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Dall’11/06/2026, ossia a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 104 della Legge regionale
9 giugno 2026, n. 5 (Disposizioni multisettoriali per l’anno 2026) per garantire parità di
trattamento in materia di revoca degli incentivi fra i beneficiari degli incentivi per gli
interventi di politica attiva del lavoro di cui agli articoli 29, 30, 32 e 33 della legge regionale
18/2005 concessi sulla base del regolamento attuativo vigente dall'1 gennaio 2026, ed i beneficiari
degli incentivi medesimi, concessi sulla base dei regolamenti attuativi tempo per tempo vigenti
dall'1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2025, la cessazione del rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, intervenuta successivamente ai dodici mesi dall’instaurazione del contratto a tempo
indeterminato, non costituisce causa di revoca degli incentivi.
Pertanto, in caso di cessazione del rapporto di lavoro dopo dodici mesi ed entro
ventiquattro mesi dall’assunzione, dall’inserimento, dalla stabilizzazione o dalla trasformazione
non si procederà alla revoca parziale del contributo con conseguente rideterminazione del
contributo e obbligo di restituzione.
Contributi a fondo perduto ai datori di lavoro per l’assunzione con contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato e per l’inserimento lavorativo a tempo indeterminato in qualità
di soci lavoratori di cooperative, anche a tempo parziale non inferiore al 70%, di donne
disoccupate da almeno 4 mesi consecutivi, persone disoccupate da almeno 12 mesi consecutivi,
persone disoccupate da almeno 6 mesi consecutivi che abbiano aderito al Programma Nazionale
Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori (Programma GOL) e che siano state assegnate ad uno dei
percorsi da 2 a 5 di cui al Piano Attuativo regionale del Programma GOL (DGR 467/2022), persone
disoccupate che abbiano richiesto l’anticipo della NASpI per la sottoscrizione di una quota di
capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la
prestazione di attività lavorativa da parte del socio (solo per inserimento in qualità di
socio – lavoratore) giovani di età compresa tra 18 e 35 anni disoccupati da
almeno 4 mesi consecutivi o soggetti a rischio di disoccupazione che alla data di assunzione
siano disoccupati, residenti o domiciliati sul territorio regionale.
In che cosa consiste l'iniziativa
L'Amministrazione regionale, al fine di sostenere l'assunzione con contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato e l'inserimento lavorativo a tempo indeterminato in qualità di
soci lavoratori di cooperative, anche a tempo parziale non inferiore al 70%, di donne disoccupate
da almeno 4 mesi consecutivi, persone disoccupate da almeno 12 mesi consecutivi, persone
disoccupate da almeno 6 mesi consecutivi che abbiano aderito al Programma Nazionale Garanzia di
Occupabilità dei Lavoratori (Programma GOL) e che siano state assegnate ad uno dei percorsi da 2 a
5 di cui al Piano Attuativo regionale del Programma GOL (DGR 467/2022), persone disoccupate che
abbiano richiesto l’anticipo della NASpI per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di
una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività
lavorativa da parte del socio (solo per inserimento in qualità di socio – lavoratore) giovani di età compresa tra
18 e 35 anni disoccupati da almeno 4 mesi consecutivi o soggetti a rischio di disoccupazione che
alla data di assunzione siano disoccupati, residenti o domiciliati sul territorio regionale, eroga
contributi che possono essere richiesti da datori di lavoro privati (imprese, associazioni,
fondazioni, professionisti, cooperative) aventi sede legale, sede secondaria o unità locale nel
territorio del Friuli Venezia Giulia.
Per quanto disposto dall'articolo 12 del DPReg. 157/2022 e s.m.i., i contributi sono concessi
a titolo di aiuti “de minimis”, con riferimento al regime vigente al momento della concessione del
contributo.
In proposito si evidenzia che la Commissione europea ha adottato in data 13 dicembre il
regolamento de minimis per il settore generale e il regolamento de minimis SIEG.
Entrambi gli atti entreranno in vigore il 1° gennaio 2024 per un periodo di validità fino al
31 dicembre 2030.
I massimali per impresa unica nell’arco di tre anni sono stati aumentati:
300.000 euro per il de minimis settore generale
750.000 euro per il de minimis SIEG
Al seguente link del sito della DG Competition è disponibile il Comunicato stampa dell’a
dozione dei regolamenti de minims settore generale e SIEG:
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_6567
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Chi sono i beneficiari dell’iniziativa
1. imprese e loro consorzi, associazioni, fondazioni e soggetti esercenti le libere
professioni in forma individuale, associata o societaria;
2. cooperative e loro consorzi.
Aventi sede legale, sede secondaria o unità locale in Friuli Venezia Giulia.
