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Contributi a fondo perduto ai datori di lavoro per l’assunzione con contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato e per l’inserimento lavorativo a tempo indeterminato in qualità
di soci lavoratori di cooperative, anche a tempo parziale non inferiore al 70%, di donne
disoccupate da almeno 4 mesi consecutivi, uomini disoccupati da almeno 6 mesi consecutivi o
soggetti a rischio di disoccupazione che alla data di assunzione siano disoccupati, residenti o
domiciliati sul territorio regionale.
Dall’11/06/2026, ossia a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 104 della Legge regionale
9 giugno 2026, n. 5 (Disposizioni multisettoriali per l’anno 2026) per garantire parità di
trattamento in materia di revoca degli incentivi fra i beneficiari degli incentivi per gli
interventi di politica attiva del lavoro di cui agli articoli 29, 30, 32 e 33 della legge regionale
18/2005 concessi sulla base del regolamento attuativo vigente dall'1 gennaio 2026, ed i beneficiari
degli incentivi medesimi, concessi sulla base dei regolamenti attuativi tempo per tempo vigenti
dall'1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2025, la cessazione del rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, intervenuta successivamente ai dodici mesi dall’instaurazione del contratto a tempo
indeterminato, non costituisce causa di revoca degli incentivi.
Pertanto, in caso di cessazione del rapporto di lavoro dopo dodici mesi ed entro
ventiquattro mesi dall’assunzione, dall’inserimento, dalla stabilizzazione o dalla trasformazione
non si procederà alla revoca parziale del contributo con conseguente rideterminazione del
contributo e obbligo di restituzione.
Indice dei contenuti
In che cosa consiste l'iniziativa
Per quanto disposto dall'articolo 12 del DPReg. 206/2021, i contributi sono concessi a titolo di aiuti “de minimis”.
Chi sono i beneficiari dell’iniziativa
1. imprese e loro consorzi, associazioni, fondazioni e soggetti esercenti le libere professioni
in forma individuale, associata o societaria;
2. cooperative e loro consorzi.
Aventi sede legale, sede secondaria o unità locale in Friuli Venezia Giulia.
Chi sono i destinatari dell'iniziativa
I seguenti soggetti, cittadini italiani, comunitari o extracomunitari in regola con la vigente
normativa in materia di immigrazione, residenti o domiciliati sul territorio regionale ed
appartenenti ad una delle seguenti categorie:
1. Donne disoccupate da almeno 4 mesi consecutivi;
2. Uomini disoccupati da almeno 6 mesi consecutivi;
3. Soggetti a rischio disoccupazione, che alla data di assunzione siano disoccupati.
Per disoccupato si intende chi, privo di impiego, ha dichiarato in forma telematica la
propria disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e ha sottoscritto il patto di
servizio personalizzato presso uno dei centri per l’impiego regionali. L’anzianità di
disoccupazione decorre dalla data di rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità all’i
mpiego.
Al fine del computo del periodo di disoccupazione, il verificarsi della sospensione dello
stato di disoccupazione interrompe il computo del quadrimestre o del semestre, che ricomincia a
decorrere dopo il venire meno della sospensione medesima.
Il requisito deve essere posseduto alla data di assunzione o inserimento qualora l’evento si
verifichi anteriormente alla presentazione della domanda.
Il requisito deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda qualora l’a
ssunzione o l’inserimento si verifichi successivamente alla presentazione della domanda.
Nel caso di domande riguardanti i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d) del
Regolamento -Soggetti a rischio disoccupazione - le stesse devono essere presentate anteriormente
all’assunzione.
