Disposizioni regionali in materia di sostegno alla permanenza, al rientro e all'attrazione di giovani professionalità altamente specializzate.

Chi sono le giovani professionalità altamente specializzate

 L’articolo 2 della Legge regionale 9/2021 e l’articolo 2 del Regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 168/2021 definiscono giovani professionalità altamente specializzate i soggetti di età non superiore a 35 anni che abbiano conseguito almeno uno dei seguenti titoli di studio, ovvero un titolo di studio che sia stato oggetto di riconoscimento da parte dell’Ente, dell’Amministrazione o dell’organismo competente in base alla vigente normativa nazionale:
a) diploma di laurea magistrale in discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche (le classi di laurea rilevanti sono individuate all’allegato A del Regolamento);
b) master universitario di primo o secondo livello ovvero diploma universitario di specializzazione, indipendentemente dalla disciplina;
c) dottorato di ricerca, indipendentemente dalla disciplina.
Qualora il titolo di studio straniero non sia già stato oggetto di riconoscimento da parte dell’Ente, dell’Amministrazione o dell’organismo competente in base alla vigente normativa nazionale, trova applicazione quanto previsto dall’articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 189/2009, e il richiedente dovrà, nella domanda di contributo, formulare istanza di valutazione del titolo di studio straniero al fine dell’accesso ai benefici di seguito illustrati. 

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In cosa consiste l'iniziativa

Alle giovani professionalità altamente specializzate è riconosciuto un contributo una tantum pari a 2.000 euro, purché risultino soddisfatte le seguenti condizioni:
1) essere state assunte da un datore di lavoro privato sul territorio regionale, a decorrere dal 10 giugno 2021, con contratto di lavoro subordinato di cui all’articolo 2094 del codice civile, a tempo pieno e indeterminato. Non sono ammissibili a contributo le assunzioni in esecuzione di contratti di somministrazione di lavoro, le assunzioni con contratto di apprendistato, le assunzioni con contratto di lavoro intermittente e le assunzioni con contratto di rioccupazione.
2) avere un livello di inquadramento contrattuale corrispondente al profilo professionale posseduto;
3) essere residenti e domiciliati sul territorio regionale alla data di presentazione della domanda.

Alle giovani professionalità altamente specializzate che soddisfino le condizioni di cui ai numeri 1), 2) 3 ) e che abbiano spostato la residenza e il domicilio sul territorio regionale nei trenta giorni precedenti la data di assunzione risultante dalla comunicazione obbligatoria di assunzione o successivamente alla stessa, è riconosciuto un ulteriore contributo, per un massimo di tre anni, determinato forfettariamente nella misura di 500 euro annui, a titolo di sostegno al reperimento e al mantenimento di un'adeguata sistemazione abitativa sul territorio regionale, a condizione che tale sistemazione coincida con la residenza e il domicilio. Tale contributo è aumentato:
a) di 500 euro annui se la sistemazione abitativa risulta localizzata nei Comuni appartenenti alle zone omogenee del territorio montano regionale di cui all’allegato A della legge regionale 33/2002;
b) di 1.000 euro annui qualora lo spostamento della residenza e del domicilio riguardi il nucleo familiare del richiedente con la presenza di almeno un minore. Se il nucleo familiare del richiedente comprende due o più minori, il contributo è aumentato di 200 euro annui per ciascun minore oltre il primo.

Entro 3 mesi dalla scadenza di ciascuna annualità di tale contributo il beneficiario, per il tramite dell’apposito applicativo informatico messo a disposizione dall’Amministrazione regionale, conferma o aggiorna la dichiarazione relativa alla sussistenza delle condizioni di cui alle lettere a) e b) richiedendo, ove spettante, l’integrazione del contributo. 

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Come si presenta la domanda

La domanda per i contributi è predisposta e presentata solo ed esclusivamente per via telematica tramite l’apposito applicativo informatico a cui si accede dalla presente pagina, previa autenticazione con una delle modalità previste dall’articolo 65, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 82/2005 (Codice dell’Amministrazione digitale), cioè Sistema pubblico di identità digitale (SPID), Carta di identità elettronica (CIE), Carta nazionale dei servizi (CNS) o con firma digitale qualora contenente un certificato di autenticazione CNS compatibile. La domanda si considera sottoscritta e inoltrata, al termine della compilazione e del caricamento degli allegati, all’atto della convalida finale.
Le istruzioni per la compilazione della domanda e i modelli da utilizzare nei casi previsti sono reperibili nella sezione “Modulistica” (a destra in questa pagina).

Non è ammissibile e pertanto viene rigettata la domanda presentata fuori termine o non corredata delle informazioni e dichiarazioni richieste nonché della documentazione obbligatoria richiesta, ovvero redatta o inviata secondo modalità diverse da quelle indicate. 

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Quando si può presentare la domanda

I contributi sono richiesti, a pena di decadenza, entro 6 mesi dall’assunzione.
Qualora sia stato previsto un periodo di prova, i contributi sono richiesti, a pena di decadenza, entro 6 mesi dal superamento del periodo medesimo.
Qualora l’assunzione sia stata effettuata nel periodo ricompreso fra il 10 giugno 2021 e il 14 ottobre 2021, i contributi sono richiesti, a pena di decadenza, entro 6 mesi dal 14 ottobre 2021, ovvero, qualora sia stato previsto un periodo di prova, entro 6 mesi dal superamento del periodo medesimo se tale ultimo termine è più favorevole per il richiedente. 

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