionale in materia di cassa integrazione guadagni straordinaria;
L’incentivo è concesso per ciascun rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato oggetto di trasferimento a decorrere dall’1 gennaio 2026 nella misura di 3.000 euro.
ASSUNZIONI CON CONTRATTI DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO INDETERMINATO DI LAVORATRICI E LAVORATORI PROVENIENTI DA AZIENDE IN CRISI
L’Amministrazione regionale, per la finalità di favorire i processi di transizione riguardanti aziende in situazione di difficoltà e di salvaguardare i livelli occupazionali sul territorio regionale, riconosce un incentivo per ciascuna assunzione effettuata a decorrere dall’1 gennaio 2026 con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e riguardante lavoratrici o lavoratori precedentemente interessati sul territorio regionale dall’a ttuazione di un intervento di cassa integrazione guadagni straordinaria, per tutte le fattispecie previste dalla vigente normativa nazionale in materia, ivi compreso il contratto di solidarietà, o dal ricorso alle prestazioni erogate dai Fondi di solidarietà di cui al Titolo II del decreto legislativo 148/2015, in relazione alle causali previste dalla vigente normativa nazionale in materia di cassa integrazione guadagni straordinaria, ancora in corso alla data di assunzione o, a tale data, esauritosi da non più di 12 mesi (art. 48 bis comma 4).
L’incentivo è concesso per ciascuna assunzione a tempo indeterminato nella misura di 2.500 euro, se il numero complessivo di assunzioni è inferiore a 5.
L’importo è elevato a 3.000 euro per ciascuna assunzione qualora le assunzioni effettuate siano almeno 5 (art. 48 bis comma 5).
Per quanto disposto dall'articolo 48 bis, comma 9, i contributi sono concessi a titolo di aiuti “de minimis”, con riferimento al regime vigente al momento della concessione del contributo.
Chi sono i beneficiari dell'iniziativa
Chi sono i destinatari dell'iniziativa
Ammontare degli incentivi
Come si presenta la domanda
Nel caso di assunzioni inferiori a 5 (48bis comma 4) la domanda è presentata dal nuovo datore di lavoro a pena di inammissibilità anteriormente all’assunzione ovvero entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui è stata realizzata l’a ssunzione.
Nelle ultime due ipotesi, qualora entro i termini su indicati non sia ancora intervenuto, a favore dell’azienda in situazione di difficoltà il cui personale è interessato dalla nuova assunzione, il provvedimento di concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria o della prestazione erogata dal Fondo di solidarietà, la domanda è presentata, a pena di inammissibilità, entro quindici giorni dalla comunicazione, da parte dell’azienda in situazione di difficoltà al nuovo datore di lavoro, del relativo provvedimento di concessione da parte del competente organo.
La domanda è compilata, sottoscritta e presentata dal titolare o dal legale rappresentante dell’i mpresa richiedente, oppure dal procuratore interno all’impresa.
La domanda, compilata sull’apposito modello reperibile nella sezione MODULISTICA, deve essere corredata dai seguenti allegati obbligatori:
- Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in de minimis
- Qualora il lavoratore sia cittadino di un paese extraeuropeo, allegare permesso di soggiorno e, in caso di scadenza del permesso di soggiorno, è OBBLIGATORIO allegare altresì il kit postale per il rinnovo
- Comunicazione del dato sulla Titolarità effettiva (pdf firmato, formati pdf o p7m, multiplo, obbligatorio)
- Copia della documentazione da cui è possibile evincere la/le titolarità effettiva/e (obbligatorio)
- Copia dei documenti di identità del/i titolare/i effettivo/i (obbligatorio/i)
- Copia dei codici fiscali del/i titolare/i effettivo/i (obbligatorio/i)
Vanno inviati altresì i seguenti allegati eventuali:
- In caso di domanda sottoscritta con firma autografa, è OBBLIGATORIO allegare copia del documento di identità del firmatario
- Qualora il firmatario sia procuratore interno e tale qualità non risulti dalla visura camerale è OBBLIGATORIO allegare copia della procura o dichiarazione sostitutiva attestante la qualità di procuratore interno. Qualora la dichiarazione sostitutiva non sia firmata digitalmente è OBBLIGATORIO allegare copia della carta di identità del procuratore firmatario
La domanda e gli allegati vanno inviati a mezzo pec all'indirizzo:
lavoro@certregione.fvg.it
A chi chiedere informazioni
tel. 0432 279966
email: marianna.indri@regione.fvg.it
e-mail: pal.lavoro@regione.fvg.it
PEC: lavoro@certregione.fvg.it

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