Ammontare degli incentivi
IMPORTO € 5.000,00
Incremento di € 2.000,00 in caso di:
assunzione di donne con almeno un figlio di età fino a cinque anni non compiuti; l’incentivo
viene ulteriormente incrementato di € 2.000,00 nel caso in cui il datore di lavoro dispone di
almeno una delle seguenti tipologie di misure di welfare aziendale per la conciliazione tra vita
lavorativa e impegni di cura dei propri cari:
1) flessibilità dell’orario di lavoro o banca delle ore;
2) nido aziendale o convenzionato ovvero altro servizio educativo per la prima infanzia
aziendale o convenzionato;
Incremento di € 2.500,00 in caso di:
assunzione di un soggetto che risulti componente di un nucleo familiare monoparentale in cui
sia compreso almeno un figlio minore di età
ASSUNZIONI DI ALMENO 10 LAVORATORI
Nel caso di assunzioni di almeno 10 lavoratori con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato effettuate sul territorio regionale, l’importo di € 5.000,00 per assunzione a tempo
indeterminato è incrementato:
a) del 10% se il numero di assunzioni è compreso tra 10 e 14;
b) del 20% se il numero di assunzioni è compreso tra 15 e 30;
c) del 25% se il numero di assunzioni è compreso tra 31 e 50;
d) del 30% se il numero di assunzioni è superiore a 50.
L’incremento è cumulabile con la maggiorazione derivante dall’assunzione di un soggetto che
risulti componente di un nucleo familiare monoparentale in cui sia compreso almeno un figlio minore
di età, nella misura di € 2.500,00 per ciascun lavoratore.
Come si presenta la domanda
La domanda è predisposta e presentata solo ed
esclusivamente per via telematica tramite l’apposito applicativo informatico (vedi
menu qui a destra) previa autenticazione con una delle modalità previste dall’articolo 65, comma 1,
lett. b) del Codice dell’Amministrazione digitale (SPID-Sistema pubblico di identità digitale,
CIE-Carta di identità elettronica, CNS-Carta nazionale dei servizi).
La domanda si considera presentata nella data di avvenuta trasmissione comprovata dal
sistema informatico.
La domanda è compilata, sottoscritta e presentata, in via alternativa, da uno dei seguenti
soggetti:
a) dal titolare o dal legale rappresentante dei soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, dal
procuratore interno all’impresa, dal libero professionista nel caso di esercizio della libera
professione in forma individuale;
b) da soggetto delegato cui sia stato conferito il potere di rappresentanza per la
compilazione, la sottoscrizione e la presentazione della domanda ai sensi dell’articolo 38, comma 3
bis, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
La domanda è corredata dai seguenti
allegati obbligatori:
1. Dichiarazione del lavoratore
2. Copia dell’F23 attestante l’assolvimento della marca da bollo o dichiarazione
sostitutiva che ne giustifichi l’esenzione
La domanda è corredata dai seguenti
allegati eventuali:
1. Procura o, in alternativa, dichiarazione sostitutiva attestante la qualità di
procuratore interno (obbligatorio se la domanda è presentata dal procuratore interno);
2. Procura rilasciata dal delegante al soggetto delegato per la compilazione, la
sottoscrizione e la presentazione della domanda (v. modello predisposto sul sito - obbligatorio se
la domanda è presentata dal soggetto delegato)
3. Copia del documento di identità del datore di lavoro, in caso di allegati
sottoscritti con firma autografa e copia del documento di identità del lavoratore, se la relativa
dichiarazione è sottoscritta con firma autografa
4. Copia del permesso di soggiorno del lavoratore qualora sia cittadino di un paese
extracomunitario
La domanda è presentata, a pena di inammissibilità, anteriormente all’assunzione o all’i
nserimento lavorativo ovvero anche successivamente all’assunzione o all’inserimento lavorativo,
purché entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui l’evento si è verificato, dalle ore
10:00 del 2 gennaio alle ore 12:00 del 31 agosto 2022.
A chi chiedere informazioni
Mario CERNECCA tel. 0432279960 email:
mario.cernecca@regione.fvg.it
Stefano RIGO tel. 0432279963 email:
stefano.rigo@regione.fvg.it
Sara ROMANUTTI tel. 0432279958 email:
sara.romanutti@regione.fvg.it
Danja BAGON tel. 0481386365 email:
danja.bagon@regione.fvg.it
PEC:
lavoro@certregione.fvg.it
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