Contributi a fondo perduto ai datori di lavoro per l’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e per l’inserimento lavorativo a tempo indeterminato in qualità di soci lavoratori di cooperative, anche a tempo parziale non inferiore al 70%, di donne disoccupate da almeno 4 mesi consecutivi, uomini disoccupati da almeno 6 mesi consecutivi o soggetti a rischio di disoccupazione che alla data di assunzione siano disoccupati, residenti o domiciliati sul territorio regionale.

Nota importante:
Si comunica che, dalle stime effettuate in base alle domande di contributo finora presentate, i fondi stanziati in favore del Regolamento 206/2021 sono al momento esauriti. Si precisa che è comunque possibile presentare domande di incentivo, le quali potranno trovare soddisfazione nei limiti in cui la misura fosse rifinanziata.

In che cosa consiste l'iniziativa

L'Amministrazione regionale, al fine di sostenere l'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e l'inserimento lavorativo a tempo indeterminato in qualità di soci lavoratori di cooperative, anche a tempo parziale non inferiore al 70%, di donne disoccupate da almeno 4 mesi consecutivi, uomini disoccupati da almeno 6 mesi consecutivi e soggetti a rischio di disoccupazione che alla data di assunzione siano disoccupati, eroga contributi che possono essere richiesti da datori di lavoro privati (imprese, associazioni, fondazioni, professionisti, cooperative) aventi sede legale, sede secondaria o unità locale nel territorio del Friuli Venezia Giulia.

Per quanto disposto dall'articolo 12 del DPReg. 206/2021, i contributi sono concessi a titolo di aiuti “de minimis”.

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Chi sono i beneficiari dell’iniziativa

1. imprese e loro consorzi, associazioni, fondazioni e soggetti esercenti le libere professioni in forma individuale, associata o societaria;
2. cooperative e loro consorzi.

Aventi sede legale, sede secondaria o unità locale in Friuli Venezia Giulia.

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Chi sono i destinatari dell'iniziativa

I seguenti soggetti, cittadini italiani, comunitari o extracomunitari in regola con la vigente normativa in materia di immigrazione, residenti o domiciliati sul territorio regionale ed appartenenti ad una delle seguenti categorie:
1. Donne disoccupate da almeno 4 mesi consecutivi;
2. Uomini disoccupati da almeno 6 mesi consecutivi;
3. Soggetti a rischio disoccupazione, che alla data di assunzione siano disoccupati.

Per disoccupato si intende chi, privo di impiego, ha dichiarato in forma telematica la propria disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e ha sottoscritto il patto di servizio personalizzato presso uno dei centri per l’impiego regionali. L’anzianità di disoccupazione decorre dalla data di rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità all’impiego.

Al fine del computo del periodo di disoccupazione, il verificarsi della sospensione dello stato di disoccupazione interrompe il computo del quadrimestre o del semestre, che ricomincia a decorrere dopo il venire meno della sospensione medesima.

Il requisito deve essere posseduto alla data di assunzione o inserimento qualora l’evento si verifichi anteriormente alla presentazione della domanda.

Il requisito deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda qualora l’assunzione o l’inserimento si verifichi successivamente alla presentazione della domanda.

Nel caso di domande riguardanti i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d) del Regolamento -Soggetti a rischio disoccupazione - le stesse devono essere presentate anteriormente all’assunzione. 
 

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Ammontare degli incentivi

IMPORTO € 5.000,00

Incremento di € 2.000,00
in caso di:
assunzione di donne con almeno un figlio di età fino a cinque anni non compiuti; l’incentivo viene ulteriormente incrementato di € 2.000,00 nel caso in cui il datore di lavoro dispone di almeno una delle seguenti tipologie di misure di welfare aziendale per la conciliazione tra vita lavorativa e impegni di cura dei propri cari:
1) flessibilità dell’orario di lavoro o banca delle ore;
2) nido aziendale o convenzionato ovvero altro servizio educativo per la prima infanzia aziendale o convenzionato;

Incremento di € 2.500,00 in caso di:
assunzione di un soggetto che risulti componente di un nucleo familiare monoparentale in cui sia compreso almeno un figlio minore di età

ASSUNZIONI DI ALMENO 10 LAVORATORI
Nel caso di assunzioni di almeno 10 lavoratori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato effettuate sul territorio regionale, l’importo di € 5.000,00 per assunzione a tempo indeterminato è incrementato:
a) del 10% se il numero di assunzioni è compreso tra 10 e 14;
b) del 20% se il numero di assunzioni è compreso tra 15 e 30;
c) del 25% se il numero di assunzioni è compreso tra 31 e 50;
d) del 30% se il numero di assunzioni è superiore a 50.

L’incremento è cumulabile con la maggiorazione derivante dall’assunzione di un soggetto che risulti componente di un nucleo familiare monoparentale in cui sia compreso almeno un figlio minore di età, nella misura di € 2.500,00 per ciascun lavoratore.
 

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Come si presenta la domanda

La domanda è predisposta e presentata solo ed esclusivamente per via telematica tramite l’apposito applicativo informatico (vedi menu qui a destra) previa autenticazione con una delle modalità previste dall’articolo 65, comma 1, lett. b) del Codice dell’Amministrazione digitale (SPID-Sistema pubblico di identità digitale, CIE-Carta di identità elettronica, CNS-Carta nazionale dei servizi).

La domanda si considera presentata nella data di avvenuta trasmissione comprovata dal sistema informatico.

La domanda è compilata, sottoscritta e presentata, in via alternativa, da uno dei seguenti soggetti:
a) dal titolare o dal legale rappresentante dei soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, dal procuratore interno all’impresa, dal libero professionista nel caso di esercizio della libera professione in forma individuale;
b) da soggetto delegato cui sia stato conferito il potere di rappresentanza per la compilazione, la sottoscrizione e la presentazione della domanda ai sensi dell’articolo 38, comma 3 bis, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

La domanda è corredata dai seguenti allegati obbligatori:
1. Dichiarazione del lavoratore
2. Copia dell’F23 attestante l’assolvimento della marca da bollo o dichiarazione sostitutiva che ne giustifichi l’esenzione

La domanda è corredata dai seguenti allegati eventuali:
1. Procura o, in alternativa, dichiarazione sostitutiva attestante la qualità di procuratore interno (obbligatorio se la domanda è presentata dal procuratore interno);
2. Procura rilasciata dal delegante al soggetto delegato per la compilazione, la sottoscrizione e la presentazione della domanda (v. modello predisposto sul sito - obbligatorio se la domanda è presentata dal soggetto delegato) 
3. Copia del documento di identità del datore di lavoro, in caso di allegati sottoscritti con firma autografa e copia del documento di identità del lavoratore, se la relativa dichiarazione è sottoscritta con firma autografa
4. Copia del permesso di soggiorno del lavoratore qualora sia cittadino di un paese extracomunitario

La domanda è presentata, a pena di inammissibilità, anteriormente all’assunzione o all’inserimento lavorativo ovvero anche successivamente all’assunzione o all’inserimento lavorativo, purché entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui l’evento si è verificato, dalle ore 10:00 del 2 gennaio alle ore 12:00 del 31 agosto 2022.
 

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A chi chiedere informazioni

Mario CERNECCA tel. 0432279960 email: mario.cernecca@regione.fvg.it
Stefano RIGO tel. 0432279963 email: stefano.rigo@regione.fvg.it
Sara ROMANUTTI tel. 0432279958 email: sara.romanutti@regione.fvg.it
Danja BAGON tel. 0481386365 email: danja.bagon@regione.fvg.it
PEC: lavoro@certregione.fvg.it

 

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