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Chi sono i destinatari dell'iniziativa
I seguenti soggetti, cittadini italiani, comunitari o extracomunitari in regola con la vigente normativa in materia di immigrazione, residenti o domiciliati sul territorio regionale ed appartenenti ad una delle seguenti categorie:
1. Donne disoccupate da almeno 4 mesi consecutivi;
2. Persone disoccupate da almeno 12 mesi consecutivi;
3. Persone disoccupate da almeno 6 mesi consecutivi che abbiano aderito al Programma Nazionale Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori (Programma GOL) e che siano state assegnate ad uno dei percorsi da 2 a 5 di cui al Piano Attuativo regionale del Programma GOL (DGR 467/2022)
4. Persone disoccupate che abbiano richiesto l’anticipo della NASpI per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio (solo per inserimento in qualità di socio – lavoratore)
5. giovani di età compresa tra 18 e 35 anni disoccupati da almeno 4 mesi consecutivi
6. Soggetti a rischio disoccupazione, che alla data di assunzione siano disoccupati.
Per disoccupato si intende chi, privo di impiego, ha dichiarato in forma telematica la propria disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e ha sottoscritto il patto di servizio personalizzato presso uno dei centri per l’impiego regionali. L’anzianità di disoccupazione decorre dalla data di rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità all’impiego.
Al fine del computo del periodo di disoccupazione, il verificarsi della sospensione dello stato di disoccupazione interrompe il computo del quadrimestre o del semestre, che ricomincia a decorrere dopo il venire meno della sospensione medesima.
Il requisito deve essere posseduto alla data di assunzione o inserimento qualora l’evento si verifichi anteriormente alla presentazione della domanda.
Il requisito deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda qualora l’assunzione o l’inserimento si verifichi successivamente alla presentazione della domanda.
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Ammontare degli incentivi
IMPORTO € 5.000,00
Incremento di € 2.000,00 in caso di:
1) assunzione di donne con almeno un figlio di età fino a cinque anni non compiuti; l’i
ncentivo viene ulteriormente incrementato di € 2.000,00 nel caso in cui il datore di lavoro dispone
di almeno una delle seguenti tipologie di misure di welfare aziendale per la conciliazione tra vita
lavorativa e impegni di cura dei propri cari:
a) flessibilità dell’orario di lavoro o banca delle ore;
b) nido aziendale o convenzionato ovvero altro servizio educativo per la prima
infanzia aziendale o convenzionato;
2) assunzione di soggetto a rischio di disoccupazione
Incremento di € 2.500,00 in caso di:
assunzione di un soggetto che risulti componente di un nucleo familiare monoparentale in cui
sia compreso almeno un figlio minore di età
ASSUNZIONI DI ALMENO 10 LAVORATORI
Nel caso di assunzioni di almeno 10 lavoratori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
effettuate sul territorio regionale, l’importo di € 5.000,00 per assunzione a tempo indeterminato è
incrementato:
a) del 10% se il numero di assunzioni è compreso tra 10 e 14;
b) del 20% se il numero di assunzioni è compreso tra 15 e 30;
c) del 25% se il numero di assunzioni è compreso tra 31 e 50;
d) del 30% se il numero di assunzioni è superiore a 50.
L’incremento è cumulabile con la maggiorazione derivante dall’assunzione di un soggetto che
risulti componente di un nucleo familiare monoparentale in cui sia compreso almeno un figlio minore
di età, nella misura di € 2.500,00 per ciascun lavoratore.
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Come si presenta la domanda
La domanda è predisposta e presentata solo ed esclusivamente per via telematica tramite l’a
pposito applicativo informatico (vedi menu qui a destra) previa autenticazione con una delle
modalità previste dall’articolo 65, comma 1, lett. b) del Codice dell’Amministrazione digitale
(SPID-Sistema pubblico di identità digitale, CIE-Carta di identità elettronica, CNS-Carta nazionale
dei servizi).
La domanda si considera presentata nella data di avvenuta trasmissione comprovata dal sistema
informatico.
La domanda è compilata, sottoscritta e presentata, in via alternativa, da uno dei seguenti
soggetti:
a) dal titolare o dal legale rappresentante dei soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, dal
procuratore interno all’impresa, dal libero professionista nel caso di esercizio della libera
professione in forma individuale;
b) da soggetto delegato cui sia stato conferito il potere di rappresentanza per la
compilazione, la sottoscrizione e la presentazione della domanda ai sensi dell’articolo 38, comma 3
bis, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
La domanda è corredata dai seguenti
allegati obbligatori:
1. Dichiarazione del lavoratore
La domanda è corredata dai seguenti
allegati eventuali:
1. Procura, se la domanda è presentata da soggetto delegato
2. Copia conforme della procura o autocertificazione attestante la qualità di procuratore, se
la domanda è presentata da procuratore interno
3. Copia del documento di identità del datore di lavoro, in caso di allegati sottoscritti con
firma autografa
4. Copia del documento di identità del lavoratore, se la relativa dichiarazione è sottoscritta
con firma autografa
5. Copia della ricevuta di invio del kit postale per il rinnovo del permesso di soggiorno, se
l’intervento riguarda un cittadino extraUE con permesso di soggiorno scaduto
La domanda è presentata, a pena di inammissibilità, anteriormente all'assunzione o ovvero
anche successivamente all'assunzione, purché entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui
l’evento si è verificato, dalle ore 10:00 del 2 gennaio alle ore 12:00 del 31 agosto 2024.
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A chi chiedere informazioni
Danja BAGON tel. 0481 386365 email: danja.bagon@regione.fvg.it
Marianna INDRI tel. 0432 279966 email: marianna.indri@regione.fvg.it
Stefano RIGO tel. 0432 279963 email: stefano.rigo@regione.fvg.it
PEC: lavoro@certregione.fvg.it
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ultimo aggiornamento: venerdì 11 settembre 2026